Scheda tecnica
Consultazione 576/2014/R/eel
Servizio di maggior tutela: affinamento della regolazione per la copertura efficiente dei costi associati alla morosità e ai prelievi fraudolenti
20 novembre 2014
Con il documento per la consultazione 576/2014/R/eel l'Autorità illustra i propri orientamenti sull'affinamento della regolazione per la copertura efficiente dei costi associati alla morosità e ai prelievi fraudolenti.
In particolare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, si intende prevedere un ulteriore strumento per la copertura degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali del servizio di maggior tutela, rispetto alla copertura già oggi praticata mediante la componente RCV[1]. Tale strumento, attivabile su richiesta dell'esercente, troverà già applicazione con riferimento all'anno 2014 nei casi in cui:
- il valore di unpaid ratio dichiarato dall'esercente (per tipologia di cliente e/o zona geografica) sia superiore di almeno il 5% a quello considerato per la determinazione della componente RCV dell'anno oggetto di compensazione;
- siano state messe in atto azioni di gestione e di recupero del credito (autocertificate presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, l'ente che gestisce la definizione degli oneri da riconoscere) ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e siano state condotte procedure efficienti di gestione del credito.
Inoltre, con l'obiettivo di affinare la copertura dei costi connessi alla morosità, nell'ambito della determinazione della componente RCV per l'anno 2015, l'Autorità intende valutare la possibilità di modificare l'articolazione di detta componente, prevedendo che il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali venga estrapolato dall'attuale quota fissa (in €/cliente/anno) e operato mediante applicazione di una quota variabile (in c€/kWh) al fine di risultare maggiormente aderente ai costi delle imprese.
In relazione ai prelievi fraudolenti, l'Autorità intende affinare l'attuale meccanismo transitorio di riconoscimento, al fine di pervenire ad un riconoscimento di questi oneri sulla base dei valori dell'unpaid ratio specifici relativi al fenomeno in questione, così come dichiarati dai singoli esercenti.
A tal fine, per quanto riguarda l'esercente la maggior tutela, l'Autorità intende introdurre un obbligo di rendicontazione separata degli eventi connessi ai prelievi fraudolenti, stabilendo che l'esercente sia tenuto alla rilevazione periodica e all'archiviazione delle informazioni concernenti i punti di prelievo e il relativo fatturato ed incasso. Fino all'entrata in vigore di tale obbligo, per partecipare al meccanismo l'esercente la maggior tutela dovrà presentare un'autocertificazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. L'esercente la maggior tutela dovrà dimostrare di avere fatturato importi relativi a prelievi fraudolenti, di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e di aver condotto procedure efficienti di gestione del credito.
Per quanto riguarda le imprese distributrici, le loro comunicazioni di rettifica dei dati di misura devono già[2] evidenziare quelle avvenute per ricostruzione dei consumi per frode. In relazione alle ricostruzioni antecedenti all'entrata in vigore di questi obblighi (dall'1 marzo 2013 per la generalità dei punti di prelievo) si intende prevedere che la trasmissione delle informazioni avvenga in forma di autocertificazione.
Infine, in relazione alla gestione del credito relativo ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, si prevede che qualora alcuni importi siano recuperati successivamente ai 24 mesi presi a riferimento per la determinazione del riconoscimento, l'esercente sia tenuto alla loro restituzione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico secondo modalità e tempistiche predefinite.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] RCV è la componente a copertura dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica sostenuti dagli esercenti la maggior tutela.
[2] Delibera 65/2012/R/eel