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FAQ - Trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Delibera ARG/elt 104/11

  • La deliberazione in oggetto si applica:
    • alle offerte di energia rinnovabile definite come le offerte di vendita in cui l'energia elettrica che verrà venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
    • ai contratti di vendita di energia rinnovabile definiti come i contratti di vendita in cui l'energia elettrica venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
    Tra le offerte di energia rinnovabile e i contratti di vendita di energia rinnovabile rientrano anche le offerte e i contratti di vendita "riconducibili" a offerte o contratti di vendita di energia rinnovabile, cioè le offerte e i contratti il cui contenuto, sebbene non espressamente riferito alla deliberazione ARG/elt 104/11 o descritto con la relativa terminologia, presuppone comunque che l'energia elettrica venduta sia commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
    Ad esempio:
    1. un'offerta in cui l'energia elettrica venduta viene definita "100% energia verde" è riconducibile ad un'offerta di energia rinnovabile, così come i contratti che ne derivano;
    2. un'offerta in cui si precisa che l'energia elettrica venduta può essere prodotta da una fonte qualsiasi e che i maggiori ricavi vengono destinati, ad esempio, ad opere di riforestazione non è un offerta di energia rinnovabile ai sensi del provvedimento in oggetto, così come non lo sono i contratti che ne derivano. Non si applica quindi la deliberazione in oggetto.
    È quindi opportuno chiarire cosa riguarda l'offerta e il successivo contratto di vendita. Rimane fermo il fatto che l'Autorità trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli eventuali interventi di competenza, i nominativi delle società di vendita per le quali si dovessero riscontrare, anche in sede di verifica ispettiva, presunte pratiche commerciali scorrette e/o presunte pubblicità ingannevoli.

  • Le disposizioni previste dal provvedimento si applicano alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall'1 ottobre 2011 e all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall'1 ottobre 2011.

    Al riguardo si precisa che le offerte di energia rinnovabile presentate sono le offerte trasmesse e ivi incluse quelle pubblicate sul sito internet di una società di vendita. Ciò significa che, a decorrere dall'1 ottobre 2011, non dovranno essere disponibili sui siti internet delle società di vendita offerte non compatibili con la deliberazione in oggetto.
    Inoltre:
    • se l'offerta di vendita viene presentata entro il 30 settembre 2011, non si applica la deliberazione ARG/elt 104/11 né all'offerta, né ai contratti che ne possono derivare (anche se siglati dopo il 30 settembre 2011 e riferiti all'anno 2012);
    • se l'offerta di vendita viene presentata dopo il 30 settembre 2011 si applica la deliberazione ARG/elt 104/11 sia all'offerta che ai contratti che ne possono derivare (limitatamente all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012).

  • No, ai contratti stipulati in data antecedente all'1 ottobre 2011 non si applica la deliberazione ARG/elt 104/11, anche in caso di successivo tacito rinnovo annuale. Rimane ferma la possibilità, da parte dei clienti, di recedere dai contratti vigenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto conforme alle disposizioni dell'Autorità in materia.

  • L'energia elettrica per la quale il GSE emette garanzie di origine che vengono contestualmente trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE è definita nelle "Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle certificazioni di origine per i suddetti impianti", implementata in attuazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009 e pubblicata sul sito internet del medesimo GSE.
    In particolare, l'energia elettrica per la quale il GSE emette garanzie di origine che vengono contestualmente trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE è l'energia elettrica prodotta dagli impianti:
    • ricompresi nell'ambito del provvedimento CIP 6/92;
    • ricompresi nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto;
    • alimentati da fonti rinnovabili per i quali sussiste un rapporto contrattuale con il GSE (conto energia fotovoltaico e tariffa fissa omnicomprensiva) ma, entro il 30 settembre di ogni anno, non viene formulata esplicita richiesta per l'ottenimento delle garanzie d'origine;
    • qualificati IAFR e incentivati con i certificati verdi, per i quali, entro il 30 settembre di ogni anno, non viene formulata esplicita richiesta per l'ottenimento delle garanzie d'origine.

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