Scheda tecnica
Delibera 118/2015/R/gas
Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl e di risoluzione delle congestioni per l'accesso ai terminali
23 March 2015
Con la delibera 118/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico interviene sulla disciplina relativa all'utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl ed ai criteri di risoluzione delle congestioni per l'accesso ai terminali. Con tale provvedimento, il Regolatore introduce alcuni miglioramenti ed ottimizzazioni ritenuti opportuni alla luce dell'evoluzione del contesto di mercato, caratterizzato da abbondanza di capacità di rigassificazione disponibile non conferita presso tutti i terminali italiani, a fronte di un calo della domanda gas in Europa.
In particolare, la delibera, che fa seguito al documento di consultazione 617/2014/R/gas, approva alcuni interventi - presentati in sede consultiva e sui quali è emersa una generale condivisione da parte degli stakeholders - finalizzati a promuovere l'utilizzo flessibile dei terminali di rigassificazione, tra cui:
- l'introduzione della possibilità di cessione bilaterale tra utenti della capacità conferita. Oltre a confermare tale orientamento già proposto in consultazione, l'Autorità nella delibera 118/2015/R/gas ha anche precisato che la cessione bilaterale di capacità da parte degli utenti può avvenire anche nei confronti di terzi non ancora utenti; tali soggetti diventerebbero utenti, ove in possesso dei necessari requisiti e previa presentazione di idonee garanzie, una volta perfezionata la cessione medesima;
- l'integrazione delle attuali disposizioni in tema di rilascio della capacità conferita, disciplinando la possibilità per l'utente di revocare l'eventuale messa a disposizione dell'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi della capacità non utilizzabile;
- la previsione che l'impresa di rigassificazione renda disponibile per il conferimento di tipo spot, sulla base di un criterio di tipo first come/first served, l'eventuale capacità non richiesta entro un termine definito nel codice di rigassificazione;
- la riduzione da due mesi prima M-2 a un mese prima M-1, del termine per il rilascio della capacità conferita oltre il quale la medesima capacità, in caso di mancato utilizzo, concorre alla possibile applicazione delle disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita. Ad integrazione di quanto emerso nell'ambito del processo consultivo, l'Autorità ha allineato al posticipo citato (da M-2 a M-1), anche le tempistiche previste relativamente alla disciplina dei corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl;
- l'esplicitazione di un criterio di priorità nel conferimento della capacità primaria rispetto a quella resa disponibile dagli utenti. Anche tale ultimo punto rappresenta una integrazione emersa durante la consultazione, ulteriore a quanto proposto originariamente dal Regolatore.
La delibera dispone che le imprese di rigassificazione siano tenute a predisporre una proposta di aggiornamento dei propri codici finalizzata al recepimento delle disposizioni citate, da inviare all'Autorità per l'approvazione.
Con l'occasione l'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno procedere ad un intervento di riordino della struttura della delibera n. 167/05 e di coordinamento testuale con le disposizioni non modificate dalla delibera 118/2015/R/gas. È stata disposta a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto sostitutivo del testo approvato con la delibera n. 167/05.
In particolare le modifiche e le integrazioni illustrate, contenute nel testo integrato rispetto alla versione della delibera n. 167/05, sono le seguenti:
- Viene sostituita la denominazione dell'Autorità con l'attuale "Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (lettera b. del comma 1.1 della delibera n. 167/05);
- Viene introdotta la possibilità di cessioni a terzi di capacità di rigassificazione (quarto alinea del comma 4.4, lettera b);
- I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione non sono più obbligati a tramettere contestualmente all'Autorità la copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, ma devono tenere a disposizione dell'Autorità per una durata di cinque anni copia di tali contratti, e trasmetterli al Regolatore previa eventuale richiesta degli uffici (comma 4.5);
- Viene precisato che il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo dell'articolo 5 si riferisce anche alla capacità resa disponibile dagli utenti (primo alinea del comma 5.1);
- Viene precisato che l'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo anche la capacità di rigassificazione che risulta disponibile a seguito dell'applicazione delle disposizioni in materia di mancato utilizzo della capacità conferita (lettera a, del comma 6.1). Relativamente a tale punto viene anche soppressa la previsione relativa al conferimento della capacità di rigassificazione che risulta non utilizzata nel mese M sulla base del programma delle consegne del Gnl definito nel mese M-2 (la lettera b, del comma 6.1 );
- Viene previsto inoltre che, in materia di conferimento di capacità in corso di anno termico, le procedure per il conferimento della capacità di rigassificazione esistente e nel corso dell'anno termico prevedono il conferimento prioritario della capacità di rigassificazione che risulta disponibile rispetto a quella resa disponibile dagli utenti . Viene anche stabilito che le procedure per il conferimento di capacità per il servizio spot prevedano l'individuazione di un termine oltre il quale la capacità eventualmente ancora disponibile è conferita al soggetto che per primo ne faccia richiesta (articolo 6);
- La precedente versione dell'articolo 7, relativa alle transazioni di capacità di rigassificazione fra utenti, è sostituita da una versione novellata, relativa alla messa a disposizione della capacità conferita e transazioni di capacità di rigassificazione;
- Viene previsto che l'impresa di rigassificazione possa richiedere non più solo all'utente ma anche al soggetto che diventa titolare di capacità a seguito di cessione, il rilascio di una garanzia finanziaria (al comma 8.1);
- L'articolo 10 bis è rinumerato in 11 ed i successivi articoli sono rinumerati di conseguenza;
- Al comma 12.2 (ex 11.2) viene previsto che gli utenti sono tenuti a segnalare tempestivamente solo all'impresa di rigassificazione e non più all'Autorità eventuali eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonché le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata;
- Viene inoltre sostituito il comma ex 11.3 sui criteri di priorità di conferimento della capacità - ora numerato 12.3 - stabilendo, tra l'altro, che l'impresa di rigassificazione, entro l'1 novembre successivo all'anno termico A, verifica la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di mancato utilizzo della capacità conferita e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne da comunicazione all'utente interessato ed all'Autorità indicando la capacità che l'utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi. È fatta comunque salva la facoltà degli utenti interessati di presentare reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM;
- Il comma 12.4 (ex comma 11.5) ed al comma 13.1 (ex comma 12.1) sono modificati in conseguenza della riduzione di un mese del termine per il rilascio della capacità conferita oltre il quale la medesima capacità, in caso di mancato utilizzo, concorre alla possibile applicazione delle disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita;
- Il comma ex 11.4 e la parte quarta (Disposizioni transitorie e finali) sono soppressi. Di conseguenza sono aggiornati la numerazione ed i riferimenti agli articoli ed ai commi del provvedimento in conseguenza della rinumerazione degli articoli da 10bis (ora 11) e successivi nonché della soppressione del comma ex 11.4 della deliberazione n. 167/05.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.