Scheda tecnica
Modifiche inerenti alla disciplina del settlement gas
Consultazione 12/2016/R/gas
15 January 2016
Scheda in formato pdf
Con il documento di consultazione 12/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di settlement gas, disciplinata dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o settlement (TISG), con specifico riferimento alla sessione di aggiustamento relativa alle partite sui dati di prelievo.
Tale documento fa seguito alla deliberazione 276/2015/R/gas, con cui l'Autorità ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata nel mese di maggio 2015, al termine della quale sono state rilevate una serie di anomalie, segnalate anche dagli operatori, che hanno portato l'Autorità a sospendere il pagamento delle fatture emesse dal responsabile del bilanciamento (RdB), nonché il conteggio delle fatture stesse ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti degli utenti del bilanciamento (UdB), e a prevedere la continuazione dell'applicazione da parte del responsabile del bilanciamento nell'ambito delle sessioni di bilanciamento del fattore di correzione annuale γA[1] - che misura la differenza tra il quantitativo immesso al punto di riconsegna della rete di trasporto e il prelievo complessivo - con valore pari a zero.
Il documento per la consultazione in analisi affronta, pertanto, tali aspetti prevedendo:
- nella Parte I orientamenti relativi all'algoritmo utilizzato nella sessione di aggiustamento, con un approfondimento in Appendice;
- nella Parte II una serie di proposte integrative della regolazione vigente funzionali al perfezionamento della disciplina in materia.
In relazione alla Parte I contenente le modifiche dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di aggiustamento, vengono presentate due possibili opzioni di intervento:
- la prima prevede il mantenimento dell'attuale algoritmo in uso per la sessione di aggiustamento, spostando però l'utilizzo delle informazioni sulla matrice di corrispondenza[2] al termine del processo (c.d. "risalita delle filiere"), dopo aver effettuato tutte le quadrature sul singolo utente della distribuzione (il venditore che gestisce il rapporto con l'impresa di distribuzione). Questo permetterebbe di replicare la logica "bottom - up" alla base delle sessioni di bilanciamento - già effettuate con efficacia per gli anni 2013, 2014 e 2015 - risolvendo la criticità rappresentata circa la mancanza del dettaglio delle partite fisiche giornaliere relative a ciascun utente in fornitura. Sul punto, inoltre, il responsabile del bilanciamento ha anche proposto l'introduzione di pesi giornalieri al posto di quadrature sugli interi periodi invernale e estivo, intervento che peraltro appare utile a mitigare l'effetto distorsivo collegato alla variazione del mercato finale servito.
- la seconda opzione che estende l'applicazione dell'algoritmo ad oggi utilizzato per le sessioni di bilanciamento anche con riferimento alle sessioni di aggiustamento ponendo γA pari a zero. Per la determinazione del fattore di correzione annuale γA ai fini del bilanciamento, l'Autorità ritiene di confermare la procedura già in uso.
In relazione a tale opzione è necessario, valutare attentamente quali dati le imprese di distribuzione dovrebbero fornire al responsabile del bilanciamento per l'espletamento delle attività di competenza, in particolare in relazione alla distinzione fra punti di riconsegna PdR misurati mensilmente e quelli misurati semestralmente o annualmente.
Si ritiene opportuno, inoltre, che il responsabile del bilanciamento implementi una reportistica adeguata ad intercettare valori di γA difficilmente giustificabili: è intenzione dell'Autorità individuare un valore limite, proposto a 1,5, oltre il quale verranno attivati i dovuti alert.
La Parte II, inoltre, contiene gli orientamenti dell'Autorità in merito:
- alla messa a disposizione dei dati agli utenti per segnalazioni - In analogia a quanto previsto per le sessioni di bilanciamento, l'Autorità intende introdurre delle finestre temporali a disposizione dell'utente della distribuzione per la segnalazione al distributore della mancata o incompleta comunicazione di rettifiche di dati, o di nuove misure acquisite nel frattempo, nella responsabilità del distributore per il buon esito della sessione di aggiustamento. Inoltre per ovviare alla mole di dati che l'utente - e, di conseguenza, il distributore - dovrebbe controllare in poco tempo, l'Autorità è orientata ad introdurre più aperture successive del sistema informativo, scaglionate per periodi dell'anno;
- agli obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento - L'Autorità ritiene opportuno introdurre altri meccanismi informativi, oltre all'attuale reportistica che il responsabile del bilanciamento è tenuto a mettere a disposizione, che possano essere utili alla corretta gestione dei dati necessari per la determinazione delle partite fisiche;
- alla fatturazione dei corrispettivi da parte del responsabile del bilanciamento - In considerazione delle criticità dovute all'incertezza relativa all'effettiva data di emissione del bilancio di aggiustamento da cui dipende il termine di emissione delle relative fatture, si ritiene opportuno individuare una data precisa per la messa a disposizione degli esiti della sessione di aggiustamento. Con riferimento alle partite economiche di aggiustamento attribuite all'utente del bilanciamento senza contratto di trasporto nell'anno termico in cui la sessione viene determinata, si ritiene opportuno valutare possibili interventi in termini di estensione del periodo di validità delle garanzie finanziarie già presentate dall'utente, in modo tale da assicurare la copertura delle due sessioni di aggiustamento di ottobre e maggio, anche considerando importi decrescenti nel tempo. Infine, l'Autorità ritiene opportuno ridurre il ritardo temporale esistente tra le fatture emesse dal responsabile del bilanciamento in esito alla sessione di aggiustamento e le note a credito emesse a favore degli utenti del bilanciamento;
- alle penali per supero di capacità - L'Autorità intende garantire il conguaglio di una penale dovuta ad un errore di misura non individuato per tempo, ma resosi evidente successivamente all'effettuazione del bilancio mensile. Tale conguaglio dovrebbe riguardare anche le uscite e non solo i punti di riconsegna della rete di trasporto e, di fatto, potrebbe generare una nuova penale. L'Autorità infine consulta di dare mandato al responsabile del bilanciamento di implementare una opportuna reportistica che permetta di evidenziare valori di prelevato particolarmente elevati rispetto all'immesso o, comunque, non coerenti con la capacità conferita all'utente del bilanciamento sul punto.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e proposte entro e non oltre il 15 febbraio 2016.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
[1] Nell'ambito della sessione di aggiustamento viene determinato il fattore annuale γA (di cui al comma 17.1, lettera f), del TISG), poi utilizzato nell'esecuzione delle sessioni di bilanciamento per la correzione dei prelievi, ai sensi del comma 10.1 del TISG. Nel primo anno di effettuazione delle sessioni di bilanciamento γA è stato posto pari a zero.
[2] La matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisce, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD