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Scheda tecnica

Riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell'energia elettrica e del gas naturale: tutela simile al mercato libero di energia elettrica per clienti finali domestici e piccole imprese

Consultazione 75/2016/R/eel

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Con il documento per la consultazione 75/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra ulteriori orientamenti, in relazione al solo settore dell'energia elettrica, in merito al percorso di superamento dell'attuale servizio di Maggior tutela per i clienti domestici e per le piccole imprese, affinché alla data dell'1 gennaio 2018 la soppressione della Maggior tutela consista esclusivamente nella cessazione della tutela di prezzo e non nella cancellazione del diritto dei clienti di vedersi assicurata la continuità del servizio.
L'orientamento del regolatore è riconducibile all'obiettivo generale di sviluppo di un mercato efficiente della vendita di energia elettrica al dettaglio, con il consolidamento della fornitura del mercato libero quale unica modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione (clienti domestici e piccole imprese). Nell'ambito di tale obiettivo generale, declinato in obiettivi specifici (come già sviluppato nel DCO 421/2015/R/eel) sono individuate due linee di intervento:

  1. la riforma del servizio di Maggior tutela al fine di renderlo via via più coerente con il ruolo di servizio universale;
  2. la maturazione del mercato retail nel segmento dei clienti di piccola dimensione, facilitando l'accesso di tale clientela al mercato attraverso un'evoluzione "guidata e vigilata" dall'Autorità.

Il documento, richiamati gli esiti della consultazione relativa al DCO 421/2015/R/eel (di cui in allegato riporta sintesi delle osservazioni emerse) e gli ultimi sviluppi della regolazione, esamina l'attuale mercato retail dell'energia elettrica, riportando una descrizione quantitativa dell'ambito oggetto di intervento.
Il documento affronta, quindi, la riforma del servizio di Maggior tutela e l'introduzione della Tutela Simile.
Per quanto riguarda la riforma della Maggior tutela, l'Autorità intende adeguare la regolazione del servizio, al fine di renderlo più coerente con il ruolo di servizio universale che sarà destinato ad assumere.
Nell'ambito della riforma prospettata - che dovrebbe essere attuata nell'anno 2017 - è previsto il mantenimento della funzione di approvvigionamento dell'Acquirente Unico e della commercializzazione in capo agli attuali esercenti la Maggior tutela. Tale servizio riformato sarà erogato a tutti i clienti, domestici e piccole imprese, che non hanno un venditore sul mercato libero.
La riforma, in particolare, prevede:

  • ü  la revisione delle condizioni contrattuali per quanto concerne la modifica della disciplina del deposito cauzionale, delle rateizzazioni e del recesso, quest'ultimo aspetto è stato oggetto di consultazione nel documento 40/2016/R/com;
  • ü  la revisione delle condizioni economiche, mantenendone una definizione ex ante e prevedendo, tuttavia, che le componenti di acquisto dell'energia elettrica siano determinate con esclusivo riferimento al prezzo che si forma nel mercato del giorno prima della borsa elettrica. Con maggior dettaglio, l'orientamento illustrato nel documento prevede, pertanto, che :
    • siano presi a riferimento, per la determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, i prezzi dell'energia elettrica che si determinano nel mercato del giorno prima, al fine di permettere ai fornitori del mercato libero, di offrire opzioni di prezzo direttamente comparabili con la Tutela SIMILE e con il servizio di Maggior tutela riformato;
    • siano adottate modalità di calcolo che permettano di trasmettere un migliore segnale di prezzo ai cliente, avvicinando maggiormente il momento in cui si manifesta il costo e la sua copertura mediante la definizione delle componenti di prezzo delle condizioni economiche; in tale ambito viene quindi previsto che i corrispettivi vengano determinati considerando le previsioni trimestrali dei prezzi e che il calcolo degli importi da recuperare (derivanti dalla differenza tra i valori stimati e i valori consuntivi delle grandezze rilevanti) sia effettuato su base trimestrale e non semestrale come avviene oggi;
    • sia garantita maggiore certezza delle condizioni economiche applicate nel servizio di Maggior tutela riformato, mediante la fissazione ex ante di alcuni corrispettivi rispetto ai quali avviene la formulazione dell'offerta di Tutela Simile (ad esempio corrispettivo PPE e corrispettivo oneri di sbilanciamento).

Relativamente all'introduzione della Tutela Simile, l'Autorità intende fornire ai clienti di minori dimensioni l'opportunità di accedere al mercato libero dell'energia elettrica in condizioni di elevata trasparenza e semplicità, in un contesto di fornitura vigilata dall'Autorità. L'Autorità intende configurare la Tutela Simile secondo il modello 2A.2 del DCO 421/2015/R/eel, con adesione volontaria (dei clienti e dei venditori) e gestione centralizzata dell'accesso.
Il disegno della Tutela Simile, in particolare, prevede:

  • possesso, da parte dei venditori, di specifici requisiti di solidità economica, finanziaria, di onorabilità e operativi coerenti con il numero massimo di clienti che è disposto a fornire. I requisiti dei fornitori saranno verificati inizialmente e monitorati trimestralmente;
  • che l'accesso alla Tutela Simile, consentito solo ai clienti che sono ricompresi nel servizio di Maggior tutela riformato, avvenga attraverso specifico Sito internet, gestito dall'Acquirente Unico, quale amministratore centrale, sui cui i clienti manifesteranno interesse al fornitore prescelto al fine di ricevere la relativa documentazione informativa e contrattuale. La conclusione del contratto dovrà avvenire, successivamente, secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto del Codice di condotta commerciale, nel rispetto di una tempistica complessiva predefinita (massimo 45 giorni);
  • la definizione di condizioni contrattuali standard applicate a tutti i clienti di Tutela Simile, a prescindere dal fornitore, prevedendo che la Tutela Simile abbia ad oggetto esclusivamente la fornitura di energia elettrica e che non possa contenere offerte di servizi aggiuntivi. Tali condizioni contrattuali sono relative a:
    • deposito cauzionale
    • fatturazione, con riferimento a periodicità e termine di emissione, trasparenza dei documenti di fatturazione (adempimento a Bolletta 2.0 in qualità di operatore di mercato libero) e modalità di emissione della bolletta;
    • dati di consumo usati ai fini della fatturazione;
    • pagamenti;
    • rateizzazione;
    • ritardo o mancato pagamento;
    • qualità commerciale;
    • recesso;
    • durata (il contratto di Tutela Simile avrà durata di un anno a far data dallo switching del punto di prelievo e non sarà rinnovabile);
  • condizioni economiche tali per cui il prezzo applicato al cliente sarà pari a quello applicato nel servizio di Maggior tutela riformato, al netto del corrispettivo PPE e ad uno sconto definito dal fornitore stesso per ciascuna tipologia di cliente;
  • la possibilità per i clienti di accedere alla Tutela Simile mediante l'intermediazione di aggregatori, prevedendo che in questi casi i fornitori possano offrire uno sconto incrementale e individuando come aggregatori ammessi le associazioni dei consumatori e dalle associazioni di categoria della domanda;
  • un numero massimo di clienti servibili in Tutela Simile dal singolo gruppo societario.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 30 marzo 2016.


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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