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Scheda tecnica

Delibera 367/2014/R/gas

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria

25 luglio 2014

Con la delibera 367/2014/R/gas l'Autorità completa il quadro della regolazione tariffaria per il quarto periodo regolatorio del servizio di distribuzione del gas naturale (2014-2019), integrando le disposizioni vigenti (approvate con la deliberazione 573/2013/R/gas e riferite alle gestioni comunali) con norme specifiche per le gestioni d'ambito.
Il provvedimento riflette sostanzialmente l'impostazione e gli orientamenti illustrati nel documento di consultazione 53/2014/R/gas, apportandovi alcuni affinamenti.
Gli effetti delle disposizioni decorrono dall'avvio delle gestioni d'ambito, ossia in esito all'espletamento delle nuove gare per l'affidamento a livello sovracomunale (ATEM) delle concessioni di distribuzione del gas naturale. Dette disposizioni riguardano:

  • il valore delle immobilizzazioni nette di località a seguito degli affidamenti per ambito e criteri per il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB.
    In particolare, l'Autorità, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11, differenzia la valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente e quelli in cui il gestore entrante coincide con quello uscente (c.d. "regolazione asimmetrica"): ciò al fine di limitare l'immediato riconoscimento in tariffa della differenza VIR-RAB ai casi in cui c'è un effettivo esborso finanziario, con beneficio per i consumatori.
    Come noto il gestore entrante dovrà riconoscere al gestore uscente il VIR. Nel caso in cui gestore entrante e gestore uscente siano lo stesso soggetto è evidente che il livello del capitale investito non si modifichi per effetto dell'aggiudicazione della gara, a differenza di quanto avviene nel caso in cui il gestore entrante debba effettivamente impiegare del capitale per il riconoscimento del VIR al gestore uscente. A fronte di tale situazione il meccanismo adottato dall'Autorità, che non prevede il riconoscimento al gestore entrante, se coincide con quello uscente, di un impiego di capitale che di fatto non c'è stato evita che il diritto al rimborso si traduca per l'incumbent in un vantaggio non replicabile dagli altri concorrenti, mentre l'adozione di una misura di natura asimmetrica garantisce un corretto espletamento delle gare d'ambito consentendo a tutti di partecipare in condizioni paritarie. Ciò è stato evidenziato anche nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 2 luglio 2014;
  • i corrispettivi a copertura dei costi operativi per l'attività di distribuzione e gestione delle infrastrutture di rete. In particolare:
    • vengono differenziati i corrispettivi unitari riconosciuti per le gestioni d'ambito in funzione della dimensione dell'ambito (corrispettivi unitari ridotti e pari a quelli attualmente previsti per le gestioni comunali svolte da imprese di dimensione grande),
    • vengono introdotti criteri di gradualità negli aggiornamenti per gli anni di concessione successivi al terzo;
  • i corrispettivi a copertura degli oneri di gara: una tantum e quota annua (pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale);
  • l'allungamento delle vite utili dei cespiti ai fini della determinazione degli ammortamenti in occasione del passaggio a gestione d'ambito;
  • l'applicazione obbligatoria dell'opzione di degrado dei contributi in occasione del passaggio a gestione d'ambito;
  • i criteri per la rivalutazione delle c.d. RAB depresse rispetto ai valori medi riconosciuti, da applicare anche ai cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti non oggetto di trasferimento in sede di gara. In particolare sono considerate come depresse le situazioni in cui il livello della RAB sia inferiore rispetto al 75% della valutazione parametrica e il livello a cui vengono riportate le RAB depresse è pari al 75% della valutazione parametrica. Rispetto alle ipotesi formulate in sede di consultazione risultano pertanto aumentati sia la platea dei possibili beneficiari sia il livello obiettivo a cui riallineare le RAB depresse.


(*) Tale scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

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