Scheda tecnica
Riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale
Delibera 77/2018/R/com
09 February 2018
Con la delibera 77/2018/R/Com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, per quanto riguarda il settore del gas, l'implementazione degli istituti dello switching, della risoluzione contrattuale e dell'attivazione dei servizi di ultima istanza mediante il Sistema Informativo Integrato (SII); con riferimento al settore elettrico, il medesimo provvedimento modifica altresì la delibera 487/2015/R/eel in merito agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura.
In particolare, la delibera 77/2018/R/Com (che fa seguito al DCO 544/2017/R/com e che modifica sia le delibere 138/04, 249/2012/R/gas e 487/2015/R/eel, sia il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale - TIVG e il Testo integrato morosità gas - TIMG) approva i seguenti documenti:
- Allegato A, contenente la nuova regolazione relativa all'aggiornamento della controparte commerciale e allo switching di un punto di prelievo attivo;
- Allegato B, contenente le disposizioni funzionali del processo di risoluzione contrattuale, secondo le diverse fattispecie previste, e di attivazione dei servizi di ultima istanza;
- Allegato C, in cui si riportano le modifiche in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in occasione del cambio fornitore, nonché dei dati funzionali all'erogazione della fornitura.
In sintesi, il provvedimento:
- conferma gli orientamenti delineati nel DCO 544/2017/R/COM con riferimento all'implementazione nell'ambito del SII delle procedure: di switching, di aggiornamento della controparte commerciale, dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, della rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura nei casi di cambio fornitore;
- omogeneizza la regolazione vigente in tema di risoluzione contrattuale del contratto di distribuzione nel settore del gas con quella vigente nel settore elettrico, ove eventuali differenze non siano motivate da esigenze specifiche e peculiarità del settore;
- mantiene la previsione vigente secondo la quale la data di decorrenza dello switching debba coincidere con il primo giorno del mese e la richiesta debba essere presentata entro il giorno 10 del mese antecedente, rimandando a successivi provvedimenti la definizione di procedure che consentano lo switching in qualsiasi giorno del mese;
- abroga gli indennizzi a carico dell'impresa distributrice e a favore degli esercenti i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione, nei casi di incompleta richiesta di attivazione dei servizi di ultima istanza;
- prevede che il mancato integrale pagamento, da parte dell'utente del servizio (UdD) precedentemente servito nel Servizio di default trasporto (SdDT), degli importi fatturati nell'ambito del SdDT costituisca causa di risoluzione del contratto di distribuzione, decorsi 12 mesi dallo scadere dell'ultima fattura relativa al SdDT medesimo.
Il provvedimento individua nell'1 novembre 2018 la data a partire dalla quale le transazioni e i processi riformati siano gestiti esclusivamente ed ufficialmente nell'ambito del SII.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale