GU n. 105
del 07 maggio 2002
Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica
Pubblicata su questo sito il 26 aprile 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 105 del 7 maggio 2002
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 aprile 2002,
Premesso che:
- rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio
2002, n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002 (di seguito: deliberazione n. 24/02)
di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei
combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39
del 16 febbraio 1996;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio
1999;
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno
1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità
con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre
1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre
1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno
1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre
1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre
1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio
1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile
1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio
1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto
1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre
1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre
1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio
2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile
2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno
2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000,
deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre
2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n.
27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8
marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001,
deliberazione n. 146/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n.
189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del
13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre
2001, deliberazione 27 dicembre, n. 319/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio
2002, deliberazione n. 24/02 richiamata in premessa;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n.
230/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, Serie
generale, n.4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e
di vendita dell'energia, riportato nell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 297 del 22
dicembre 2001 (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n.
316/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 12, del 15
gennaio 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n.
318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 12, del 15
gennaio 2002;
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il
parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto
dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano
combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della
deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di
ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in
diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo
unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma
6.5, della deliberazione n. 70/97;
- ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri g, PG e PGT
e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di
ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre
in corso;
- ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV è
pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora
si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del
parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
- ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti
tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono
determinati dall'Autorità.
Ritenuto che non sia necessario per il bimestre maggio - giugno 2002
modificare i valori delle componenti A e UC rispetto al bimestre precedente.
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01 e
sue successive modificazioni (di seguito: Testo integrato).
Articolo 2
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct
2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo
6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e
integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di
combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato
n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25
febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 2001 - marzo 2002, è
fissato pari a 1,611 centesimi di euro/Mcal.
2.2 Il parametro Ct per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 è pari
a 3,641 centesimi di euro/kWh.
Articolo 3
Aggiornamento dei parametri g, PG, PGT e della componente CCA
3.1 I valori dei parametri g, PGT e delle componenti
CCA per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 sono fissati come indicato
rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2
allegate alla presente deliberazione.
3.2 Il parametro PG per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 è pari
a 5,698 centesimi di euro/kWh.
Articolo 4
Aggiornamento delle componenti PV
4.1 I valori della componente PV sono fissati per il terzo bimestre
(maggio-giugno) 2002 come indicato nella tabella 4
allegata alla presente deliberazione.
Articolo 5
Aggiornamento delle componenti A e UC
5.1 Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 sono confermati i valori
delle componenti A e UC, di cui alle tabelle 5 e 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 24/02.
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dall'1 maggio 2002.