Obbligo di offerta per i venditori
I venditori di energia elettrica e di gas naturale hanno sempre l'obbligo di proporre le offerte PLACET ai clienti di piccole dimensioni?
L'Allegato A della deliberazione 555/2017/R/com, all'articolo 3, prevede che ciascun venditore di energia elettrica e di gas naturale debba proporre le offerte PLACET, in aggiunta alle proprie offerte, ai clienti di piccole dimensioni, individuati ai sensi della medesima deliberazione 555/2017/R/com, in tutte le aree territoriali in cui opera. A riguardo, occorre precisare che l'obbligo in questione debba essere assolto soltanto in quelle aree ove siano presenti altre offerte commerciali del venditore, segnatamente, in occasione del rinnovo di un contratto in scadenza ovvero della contrattualizzazione di nuovi clienti e, di converso, non trovi applicazione ove il venditore non intenda presentare alcuna nuova offerta sul mercato né rinnovare i contratti in essere alla termine della loro scadenza.
Le offerte PLACET devono essere proposte ai clienti di energia elettrica o di gas naturale appartenenti allo stesso Gruppo societario del venditore?
Le offerte PLACET devono essere proposte ai clienti di energia elettrica o di gas naturale che appartengono a un Gruppo societario diverso da quello del venditore ma per i quali le condizioni di fornitura (economiche e contrattuali) sono negoziate in maniera centralizzata?
La disciplina delle offerte PLACET, istituita dalla deliberazione 555/2017/R/com, mira a tutelare i clienti finali di minori dimensioni, identificati con i clienti rispettivamente di energia elettrica connessi in bassa tensione e di gas naturale con consumi annui inferiori ai 200.000 Smc/anno, introducendo strumenti volti a rafforzare la loro capacità di scelta e a superare l'asimmetria informativa che li caratterizza; simile obiettivo è soddisfatto mediante l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili e comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili da ogni proposta di servizi aggiuntivi, nonché da condizioni contrattuali uniformi.
A fronte di quanto sopra, si chiarisce che
- a. siano presenti contestualmente società con punti di prelievo in bassa tensione ovvero con consumi annui di gas naturale inferiori ai 200.000 SmC /anno e società con livelli di tensione/consumi eccedenti tali soglie e
- b. la negoziazione delle condizioni di fornitura sia condotta al livello centralizzato da parte del Gruppo ma con effetti sulle altre società a questo appartenenti con i quali sono stipulati i singoli contratti di somministrazione.
In tale ipotesi, infatti, i clienti in questione sono equiparabili a quelli multisito di cui all'art. 2.3, lettera a) dell'allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com nei confronti dei quali non vige l'obbligo di offerta in quanto dotati di un adeguato livello di conoscenza e comprensione del mercato.
La presente deroga non si applica alle utenze a uso domestiche.
Le offerte PLACET devono essere proposte anche ai clienti di energia elettrica o gas naturale che fanno parte di Società Cooperative?
Le offerte PLACET devono essere proposte anche ai clienti di energia elettrica o gas naturale che fanno parte di un consorzio?
La disciplina delle offerte PLACET, istituita dalla deliberazione 555/2017/R/com, mira a tutelare i clienti finali di minori dimensioni, identificati con i clienti rispettivamente di energia elettrica connessi in bassa tensione e di gas naturale con consumi annui inferiori ai 200.000 Smc/anno, introducendo strumenti volti a rafforzare la loro capacità di scelta e a superare l'asimmetria informativa che li caratterizza; simile obiettivo è soddisfatto mediante l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili e comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili da ogni proposta di servizi aggiuntivi, nonché da condizioni contrattuali uniformi.
A fronte di quanto sopra, si chiarisce che: