Data pubblicazione: 17 May 2010
Delibera 12 May 2010
VIS 28/10
Approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica e di gas naturale in materia di qualità dei servizi di vendita con particolare riferimento alla risposta motivata a reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 maggio 2010
Visti:
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG), approvata con deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV), approvato con deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 come successivamente modificata e integrata (di seguito: ARG/com 164/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 65/09 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
Considerato che:
- il TIQV, ha definito la regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale comune ad entrambi i settori con l'obiettivo, tra l'altro, di promuovere il miglioramento della qualità del servizio, non solo in termini di tempestività, ma anche per altri aspetti qualitativi, quali ad esempio la definizione dei contenuti minimi delle risposte ai reclami e la promozione della scelta consapevole del proprio fornitore attraverso la pubblicazione di informazioni relative alle performance dei venditori;
- gli obblighi previsti dal TIQV, ad esclusione della Parte III, decorrevano dal 1° luglio 2009;
- la verifica del rispetto della regolazione di cui al TIQV garantisce, in un contesto di crescente liberalizzazione, l'attenzione alle esigenze del cliente-consumatore e la sua tutela;
- dal primo luglio 2009 sono entrati in vigore, tra gli altri, lo standard specifico tempo di risposta motivata a reclami scritti, che prevede l'erogazione di un indennizzo automatico di 20 euro se la risposta al reclamo non viene inviata entro il tempo limite di 40 giorni solari e lo standard generale per garantire comunque una risposta al cliente finale in caso di richiesta di informazioni, che deve essere inviata entro 30 giorni solari;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, con comunicazione in data 23 aprile 2010, prot. interno n. DCQS/Int./08, trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha proposto le verifiche ispettive da effettuare nel corso del 2010 nei confronti di cinque venditori di energia elettrica e di gas naturale;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas con particolare riferimento alla risposta motivata a reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni, pervenuti ai venditori nel 2° semestre 2009 ed ai relativi indennizzi;
- la deliberazione ARG/com 164/08 ha disposto di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e qualità del servizio per la definizione della procedura per l'effettuazione delle verifiche ispettive relative ai dati di qualità dei venditori di energia elettrica e di gas naturale, secondo gli indirizzi dell'Autorità.
Ritenuto che
- sia opportuna l'effettuazione di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica e di gas naturale in materia di qualità dei servizi di vendita con particolare riferimento alla risposta motivata a reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni, pervenuti ai venditori nel 2° semestre 2009 ed ai relativi indennizzi;
- sia altresì opportuno informare l'Autorità sulla procedura predisposta dalla Direzione Vigilanza e Controllo in collaborazione con la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per l'effettuazione delle verifiche ispettive relative ai dati di qualità dei venditori di energia elettrica e di gas naturale con particolare riferimento alla risposta motivata a reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni, secondo gli indirizzi forniti dall'Autorità medesima
DELIBERA
- di approvare l'effettuazione di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica e di gas naturale, in materia di qualità dei servizi di vendita con particolare riferimento alla risposta motivata a reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni, pervenuti ai venditori nel 2° semestre 2009 ed ai relativi indennizzi, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2010;
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo venditore interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento al singolo venditore di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2010;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di pubblicare la procedura prevista dal punto 4 della deliberazione ARG/com 164/08 con riferimento alle verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica e di gas naturale in materia di risposta motivata a reclami scritti e di risposta a richieste scritte di informazioni nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), comunicandola alle principali associazioni di categoria dei venditori di energia elettrica e di gas naturale, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
12 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis