Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento di merito economico
Pubblicata su questo sito il 23 dicembre 2003 ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 28-1-2004
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2003,
Visti:
- la
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE;
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo
n. 79/99) e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 26 gennaio 2000, (di seguito: decreto 26 gennaio
2000);
- la
legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito:legge n. 83/03);
- il decreto del Ministro delle attività
produttive 17 dicembre 2003, recante modalità
e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito:
decreto 17 dicembre 2003);
- il
decreto del Ministro delle attività produttive in data 19 dicembre 2003,
recante disposizioni in materia di assunzione della titolarità delle funzione
di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società
Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società (di seguito: decreto 19
dicembre 2003);
Visti:
- l'articolo
5 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la
deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01;
- la
deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: Testo
integrato);
- la
deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02 (di seguito:
deliberazione n. 226/02);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità
1 aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n.
27/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito:
deliberazione n. 67/03);
- la
deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità
18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03);
Visti gli
indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio
2003 per l'attuazione di un sistema
organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su
un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di
dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
Considerato che:
- con la deliberazione n. 27/03 l'Autorità
ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica a valere dall'1 aprile 2003 fino alla
entrata in vigore del regime di dispacciamento di merito economico;
- la deliberazione n. 27/03 prevede che la
regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica avvenga con cadenza
trimestrale e che per ciascun trimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo,
ciascun utente dello scambio ha facoltà di trasferire il saldo preliminare
cumulato del trimestre a compensazione del saldo preliminare del trimestre
successivo;
-
con la
deliberazione n. 67/03 l'Autorità ha adottato misure transitorie per
l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale mediante
l'introduzione di un sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica
(di seguito: STOVE); e che il regime connesso allo STOVE cessa con decorrenza dall'1 gennaio
2004;
-
la deliberazione n. 67/03 prevede:
- all'articolo
6, comma 6.1, che siano tenuti a
partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unità di produzione che
beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili,
limitatamente a dette unità, purché siano rispettate le condizioni tecniche di
cui al comma 6.2 del medesimo articolo;
-
all'articolo 6, comma 6.2, che possano essere ammessi a
partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta per le unità di
produzione che rispettino le sopra
citate condizioni tecniche;
- gli
indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che da gennaio 2004 sia operativo un sistema organizzato di offerte di
vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa
dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento;
- stante
l'accertata necessità di un periodo pari ad almeno un mese per lo svolgimento
di prove di funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del mercato per
il servizio di dispacciamento, in cui possano essere anche stipulati i
contratti di adesione ai predetti mercati, possa essere completata la
definizione dei sistemi di garanzia, nonché possano essere emanate le regole
per il dispacciamento sottostanti il relativo mercato, il Ministro delle
attività produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per fasi del Sistema Italia
2004; e, in particolare:
-
una prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8
gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del regime STOVE;
-
una seconda fase, transitoria, a decorrere dall'1
febbraio 2004, senza la partecipazione dello domanda e con superamento del
regime STOVE;
-
una terza fase, di regime per l'anno 2004, con
decorrenza non posteriore all'1 aprile 2004;
-
la legge n. 83/03 prevede che a decorrere dal 1
gennaio 2004 cessi il regime di reintegrazione dei costi di generazione non
recuperabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio
2000;
-
in conseguenza della previsione di criteri che ampliano
la partecipazione delle unità di produzione al regime STOVE con decorrenza 1
gennaio 2004, viene assicurata una maggiore potenza disponibile a garanzia
della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
-
sul piano del
funzionamento del sistema elettrico nazionale, quanto all'intensità della
domanda, i mesi di dicembre e di gennaio sono tra loro equivalenti;
Considerato che:
- successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 79/99, la società Enel Spa ha svolto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
medesimo decreto legislativo, la funzione vicaria della società Acquirente
unico Spa, assicurando la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti
contratti e modalità;
- la società Enel Spa, a fronte della procrastinazione
dell'entrata in operatività della società Acquirente unico Spa, con la
richiesta di capacità di trasporto nella rete di interconnessione con l'estero
per la conclusione di contratti additivi rispetto ai contratti pluriennali in
essere, nonché con la definizione di specifiche modalità di approvvigionamento
con i produttori nazionali, ha svolto le funzioni di garante della fornitura
dei clienti del mercato vincolato al di fuori dai limiti posti dal sopra
richiamato articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, ciò che ha
richiesto l'adozione, da parte dell'Autorità, di alcune direttive transitorie
in ordine alle modalità di fornitura ai distributori dell'energia destinata al
mercato vincolato;
- la società Enel Spa, nell'esercizio delle funzioni di
cui ai precedenti alinea, per il secondo semestre 2003, ha approvvigionato i
distributori attraverso il sistema
transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica, i contratti di
importazione di cui alla deliberazione n. 226/02 nonché le cessioni di energia elettrica di
cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 non collocata
tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria
22 novembre 2002 e ceduta dalla la società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa al mercato vincolato;
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che la
società Acquirente Unico Spa assuma le proprie funzioni con decorrenza dall'1
gennaio 2004 e che contestualmente la società Enel Spa cessi di svolgere le
sopra richiamate funzioni vicarie; e che tale previsione trova eccezione, sino
all'1 febbraio 2004, nell'acquisto, e nelle contestuali cessioni alle imprese
distributrici, di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica,
per la quale attività la società Acquirente Unico Spa continua ad avvalersi
della società Enel Spa;
- i rapporti di somministrazione tra la società Enel Spa ed i
distributori per le fornitura di energia elettrica destinata al mercato
vincolato sono regolati da un unico contratto, senza distinzione tra le sopra
richiamate fonti di approvvigionamento;
- la suddetta disposizione transitoria contenuta nel decreto
ministeriale risponde all'esigenza di inquadrare, nei profili organizzativi e
procedurali, il subentro della società Acquirente Unico Spa nei sopra
richiamati contratti con i distributori, evitando disfunzioni ed irregolarità
che si riverbererebbero sulla continuità delle forniture e sulla efficienza
generale del sistema;
- l'esigenza di cui al precedente alinea si pone, peraltro,
anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari rinvenienti dalle
importazioni di energia elettrica destinata al mercato vincolato, tanto con
riferimento ai contratti conclusi avvalendosi della capacità aggiuntiva
assegnata allo stesso mercato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2003, quanto
con riferimento all'energia riveniente dai contratti pluriennali in essere;
- la società Acquirente Unico Spa ha rappresentato, con nota in
data 23 dicembre 2003 (prot. AU/P2003000597), l'esigenza che il pieno subentro
alla società Enel Spa nei rapporti contrattuali di somministrazione
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato possa complessivamente
avvenire con la gradualità prevista dal decreto del Ministro delle attività
produttive;
Considerato che:
- con l'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il prezzo dell'energia
elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo Integrato assolverà a
funzioni e finalità diverse da quelle attualmente previste e che i criteri e le
modalità per la sua determinazione potranno differenziarsi da quelli
attuali;
Ritenuto che sia necessario:
- prorogare,
almeno per il mese di gennaio 2004, il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita
dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03:
-
prevedendo l'obbligo di partecipazione allo STOVE per
tutti i titolari di unità di produzione
situate sul territorio nazionale, relativamente alle medesime unità che
verificano le condizioni previste dall'articolo 6, comma 6.2 della
deliberazione n. 67/03, ad eccezione delle unità di produzione di cui
all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e delle unità
di produzione che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite
dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- imponendo ai titolari di unità
di produzione partecipanti allo STOVE,
l'obbligo di offrire nello STOVE tutta la capacità produttiva al netto di
quella impegnata nei programmi di immissione di energia elettrica da destinare
al mercato libero;
- prevedendo l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a
mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione, nel rispetto degli obiettivi di efficienza e sicurezza
nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento
sul territorio nazionale;
- introdurre
modificazioni nella deliberazione n. 27/03 che tengano conto del fatto che il
regime di dispacciamento transitorio così come definito dalla medesima
deliberazione, nonché il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica
avviato con la deliberazione n. 67/03, sono prorogati almeno per il
mese di gennaio 2004;
Ritenuta l'opportunità di applicare, in generale,
alle attività di cessione alle imprese distributrici dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato il regime transitorio configurato
dal decreto ministeriale 19 dicembre 2003, al fine di garantire che il
subentro della società Acquirente Unico Spa nei contratti in essere
avvenga con la necessaria gradualità e senza disfunzioni per la continuità
delle forniture e l'efficienza generale del sistema;
Ritenuta la necessità di disporre, in conseguenza
delle richiamate indicazioni del Ministro delle attività produttive,
l'estensione del periodo di vigenza del regime connesso al sistema
transitorio di vendita dell'energia elettrica, l'applicazione del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso così come determinato per l'anno 2003;
DELIBERA
Articolo 1
Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03 "Modificazione della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001,
n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica"
1.1
L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03, è modificato come segue:
-
all'articolo 4, comma 4.1, dopo le parole "titoli 2 e 3," sono
aggiunte le seguenti parole "ad eccezione dei corrispettivi di cui all'articolo
7, commi 7.1, lettera c), e 7.3, lettera c),";
-
all'articolo 4, comma 4.8, dopo le parole "unità di
produzione" sono inserite le parole "che non partecipano allo STOVE e";
-
all'articolo 8, comma 8.2, all'articolo 9, commi 9.1, 9.2,
9.3, 9.6, 9.7, 9.12, 9.16 e 9.20 ciascuna parola "trimestre" è sostituita dalla
parola "mese";
-
all'articolo 9, comma 9.7, la lettera b) è soppressa;
-
all'articolo 9, i commi 9.8, 9.10, 9.11 e 9.13 sono soppressi;
-
all'articolo 9, il comma 9.9 è riformulato come segue:
"9.9Nel caso in cui, il saldo preliminare cumulato
del mese risulti negativo, l'utente dello scambio è tenuto a versare al Gestore
della rete l'ammontare di detto saldo.";
-
all'articolo 9, al comma 9.12, le parole "Nel caso in cui
l'utente dello scambio non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 9.8 e"
sono soppresse;
-
all'articolo 12, i commi 12.2, 12.3 e 12.4 sono soppressi;
-
all'articolo 12, commi 12.5, sono eliminate le parole "Entro
10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento";
Articolo 2
Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03 "Adozione di misure
transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento
dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e
nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul
territorio nazionale"
2.1
L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, è modificato come segue:
-
all'articolo 1, comma 1.1, sono soppresse le parole:
"unità di
produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non
recuperabili sono le unità di produzione che beneficiano della
reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, come identificate dalle
delibere dell'Autorità 25 maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01,
20 giugno 2002, n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03;";
-
all'articolo 1, comma 1.1, sono inserite le parole:
"deliberazione
n. 42/02 è la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002,
n. 42/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 79
del 4 aprile 2002;
deliberazione n. 157/03 è
l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;";
-
all'articolo 3, comma 3.1, le parole "dall'1 gennaio 2004 o dalla data di entrata in operatività del sistema
delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99,
qualora tale data fosse anteriore all'1 gennaio 2004" sono sostituite
dalle parole "dalla data di entrata in
operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 79/99 e, comunque, non anteriormente all'1 febbraio
2004.";
-
all'articolo 5, comma 5.1, la lettera a) è riformulata come
segue:
"a) modalità di
partecipazione allo STOVE dei soggetti di cui al successivo articolo 6, comma
6.1;";
-
all'articolo 6, il comma 6.1, è riformulato come segue:
"6.1 Dall'1
gennaio 2004, sono tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari di
unità di produzione situate sul territorio nazionale limitatamente alle unità
di produzione, le quali soddisfano i requisiti tecnici di cui al comma 6.2, ad
eccezione delle unità di produzione di cui all'articolo 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/99 e delle unità di produzione che immettono
energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23
della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Sono altresì tenuti a partecipare allo
STOVE, coloro che dispongano, per il tramite di contratti, della produzione di
unità nella titolarità di soggetti terzi, le quali soddisfano detti requisiti
tecnici";
-
all'articolo 6, comma 6.2, sono eliminate le parole "Possono
essere ammessi a partecipare allo STOVE
i produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unità di
produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale
delle medesime unità, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e
terziaria, secondo le modalità definite dal Gestore della rete.";
-
all'articolo 6, il comma 6.3 è riformulato come segue:
"6.3 I produttori che hanno l'obbligo di
partecipare allo STOVE sono tenuti a segnalare al Gestore della rete
l'ubicazione e la potenza nominale delle unità di produzione nella loro
disponibilità con le modalità stabilite nel Regolamento STOVE.".
-
all'articolo 6, il comma 6.4 è riformulato come segue:
"6.4 Il Gestore della rete
verifica il rispetto delle disposizioni concernenti lo STOVE da parte dei
soggetti di cui al comma 6.1 e segnala le eventuali violazioni all'Autorità.";
-
dopo l'articolo
7, comma 7.4, sono inseriti i seguenti commi:
7.4.1
"Per le unità di produzione alimentate anche da fonti rinnovabili,
ai fini della determinazione della curva di consumo specifico di cui al
precedente comma 7.4, lettera e), deve essere considerata unicamente l'energia
primaria derivante da combustibili fossili commerciali.";
7.4.2
"Per le unità di produzione di cogenerazione ai sensi della
deliberazione n. 42/02, ai fini della determinazione della curva di
consumo specifico di cui al precedente comma 7.4, lettera e), all'energia
primaria immessa deve essere sottratta l'energia primaria destinata alla
produzione di energia termica calcolata assumendo un rendimento termico
convenzionale pari a 0,9.";
-
all'articolo 8, comma 8.3, lettera c), dopo le parole
"non discriminazione tra produttori." sono inserite le seguenti parole "In
presenza di due o più unità di produzione che risultino equiparate nell'ordine
di merito di cui al comma 8.1, lettera c), è assegnata priorità alle unità di
produzione, nell'ordine, alimentate da fonti rinnovabili e di cogenerazione";
-
all'articolo 10, comma 10.4, lettera a), le parole "della deliberazione n. 226/02"
sono sostituite dalle parole "dell'articolo
9 della deliberazione n. 157/03";
-
all'articolo 10, comma 10.4, lettera b), le parole "non collocata tramite le procedure
concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002" sono
soppresse;
-
dopo l'articolo 10, comma 10.4, sono inseriti i
seguenti commi:
"10.4.1 La società Acquirente Unico Spa cede alla
società Enel Spa l'energia elettrica acquistata ai sensi dell'articolo 9, comma
9.2, della deliberazione n. 157/03. Allo scopo di mantenere l'equilibrio
finanziario della società Acquirente unico Spa, la società Enel Spa riconosce, al termine di ciascun mese,
alla società Acquirente Unico Spa il pagamento di un corrispettivo pari al
prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 26 del Testo
integrato applicato alla predetta energia. Il pagamento di una somma pari al
90% del predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo giorno del primo
mese successivo a quello cui si riferisce la predetta energia elettrica; il
pagamento della somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno del secondo
mese successivo.
10.4.2 La capacità di trasporto destinata al mercato vincolato
assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2 della deliberazione
n. 157/03, è utilizzata dalla società Acquirente Unico Spa per la
conclusione e l'esecuzione di contratti di fornitura di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato, a condizione che i medesimi
contratti siano conclusi attraverso modalità efficienti di selezione dei prezzi
nei mercati esteri per la fornitura di energia elettrica di durata annuale, e
per le quantità massima compatibili con la capacità di trasporto assegnata.
10.4.3
Nel caso in cui la capacità di trasporto non sia utilizzata ai
sensi dei commi precedenti, detta capacità non può essere assegnata ai clienti
del mercato libero.
10.4.4
La società Acquirente Unico Spa versa mensilmente alla Cassa
una somma pari, per ciascun contratto di importazione, al prodotto del
quantitativo di energia elettrica oggetto del medesimo contratto con la
differenza tra il prezzo di cessione di cui al precedente comma 10.4.1 ed il
prezzo effettivo di acquisto dell'energia elettrica, secondo quanto riportato
nel contratto di importazione. Detti versamenti sono ridotti in ragione
degli eventuali oneri sopportati dalla società Acquirente Unico Spa per i
maggiori costi connessi agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo n. 79/99 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo
3, comma 3.1, della deliberazione n. 157/03. I contratti di importazione
della società Acquirente Unico Spa sono trasmessi in copia conforme
all'Autorità. Il Gestore della rete comunica all'Autorità e alla Cassa il
quantitativo di energia elettrica importata su base mensile in esecuzione dei
predetti contratti.
10.4.5
Il gettito derivante dai versamenti di cui al precedente comma
10.4.4 è destinato al finanziamento del
Conto oneri per certificati verdi.";
-
all'articolo 10, comma 10.14 e all'articolo 11, comma 11.1, le
parole "ciascun trimestre" sono sostituite dalle parole "ciascun mese";
Articolo 3
Correzione di errori materiali all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03
3.1
All'articolo 14, dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03,
dopo il comma 14.2, è aggiunto il seguente comma:
"14.2.1La lettera
e) dei commi 22.1, 22.2 e 22.3 del Testo Integrato è sostituita dalla seguente
lettera: "e) componenti UC1, UC4 e UC5 di cui all'articolo 19".".
Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali
4.1
Il Gestore della rete riformula il regolamento dello STOVE di
cui all'articolo 5 della deliberazione n. 67/03 sulla base delle
modificazioni introdotte con il presente provvedimento.
4.2
A decorrere dall'1 gennaio 2004, il valore della
componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di
cui al comma 26.1, lettera a), del Testo integrato, è fissato come risulta
dalla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 203/02.
4.3
La deliberazione n. 27/03 e la deliberazione
n. 67/03, come risultanti dalle modificazioni introdotte con il presente
provvedimento, si applicano a far data dall'1 gennaio 2004.
Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03 e
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
26 giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente
provvedimento;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.