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Comunicato stampa

Definite le garanzie per l'accesso di terzi e l'uso della rete nazionale di trasporto del gas

Milano, 26 July 2002

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito il sistema di

garanzie per il libero accesso degli operatori (approvvigionatori, clienti

idonei, distributori locali) alla rete di trasporto del gas. La delibera,

di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile sul sito

internet www.autorita.energia.it

Il provvedimento contiene regole immediatamente integrabili nei contratti

esistenti e norme per la definizione, ad opera delle imprese di trasporto (Snam

Rete Gas, Edison) del codice di rete. Le regole subito operative permettono la

finalizzazione delle contrattazioni tra consumatori e fornitori di gas e

l'ordinato avvio del sistema a partire dal 1 ottobre 2002, inizio del prossimo

anno termico.

Le decisioni dell'Autorità hanno recepito le indicazioni emerse in più di

un anno di attività di un gruppo di lavoro con tutti gli operatori interessati,

e dell'esperienza maturata nell'anno termico che va a concludersi. Nella fase di

primo avvio della liberalizzazione l'Autorità ritenne opportuno stabilire

alcune regole minimali e lasciare libera la contrattazione autorizzando la

formulazione da parte delle imprese di trasporto di condizioni provvisorie di

accesso. L'Autorità si riservò l'approvazione dei singoli contratti di

trasporto, ed è intervenuta a modificare alcune clausole a favore degli

utilizzatori della rete.

L'Autorità ha stabilito criteri che riconoscono priorità di accesso agli

approvvigionamenti legati a contratti "take or pay" limitatamente alla

quantità contrattuale media giornaliera. La priorità concessa a questi

contratti risponde a quanto previsto dalla direttiva europea e alle indicazioni

del Documento di programmazione economico-finanziaria, ai cui indirizzi

l'Autorità si deve attenere. La priorità di accesso è stata attribuita,

nell'ordine, ai contratti di approvvigionamento pluriennali, annuali e di durata

inferiore all'anno. In caso di congestione, quando le richieste di importazione

di gas superano le capacità di trasporto dei gasdotti, è stato stabilito un

metodo di assegnazione pro-quota, nel rispetto delle priorità stabilite.

Per i nuovi gasdotti di importazione e i potenziamenti di quelli esistenti,

è stato deciso un criterio di priorità per chi finanzia la realizzazione degli

impianti, analogo a quanto già stabilito per l'accesso agli impianti di

rigassificazione. La priorità riguarda l'utilizzo dell'80% della capacità dei

gasdotti per un periodo non superiore a venti anni.

Altre disposizioni riguardano l'introduzione di un punto virtuale nel sistema

in cui consentire gli scambi di gas tra gli operatori, che rappresenta il

presupposto per il futuro sviluppo di una borsa del gas. Sono state inoltre

definite regole per il bilanciamento, che prevedono penali per gli utilizzatori

della rete che immettono o prelevano quantità diverse di gas rispetto alle

capacità di trasporto prenotate. Sono infine stati stabiliti precisi obblighi

informativi in capo ai proprietari delle reti. In particolare dovranno essere

rese pubbliche agli operatori diverse informazioni, tra le quali le capacità di

trasporto disponibili, i piani di sviluppo e potenziamento della rete, di modo

che utenti possano programmare anche nel medio-lungo periodo la propria

attività.

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