Scheda tecnica
Evoluzione del sistema indennitario: implementazione nel SII e disciplina della sua applicazione al settore del gas naturale
Delibera 593/2017/R/com
04 August 2017
Con la delibera 593/2017/R/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la disciplina a regime del sistema indennitario[1] unitariamente per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, attraverso la piena implementazione dei relativi processi all'interno del Sistema Informativo Integrato (SII), approvando il "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND), in allegato al provvedimento.
Nelle more dell'entrata in piena operatività del SII, infatti, con la delibera ARG/elt 219/10, l'Autorità aveva previsto l'adozione di una disciplina semplificata del sistema indennitario (di seguito: disciplina transitoria), rimandando l'implementazione della relativa disciplina a regime alla piena operatività del SII. Attualmente, in seguito al completamento della disciplina dei processi gestiti nell'ambito del SII - in particolare relativi alla voltura e allo switching - e del loro sviluppo operativo e informatico, è dunque possibile approvare la disciplina a regime del sistema indennitario, semplificando al contempo le attività previste dalla disciplina transitoria in capo ai venditori e alle imprese distributrici.
Rispetto a quanto già stabilito nella disciplina semplificata, la delibera mantiene invariato l'ambito oggettivo di applicazione per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, relativo quindi ai clienti connessi in BT, prevedendo per il settore del gas naturale, l'applicazione ai clienti finali domestici, ai condomini ad uso domestico con consumo annuo non superiore a 200.000 Smc e agli usi diversi con consumo annuo non superiore a 50.000 Smc.
Sempre con riferimento al settore dell'energia elettrica, vengono confermati i criteri di quantificazione del livello dell'indennizzo, prevedendo solo un aggiornamento delle modalità applicative di tali criteri, al fine di tenere conto dell'allungamento della durata dello scoperto potenziale dei venditori cui l'indennizzo è commisurato, in seguito ad alcune modifiche regolatorie in tema di costituzione in mora e procedura di switching. Tali previsioni vengono estese anche al settore del gas.
Per entrambi i settori viene inoltre confermato l'impianto complessivo degli istituti a tutela del venditore entrante.
Il TISIND inoltre:
- specifica nel dettaglio, anche in relazione alla nuova disciplina della fattura di chiusura di cui al TIF, le condizioni che il venditore uscente deve rispettare per richiedere l'indennizzo;
- chiarisce maggiormente alcuni aspetti applicativi a tutela del cliente finale;
- esplicita che il sistema indennitario non possa essere utilizzato dal venditore uscente per incassare importi eccedenti il credito di cui è titolare nei confronti del cliente finale, considerando la somma dell'indennizzo riconosciuto e degli altri importi pagati dal cliente finale in relazione al credito medesimo;
- semplifica le modalità operative del sistema indennitario, nel rispetto del principi di gradualità, di minor impatto sui sistemi informativi per i venditori e di massima semplificazione per le imprese distributrici, compatibilmente con le informazioni disponibili nel Registro Centrale Ufficiale (RCU);
- garantisce l'accesso a informazioni tempestive circa lo stato delle pratiche del sistema indennitario ai venditori che non operano anche in qualità di UdD, ma che vogliano registrarsi ai processi del sistema indennitario nell'ambito del SII;
- permette al Gestore del SII (Acquirente Unico) di annullare le richieste d'indennizzo, in assenza del dovuto annullamento da parte dei venditori uscenti, al fine di sanare situazioni di non corretta applicazione della disciplina da parte di questi ultimi, rilevate in seguito a controlli del Gestore medesimo o dello Sportello;
- razionalizza l'insieme dei testi che compongono l'attuale disciplina transitoria.
La delibera, inoltre, dettaglia le modalità e le tempistiche di attuazione e implementazione del sistema indennitario nell'ambito del SII , prevedendo la pubblicazione di Specifiche tecniche da parte dell'Acquirente Unico, la definizione e lo sviluppo di un modello tecnologico e di test propedeutici alla verifica del corretto funzionamento dei nuovi processi. Sulla base degli esiti di tali attività, l'Autorità individuerà con successivo provvedimento la data di entrata in vigore, eventualmente anche distintamente per i settori dell'energia elettrica e del gas, della disciplina unitaria del sistema indennitario.
Infine, l'Autorità di riserva di valutare in una fase successiva l'eventuale estensione della disciplina del sistema indennitario, anche ai clienti connessi in media tensione nel settore elettrico.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Con la deliberazione ARG/elt 191/09 l'Autorità ha istituito, relativamente al settore elettrico, il sistema indennitario che garantisce, con riferimento ai clienti connessi in Bassa Tensione (BT), un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching.