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Scheda tecnica

Orientamenti in merito alla semplificazione delle procedure per la connessione nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia

Consultazione 234/2016/R/eel

13 mai 2016

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Con il documento 234/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti relativi alla definizione di procedure per l'ulteriore semplificazione per la connessione e l'esercizio di impianti di produzione di piccola taglia, nonché in merito alla gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione.
A seguito dei primi mesi di applicazione del Modello Unico[1] e delle disposizioni che hanno definito le prima semplificazioni delle procedure modificando il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), l'Autorità ritiene ora opportuno valutare la possibilità di prevedere semplificazioni anche per gli impianti di produzione diversi da quelli di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015.
Affinché la semplificazione delle procedure di connessione sia applicabile è necessario che la connessione dell'impianto non dipenda da fattori sotto il controllo di soggetti diversi dal produttore o dal distributore e che non si rendano necessari lavori di connessione, per cui gli impianti devono avere tutte le seguenti caratteristiche (altri impianti di produzione semplici):

 

  • realizzati presso un cliente finale già dotato di punto di prelievo;
  • aventi potenza nominale o di picco non superiore a 60 kW;
  • la cui potenza nominale o di picco sommata alla potenza nominale o di picco degli impianti di produzione già installati sul medesimo punto di connessione è tale da non superare il valore della potenza già disponibile per la connessione;
  • per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
  • la cui realizzazione rientri tra le attività a edilizia libera[2] ovvero tra gli interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ovvero dichiarazione di inizio attività (DIA)
  • non già ricompresi tra gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015.

 

Ai fini della semplificazione nella gestione della procedura per la connessione e per l'accesso allo scambio sul posto l'Autorità nel documento prospetta due opzioni, tra loro alternative, per gli impianti con le caratteristiche di cui sopra:

  1. la prima opzione prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità, di un modello specifico simile al Modello Unico, che sostituisca i modelli precedentemente adottati dai gestori di rete per quanto riguarda la connessione alle reti elettriche e dal GSE per quanto riguarda l'accesso allo scambio sul posto[3]. Tale opzione presenta il vantaggio di prevedere che il gestore di rete sia l'interfaccia unico per tutti gli adempimenti in capo al produttore, e di replicare in tutte le sue parti la regolazione già definita per i soli impianti fotovoltaici su tetto. Tuttavia l'assenza dell'accesso diretto al GAUDÌ da parte dei produttori, nel caso di impianti più complessi dei fotovoltaici può comportare la perdita di informazioni utili per il corretto funzionamento del sistema elettrico;
  2. la seconda opzione prevede l'accesso da parte del produttore al sistema GAUDÌ che, in tal modo non perderebbe le informazioni già attualmente raccolte, e la successiva presentazione, sempre da parte del produttore della richiesta di connessione semplificata al gestore di rete avvalendosi di un modello specifico concettualmente simile al Modello Unico. Questa opzione, a differenza della prima, non garantisce la presenza di una interfaccia unica - poiché il produttore deve accedere direttamente al sistema GAUDÌ e, successivamente deve presentare la richiesta di connessione semplificata al gestore di rete - ma consente di sfruttare pienamente le potenzialità del sistema GAUDÌ. Poiché sfrutta sistemi già esistenti, l'Autorità ritiene che tale seconda opzione possa essere implementata in tempi più rapidi e a minori costi rispetto alla prima.

In entrambi i casi, è orientamento dell'Autorità prevedere, per le fasi successive, che le procedure coincidano con quelle già implementate per gli impianti fotovoltaici previste dalla delibera 400/2015/R/eel, ivi incluse le azioni in capo al gestore di rete necessarie ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto tra GSE e produttore.
Il documento prospetta, inoltre, ulteriori semplificazioni in relazione al corrispettivo onnicomprensivo per la connessione nonché al corrispettivo per l'ottenimento del preventivo nel caso di potenze in immissione fino a 50 kW. Al riguardo l'Autorità ritiene opportuno ridurre i valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo nel caso di potenze in immissione fino a 10 kW, introducendo nuove differenziazioni per ulteriori classi di potenze. Nel dettaglio i nuovi corrispettivi potrebbero ammontare a:

  • 30 euro per potenze in immissione richieste fino a 6 kW (tale importo è confrontabile con quello minimo che trova applicazione per la gestione di pratiche amministrative semplici ai sensi della regolazione vigente);
  • 50 euro per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;

I nuovi corrispettivi onnicomprensivi, ove applicabili, nel caso di impianti fotovoltaici e di altri impianti di produzione semplici, potrebbero essere anch'essi pari a:

  • 30 euro per potenze nominali o di picco fino a 6 kW;
  • 50 euro per potenze nominali o di picco superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
  • 100 euro per potenze nominali o di picco superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
  • 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 60 kW.

Relativamente alla tracciatura, nel sistema GAUDÌ, della messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione, l'Autorità ritiene ragionevoli - e dunque da implementare nel TICA - le proposte avanzate da Terna in attuazione della delibera 558/2015/E/eel. Nel dettaglio, tali modifiche permetterebbero di gestire i casi di messa in conservazione, riattivazione (qualora non sia necessario apportare alcuna modifica all'impianto o alle UP, né alla connessione) e dismissione di impianti di produzione esclusivamente tramite il sistema GAUDÌ, evitando quindi che il richiedente la connessione ovvero il produttore si interfaccino con il gestore di rete al quale spetta successivamente l'interlocuzione con il sistema GAUDÌ.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 13 giugno 2016.

[1] Modello Unico sostitutivo della comunicazione/dichiarazione a fini autorizzativi, della richiesta di connessione e della richiesta per lo scambio sul posto, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015
[2] realizzate quindi previa comunicazione al Comune ai sensi dei paragrafi 11 e 12 delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 19 settembre 2010
[3] Esso non potrà sostituire anche i modelli precedentemente adottati dai Comuni per quanto riguarda la comunicazione per la realizzazione degli impianti in quanto esula dalle competenze dell'Autorità.

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