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Scheda tecnica

Delibera 522/2014/R/eel

Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili a seguito della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Sesta - 9 giugno 2014, n. 2936

24 ottobre 2014

Con la delibera 522/2014/R/eel, l'Autorità, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/14, e della conseguente consultazione (302/2014/R/efr), procede alla revisione della disciplina degli sbilanciamenti per le fonti rinnovabili non programmabili, precedentemente definita con la delibera 281/2012/R/efr.
Con la citata sentenza sono state definitivamente annullate le parti della delibera 281/2012/R/efr relative ai criteri di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti agli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ai produttori, mentre hanno continuato a trovare applicazione tutte le restanti parti del provvedimento, e in particolare, quelle relative all'obbligo, in capo agli utenti del dispacciamento, di definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. 
Le indicazioni desumibili dalla sentenza, che hanno orientato il nuovo provvedimento dell'Autorità, possono essere così sintentizzate:

  • le unità di produzione alimentate da fonti non programmabili sono assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti per tutelare il mercato nella sua interezza;
  • in ragione delle peculiarità delle singole fonti non è possibile equiparare tali fonti, sic et simpliciter, alle programmabili;
  • gli oneri derivanti dagli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili non devono essere socializzati su soggetti diversi dai medesimi (cioè sui clienti finali o sui produttori da fonti programmabili) per evitare di realizzare una discriminazione non giustificabile.

Al fine di tener conto delle diverse esigenze evidenziate dalla sentenza del Consiglio di Stato e delle osservazioni pervenute durante la consultazione 302/2014/R/efr, con la delibera 522/2014/R/eel l'Autorità ritiene opportuno applicare la seconda tra le opzioni consultate, introducendo alcuni affinamenti. La delibera, quindi:

  1. Prevede bande per l'energia oggetto di sbilanciamento differenziate per le diverse fonti rinnovabili consentendo di tenere conto delle specificità delle singole fonti. Tali soglie, ulteriormente maggiorate rispetto a quelle proposte nel DCO, sono pari a:
    • 49% del programma in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte eolica;
    • 31% del programma in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte solare fotovoltaica;
    • 8% del programma in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte idrica ad acqua fluente;
    • 8% del programma in relazione a punti di dispacciamento relativi a unità di produzione non rilevanti;
    • 1,5% del programma in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalle "altre" fonti rinnovabili non programmabili (per lo più unità di produzione geotermoelettriche).
    • Tali soglie potranno essere oggetto di successiva revisione, in riduzione, per tenere conto dell'evoluzione dei sistemi di previsione della disponibilità delle fonti (e, di conseguenza, della produzione di energia elettrica) e del fatto che una partecipazione più attiva al Mercato Intraday (mercato infragiornaliero) dovrebbe contribuire a ridurre gli sbilanciamenti.



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  2. Stabilisce che :
    • al di sopra della banda l'energia elettrica oggetto di sbilanciamento venga valorizzata con le stesse modalità con cui attualmente vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate programmabili e delle unità di consumo;
    • al di sotto della banda, l'energia elettrica oggetto di sbilanciamento venga valorizzata con corrispettivo unitario, che tiene conto del rapporto tra la quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento non già allocata alle fonti rinnovabili non programmabili (al netto dei corrispettivi al di sopra delle bande) e riferita a ciascuna zona di mercato, e la somma dell'energia elettrica oggetto di sbilanciamento e rientrante all'interno delle medesime bande.

Tale opzione consente infatti di promuovere la corretta previsione delle immissioni di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, evitando che i corrispettivi di sbilanciamento siano allocati ai clienti finali e introduce corrispettivi di sbilanciamento come strumenti per la corretta valorizzazione dell'energia elettrica immessa, senza avere alcuna funzione penalizzante.
In alternativa alla regolazione sopra riportata, al fine di aumentare la flessibilità, gli utenti del dispacciamento possono scegliere l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza banda - ossia adottando la modalità in essere per gli impianti programmabili non abilitati - evitando quindi che una parte degli sbilanciamenti sia valorizzata sulla base di corrispettivi medi non differenziati per fonte.
Relativamente al periodo tra l'1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della medesima deliberazione 281/2012/R/efr) e il 31 dicembre 2014 Terna applicherà i corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06 (articolo 40, commi 40.4 e 40.5), ossia nella loro versione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr successivamente annullata. Il nuovo provvedimento troverà applicazione dall'1 gennaio 2015.
La delibera stabilisce inoltre che il GSE, previa consultazione, adegui le proprie regole tecniche finalizzate all'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori che rientrano nel proprio contratto di dispacciamento.
Viene, infine, rinviata a eventuali successivi provvedimenti la valutazione di nuove condizioni, in coerenza con l'evoluzione della regolazione del mercato dei servizi di dispacciamento e con la più generale revisione della regolazione degli sbilanciamenti, anche riprendendo e perfezionando la terza opzione presentata nel DCO 302/2014/R/eel.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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