Data pubblicazione: 27 July 2011
Delibera 21 July 2011
VIS 76/11
Avvio di una attività di ricognizione in materia di contratti non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: decreto legislativo n. 146/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 10 aprile 2003, n. 33/03 avente per oggetto il "Regolamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi";
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2004, 138/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e l'Allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'Allegato A alla medesima (TIV) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'Allegato A (TIT) e l'Allegato B (TIC) alla medesima e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 istitutiva dello Sportello del Consumatore di energia (di seguito: Sportello) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e successive modifiche ed integrazioni (TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e l'Allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'Allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e successive modifiche ed integrazioni (TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (deliberazione ARG/com 104/10) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali).
Considerato che:
- l'Autorità, ai sensi della legge n. 481/95, persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas e che, nell'esercizio del potere di regolazione affidatole, può adottare direttive e provvedimenti concernenti l'erogazione dei servizi medesimi;
- nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas naturale è presente una patologia che consiste nell'attivazione di contratti di vendita non richiesti a danno di clienti finali;
- sono pervenute numerose segnalazioni sia alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità sia allo Sportello, da parte di singoli consumatori domestici, non domestici ed Associazioni di consumatori, aventi ad oggetto l'attivazione non richiesta di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale;
- le segnalazioni dei clienti finali, attinenti l'attivazione non richiesta di nuove forniture, hanno riguardato sia la fase di contatto con il cliente finale da parte dell'esercente, al fine di concludere un contratto, sia la fase successiva relativa alle modalità attualmente disponibili per consentire al cliente di ritornare con il proprio fornitore.
Considerato inoltre che:
- il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali" ha dettato specifiche regole di correttezza alle quali devono uniformarsi gli esercenti la vendita ed il personale commerciale dagli stessi impiegato, prevedendo specifici obblighi informativi nella fase precontrattuale e comportamenti che gli incaricati commerciali devono adottare nei contatti con il cliente finale;
- le informazioni che devono essere fornite in occasione di un'offerta contrattuale, e in ogni caso prima della conclusione del contratto, prevedono, tra l'altro, i termini per l'esercizio del diritto di ripensamento e la facoltà di recesso dal contratto;
- le disposizioni regolatorie in materia di switching definiscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche finalizzate all'esecuzione di un contratto di vendita concluso tra il cliente finale titolare del punto di prelievo/riconsegna ed un venditore;
- la regolazione vigente non consente, pertanto, di reinserire il punto di prelievo/riconsegna attivato senza il consenso del cliente finale nel contratto di trasporto e dispacciamento del fornitore che il cliente non ha mai scelto di abbandonare, ma ne prevede l'eventuale attribuzione al servizio di maggior tutela o al fornitore di ultima istanza (FUI);
- le prassi adottate dai venditori che hanno riconosciuto di aver posto in essere pratiche commerciali scorrette sono state diversificate ed hanno comportato per il cliente finale trattamenti non uniformi;
- la competenza ad accertare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette è assegnata, in attuazione del decreto legislativo n. 146/07, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nell'ambito dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al soggetto responsabile dei comportamenti censurati ed interviene di norma concretizzando una tutela di natura generale sanzionatoria e non individuale ripristinatoria e relativamente ai soli clienti domestici;
- le attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale non richieste ostacolano lo sviluppo della concorrenza, minando la fiducia del cliente nei confronti del mercato libero e delle imprese che vi operano.
Ritenuto che sia necessario:
- confermare la fiducia dei clienti finali nel mercato attraverso attività diversificate volte a rafforzarne i diritti;
- avviare a tal fine una attività di ricognizione volta ad acquisire informazioni e argomentazioni sulla problematica in oggetto con il più ampio coinvolgimento delle parti interessate, nonché a individuare e, ove possibile, a condividere, le soluzioni più efficaci
DELIBERA
- di avviare una attività di ricognizione, volta ad acquisire informazioni ed argomentazioni sulla problematica dei contratti non richiesti di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, con il più ampio coinvolgimento delle parti interessate, nonché a individuare e, ove possibile, a condividere le soluzioni più efficaci;
- di convocare, a tal fine, audizioni di esercenti e delle relative Associazioni di categoria, Associazioni di consumatori e di altri soggetti interessati;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza ed in particolare per:
- l'acquisizione di informazioni e dati utili alla ricognizione di cui al precedente punto 1;
- l'organizzazione delle audizioni di cui al punto 2;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
21 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni