Seguici su:






Scheda tecnica

Delibera 117/2015/R/gas

Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014

20 marzo 2015

Con la delibera 117/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico riforma la regolazione in tema di misura dei prelievi dei clienti finali nei punti di riconsegna allacciati a reti di distribuzione del gas, anche con riferimento al processo di switching.
Tale provvedimento fa seguito al documento per la consultazione 251/2014/R/gas con cui l'Autorità aveva esplicitato i propri orientamenti volti alla riforma della regolazione  - risalente al 2009 - in tema di misura, con specifico riguardo alla modalità di rilevazione e messa a disposizione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione, alla procedura di autolettura, nonché alla modifica delle tempistiche di switching.
Nello specifico, con gli obiettivi di aumentare la trasparenza e ridurre l'asimmetria informative fra distributore e venditore, incrementando il numero dei dati di misura effettivi e validati nella disponibilità del venditore e, di conseguenza, del cliente finale, la delibera 117/2015/R/Gas stabilisce modifiche e integrazione alla disciplina vigente in materia di:

  • frequenze di lettura, messa a disposizione delle misure e delle eventuali rettifiche da parte delle imprese di distribuzione
    Con riferimento a tale insieme di tematiche, l'Autorità approva una serie di disposizioni tra le quali, in primis, la previsione di riparametrare le classi di consumo vigenti sulla base delle quali sono determinate le frequenze di rilevazione del dato di misura, attraverso l'introduzione di un'ulteriore soglia di consumo pari a 1500 smc/anno, per cui la rilevazione viene prevista con cadenza quadrimestrale.Parallelamente, la delibera individua anche dei periodi temporali dell'anno, considerati rilevanti  in termini di consumo per ciascuna categoria di punto di riconsegna, stabilendo che l'impresa di distribuzione sia tenuta a rilevare il dato di misura relativo a ciascun punto di riconsegna  coprendo  almeno l'80% dei giorni di ciascun intervallo temporale considerato. Viene inoltre stabilito che, in conformità agli orientamenti espressi nella consultazione, per tutti i punti con gruppi di misura dotati di smart meter messi in servizio ai sensi delle direttive, stabilite con la delibera 631/2013/R/gas (smart meter di classe maggiore/uguale a G10), sono previsti obblighi di lettura con frequenza mensile e dettaglio giornaliero a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura, con l'obbligo di effettuare almeno tre tentativi di acquisizione del dato relativo al prelievo di ciascun mese. Inoltre, per quanto riguarda la data ultima in cui vengono rese disponibili le misure rilevate da parte dell'impresa di distribuzione, viene individuato un termine mensile unico per tutti i punti di riconsegna, pari al sesto giorno lavorativo del mese e viene riconosciuto all'impresa di distribuzione il tempo massimo di tre giorni lavorativi per l'espletamento delle attività di validazione.Anche in tema di rettifiche, infine, vengono confermati gli orientamenti già espressi in sede consultiva, fissando, in analogia a quanto in vigore per il settore elettrico, una data limite entro la quale l'impresa di distribuzione invia le rettifiche di dati stimati o effettivi ma errati o comunicati in precedenza per errore nonché l'informativa del dato ricostruito per prelievo non giustificato o per malfunzionamento del gruppo di misura.
  • gestione delle autoletture e delle indisponibilità di dati di misura effettivi
    Con lo scopo di incentivare l'utilizzo dell'autolettura da parte del cliente finale, l'Autorità ha stabilito  che tutti i venditori mettano a disposizione una modalità di autolettura dei consumi per i loro clienti, prevedendo una comunicazione di presa o meno in carico e specificando, in aggiunta, che la mancata presa in carico è possibile solo e soltanto per manifesto errore materiale, dovendo in tutti gli altri casi garantire che l'autolettura sia trasferita all'impresa di distribuzione per le attività di competenza, tra le quali in primis la validazione.Il Regolatore rende anche obbligatoria l'acquisizione delle misure lette dal cliente finale e da questi lasciate a disposizione del personale dell'impresa di distribuzione per il tramite di nota cartacea (cosiddetto post-it) affissa sulla porta della propria abitazione o luogo similare. Inoltre sempre con riferimento alla procedura di autolettura, è stabilito che il venditore possa trasmettere all'impresa di distribuzione una sola autolettura per punto di riconsegna in ciascun mese, onde evitare di sovraccaricare inutilmente l'impresa di distribuzione, entro il termine massimo di quattro giorni lavorativi dalla ricezione della medesima. In ogni caso il distributore è tenuto ad effettuare la validazione dell'autolettura trasmessa entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione. Nel caso di smart meter teleletti di classe maggiore/uguale a G10, l'impiego dell'autolettura viene limitato ai soli casi di malfunzionamento dell'apparato ed in presenza di reclamo scritto presentato dal cliente finale in tema di misura o per fatturazioni ripetute basate su stime.Inoltre, la delibera introduce anche disposizioni volte ad incentivare la raccolta della misura per i punti di riconsegna con misuratori non accessibili o con accessibilità parziale per i quali il tentativo di rilevazione risulti fallito almeno due volte consecutive ed in assenza di autolettura validata. Tali disposizioni prevedono l'obbligo di reiterare il tentativo una volta, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche in una fascia diversa da quella usuale.
  • modalità e tempistiche di rilevazione e messa a disposizione della lettura di switching
    In relazione a tale tematica, l'Autorità ha confermato di anticipare al sestultimo giorno del mese precedente l'avvio dello switching, la messa a disposizione al venditore subentrante dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti il punto di riconsegna (non più al massimo dopo trenta giorni dall'inizio del mese di fornitura). Inoltre per consentire una rapida fatturazione, il termine ultimo per la comunicazione della lettura di switching da parte dell'impresa di distribuzione a favore di entrambi i venditori, subentrante ed uscente, viene anticipato al sesto giorno lavorativo successivo alla data di switching. Nel caso di assenza del dato effettivo raccolto dal distributore, l'Autorità ha anche previsto la possibilità di utilizzare l'autolettura quale lettura di switching. Viene inoltre introdotta anche per il venditore entrante la possibilità di richiedere la verifica della lettura di switching, possibilità ad oggi prevista esclusivamente per il venditore uscente.

Le diverse disposizioni introdotte - che, a causa delle evoluzioni di contesto dovute anche alla progressiva installazione degli smart meter, potranno essere soggette a futuri affinamenti -  hanno entrate in vigore differenziate fino al 1 gennaio 2016, a seconda degli impatti ed in considerazione delle esigenze emerse, anche sul fronte della standardizzazione dei flussi informativi.
Parallelamente sono state emanate le direttive in tema di standardizzazione dei flussi informativi utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura, sia rilevati dall'impresa di distribuzione sia derivanti da procedura di autolettura effettuata dal cliente finale, e delle eventuali rettifiche dei medesimi.


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

Documenti collegati