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FAQ - Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore - delibera ARG/elt 4/08
A decorrere dal primo marzo 2008, le clausole negoziali di cui all'articolo 10 sono da considerarsi come parte integrante delle condizioni contrattuali dei contratti di vendita di energia elettrica. Ai fini della comunicazione delle medesime ai clienti finali si applica quanto segue.
Per i contratti stipulati in data antecedente al 1 marzo 2008, qualora non già esplicitate nel contratto stesso, dovranno essere rese note al cliente finale tramite un apposito messaggio in bolletta in occasione della prima fatturazione utile. L'obbligo previsto dall'articolo 10 si applica invece a tutti i contratti stipulati in data successiva al 31 marzo 2008. Per i contratti che verranno stipulati nel corso del mese di marzo 2008, le suddette clausole devono preferibilmente essere rese note al cliente finale contestualmente alla stipula del contratto tramite apposita comunicazione scritta.
Il comma 18.3 consente all'esercente la vendita di trasmettere all'impresa distributrice l'elenco dei clienti che hanno dichiarato di non voler essere ricompresi nella categoria di "cliente finale non disalimentabile", esonerando contestualmente terzi da eventuali conseguenze di tale dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora a seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 20.1, l'esercente la vendita rilevi che tra i propri clienti risultino classificati come "non disalimentabili" anche clienti che, sulla base delle informazioni in possesso dell'esercente, non appartengono alla categoria di cui al comma 18.1, lettera c), anche l'esercente stesso può richiedere all'impresa distributrice la cancellazione dall'elenco dei clienti finali non disalimentabili dei punti/punto di prelievo del cliente finale in questione, previa acquisizione della dichiarazione da parte del cliente finale. Nel caso in cui il cliente finale non rilasci la dichiarazione di cui sopra, l'esercente ha la facoltà di segnalare tali punti di prelievo all'impresa distributrice.
Sì.
Sì. Il credito dell'esercente la salvaguardia nei confronti del cliente finale moroso relativamente alle ultime due fatture comprende, ai sensi del comma 8.3, le somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo del pagamento.
No. La richiesta di sospensione della fornitura di cui all'articolo 4 può essere formulata a seguito del mancato pagamento degli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la vendita relativi a tutte le attività previste nel contratto che l'esercente svolge per conto del cliente, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i corrispettivi previsti per l'esecuzione di prestazioni da parte dell'impresa distributrice, inoltrate dall'esercente la vendita su richiesta del cliente finale.
Sì. Per i contratti di vendita sul mercato libero che prevedono la fatturazione congiunta dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas, anche qualora sia data al cliente finale la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per i diversi servizi in maniera distinta, l'esercente la vendita può richiedere, a seguito del mancato pagamento da parte del cliente, la sospensione di entrambi o di uno solo dei servizi forniti, se questa possibilità è espressamente prevista nel contratto.
Sì, nei casi in cui i sistemi web siano in grado di dare all'esercente la vendita la conferma dell'avvenuta registrazione della richiesta inviata, anche attraverso la medesima applicazione web.
No, laddove non diversamente specificato si deve fare riferimento a giorni solari.
No. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano in via transitoria per tutto il 2008 con riferimento alla sospensione della fornitura dei soli punti di prelievo connessi in bassa tensione non ancora dotati di misuratore elettronico messo in servizio, per i quali la sospensione della fornitura richiede l'intervento in loco di personale dell'impresa distributrice. Per tutti gli altri punti di prelievo le richieste di sospensione della fornitura possono essere presentate all'impresa distributrice secondo le modalità di cui all'articolo 4. L'esercente la vendita è quindi libero di accorpare le richieste come ritiene opportuno.
In tali casi la richiesta di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale relativa al/ai punto/i di prelievo non può comunque essere presentata se l'importo del mancato pagamento complessivo è inferiore all'intero importo della garanzia o del deposito cauzionale versato dal cliente finale.
L'importo medio relativo ad un ciclo di fatturazione deve essere stimato su base annua.
L'esercente la vendita può effettuare tale stima con riferimento a ciascun punto di prelievo. In tal caso, a titolo di esempio, tale importo deve essere determinato in relazione all'importo medio mensile relativo alle ultime 12 fatture se si tratta di un cliente a fatturazione mensile, e all'importo medio bimestrale in relazione alle ultime 6 fatture se si tratta di un cliente a fatturazione bimestrale.
In alternativa al metodo descritto l'esercente la vendita può determinare un importo medio stimato da utilizzare per tutti i punti di prelievo serviti aventi caratteristiche di consumo simili o appartenenti a determinate categorie di consumo. In tal caso l'importo sarà determinato considerando la media degli importo relativi ad un ciclo di fatturazione su base annua di tali punti di prelievo.
Nel caso di punti di prelievo di nuova attivazione, per i quali non siano disponibili i dati relativi ad un periodo annuale, l'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione deve essere determinato sulla base dei consumi relativi a punti di prelievo analoghi per tipologia di consumo.
Sì. Il comma 5.1, lettera a) prevede che l'intervento di sospensione della fornitura debba essere eseguito entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Di conseguenza il venerdì, qualora non festivo, deve essere considerato nel computo del termine di cui al comma 5.1, lettera a). Qualora però tale termine scada in uno dei giorni di cui al comma 5.2, tra i quali rientra anche il venerdì, l'intervento deve essere posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La prestazione deve essere programmata, ed eventualmente riprogrammata, in modo tale da essere eseguita nel normale orario di lavoro.
No. Le cause di mancato intervento devono essere ricondotte a quelle previste al comma 79.1, lettere a) e b) della deliberazione n. 333/07. Per quanto concerne l'esempio citato, l'opposizione fisica del cliente finale all'esecuzione della sospensione della fornitura può essere annoverata tra le cause imputabili al cliente finale di cui alla citata lettera b).
Si, nel caso in cui tale opzione sia già prevista nel contratto sottoscritto dal cliente finale.
L'intervento di riduzione della potenza può essere effettuato esclusivamente nei giorni in cui è possibile eseguire la sospensione della fornitura. Una volta decorsi 10 giorni solari dalla data di esecuzione dell'intervento, in mancanza di una richiesta di riattivazione, l'impresa distributrice procede alla sospensione della fornitura entro il medesimo termine previsto dal comma 5.1, lettera a), ossia entro 5 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di applicazione della riduzione della potenza, come se la richiesta di sospensione fosse pervenuta in quel giorno. Inoltre tale termine deve essere computato con le medesime modalità di una semplice richiesta di sospensione, l'intervento deve essere eseguito nei giorni consentiti ai sensi del comma 5.2 e l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare tutte le comunicazioni previste nei confronti dell'esercente la vendita.
Sì. Tale obbligo deve intendersi esteso a tutti i clienti finali in bassa tensione, qualora ne sussistano le condizioni tecniche.
Gli obblighi sono compatibili in quanto fanno riferimento ad attività distinte. Ai sensi del comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, l'impresa distributrice, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, comunica a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente Unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 37.1 della medesima deliberazione ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. Tale comunicazione non ha nulla a che vedere con la comunicazione che l'impresa distributrice deve fornire all'esercente la vendita entrante ai sensi del comma 6.1 in merito al processo di switching di un punto di prelievo che per il mese successivo, sarà ancora nella titolarità dell'esercente la vendita uscente indipendentemente dall'esito dello switching. Conseguentemente eventuali richieste di sospensione della fornitura pervenute dopo il sest'ultimo giorno del mese dovranno essere eseguite nei termini previsti.
Sì.
In caso di inaccessibilità del misuratore, ai sensi delle disposizioni contenute nel TIV e richiamate nel medesimo comma, l'impresa distributrice può provvedere ad una stima dei dati di misura.
Tale stima può essere utilizzata per fatturare a titolo di acconto, salvo conguaglio qualora all'atto della riattivazione si evidenzi una differenza rispetto al dato stimato.
No. Tale comunicazione non è legata ad una richiesta di switching ma è funzionale ad un aggiornamento degli interventi di sospensione della fornitura realizzati nel mese. Infatti ciascuna impresa distributrice, entro il sestultimo giorno del mese, deve comunicare a ciascun esercente la vendita che abbia inviato delle richieste di sospensione della fornitura in data successiva alla precedente comunicazione, l'elenco dei punti per i quali è stata richiesta la sospensione della fornitura, unitamente alla specifica se l'intervento sia stato effettivamente eseguito.
No. In tal caso l'attivazione del servizio di maggior tutela o di salvaguardia risulta inevitabile. La comunicazione di cui sopra deve semplicemente contenere indicazione del fatto che il servizio di maggior tutela o di salvaguardia sarà attivato.
L'articolo 12 non prevede forme specifiche con cui devono avvenire le comunicazioni, con la conseguenza che esse possono avvenire con ogni mezzo, fatti comunque salvi i principi e le norme in materia di prova dell'avvenuta comunicazione.
Sì.
No. Ai sensi del comma 16.1 le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano ai soli punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio. Conseguentemente il prodotto di cui al comma 16.2, lettera b) va calcolato considerando il totale dei punti connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio.
In tal caso l'esercente la vendita ha diritto a richiedere almeno una sospensione della fornitura.
Sì. In questo caso deve dare adeguata informazione agli esercenti la vendita del giorno specifico previsto.
L'articolo 16 non specifica alcun limite al numero di punti che ciascun esercente la vendita può richiedere di sospendere e, conseguentemente, ciascun esercente può richiedere di sospendere anche un numero di punti di prelievo maggiore rispetto alla sua quota.
Si.
L'impresa distributrice provvede al trasferimento entro le tempistiche previste dalle procedure di switching