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Comunicato operatori

Rigassificazione - applicabilità degli articoli 7 e 11 della delibera n. 167/05

2 november 2007

Sono pervenute richieste di chiarimenti circa l'applicabilità degli articoli 7 e 11 della delibera n. 167/05 alla quota non oggetto di esenzione della capacità dei terminali per i quali è stata rilasciata l'esenzione dalla disciplina di accesso dei terzi prevista dall'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

A tale riguardo, il citato comma della legge n. 239/04 ha stabilito che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione o in significativi potenziamenti delle capacità di rigassificazione esistenti possano richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi e che tale esenzione è accordata caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), previo parere dell'Autorità. La medesima legge assegna al Ministero il compito di definire:

  • i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia (art. 1, comma 17); nonché
  • i criteri di efficienza, economicità e sicurezza in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'allocazione della quota non oggetto di esenzione della capacità di detti terminali (art. 20).

I sopra richiamati interventi sono stati attuati dal Ministero con i decreti 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006. Tali decreti non contengono previsioni rilevanti circa gli aspetti di cui agli articoli 7 e 11, della deliberazione n. 167/05 relativamente al caso in questione.

Conseguentemente gli articoli 7 e 11, della deliberazione n. 167/05 trovano applicazione anche in relazione alla quota non oggetto di esenzione della capacità dei terminali per i quali sia stata rilasciata l'esenzione.

 

 

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