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Data pubblicazione: 26 November 2010

Delibera 24 November 2010

ARG/elt 209/10

Disposizioni urgenti in merito alla deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2009 ARG/elt 34/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 22 novembre 2010, prot. Autorità n. 38712 del 24 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 22 novembre 2010).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 34/09 l'Autorità ha previsto misure urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007 e nell'anno 2008;
  • con riferimento all'anno 2007 la citata deliberazione ha previsto, in seguito a rettifiche tardive di dati di misura:
    • regole per la determinazione da parte della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) delle partite fisiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e per la regolazione delle connesse partite economiche con gli utenti del dispacciamento interessati;
    • che a valle di quanto sopra, entro il 15 luglio di ogni anno Terna a sua volta regoli con la Cassa i saldi economici connessi al conguaglio relativo alla differenza tra le perdite effettive e le perdite standard delle reti con obbligo di connessione di terzi (di seguito: conguaglio delta perdite);
    • che, ai fini del conguaglio delta perdite, entro il 30 novembre di ogni anno la Cassa provveda a suddividere le partite economiche regolate con Terna tra le imprese distributrici secondo i criteri definiti all'articolo 6;
  • con comunicazione 22 novembre 2010 la Cassa ha segnalato che le determinazioni degli importi, calcolati ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 34/09, spettanti a ciascuna impresa distributrice di riferimento e alle imprese distributrici ad essa sottese differiscono dagli importi comunicati dalla principale impresa distributrice di riferimento risultanti da stime compiute dalla medesima impresa;
  • la Cassa, in relazione a quanto sopra e in virtù del fatto che il meccanismo previsto dalla deliberazione ARG/elt 34/09 trova oggi applicazione per la prima volta, ha segnalato la necessità di un approfondimento in merito alle modalità di calcolo delle partite economiche connesse al conguaglio delta perdite spettante a ciascuna impresa distributrice, di riferimento e sottesa;
  • l'espletamento degli approfondimenti richiesti non risulta compatibile con la data del 30 novembre, prevista dalla deliberazione ARG/elt 34/09 per la regolazione tra la Cassa e le imprese distributrici delle partite economiche connesse al conguaglio delta perdite.

Ritenuto necessario:

  • sospendere il termine di cui al comma 6.5 della deliberazione ARG/elt 34/09 per la regolazione delle partite economiche connesse al conguaglio delta perdite conseguente le rettifiche di misura tardive relative all'anno 2007 per poter procedere a un approfondimento delle eventuali problematiche relative alle sottostanti modalità di calcolo;
  • prevedere che il termine per la regolazione delle partite economiche di cui al precedente punto venga definito con successivo provvedimento, a valle del citato approfondimento;

 

DELIBERA

  1. di sospendere il termine di cui al comma 6.5 della deliberazione ARG/elt 34/09 per la regolazione delle partite economiche relative conguaglio delta perdite conseguente le rettifiche di misura tardive relative all'anno 2007;
  2. di definire con successivo provvedimento il nuovo termine entro il quale la Cassa provvede alla regolazione di cui al punto 1;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

24 novembre 2010 
Il Presidente: Alessandro Ortis


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