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Data pubblicazione: 06 november 2009

Delibera 02 november 2009

VIS 115/09

Avvio di un’indagine conoscitiva e del conseguente procedimento per la determinazione delle condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale in alcuni comuni serviti dalla società BRAGAS SRL, per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04).

Considerato che:

  • l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
  • l'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00 prevede che qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità dia attuazione ad un'esplicita procedura per determinare le relative opzioni tariffarie;
  • l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (di seguito: GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
  • in continuità con quanto previsto all'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 12.6, della deliberazione n. 173/04 prevede che nel caso in cui la proposta presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella medesima deliberazione n. 173/04 o non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorità ne danno comunicazione all'esercente, che ha facoltà di presentare una seconda proposta modificata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; e che l'articolo 12, comma 12.7, della deliberazione n. 173/04, prevede che, nel caso in cui le proposte tariffarie presentate non siano conformi con i criteri delle delibere medesime, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità provvede con propria deliberazione alla determinazione delle tariffe;
  • con note rispettivamente del 18 ottobre 2008 (prot. Autorità 32465 del 29 ottobre 2008), del 19 novembre 2008 (prot. Autorità 36614 del 25 novembre 2008)  e del 5 dicembre 2008 (prot. Autorità 84 del 2 gennaio 2009)  la società BRAGAS SRL ha comunicato di gestire il servizio di fornitura di gas diversi dal naturale  rispettivamente nelle  località di Lusigliè (TO), Cavallerleone (CN), nella frazione Madonna Del Pilone del comune di Cavallermaggiore (CN), a partire dal 4 aprile 2008, Prunetto (CN), Castellino Tanaro (CN) e Feisoglio (CN) a partire dall'1 ottobre 2008, nelle località di San Benedetto Belbo (CN), Niella Belbo (CN) e Cravanzana (CN) a partire dal 15 ottobre 2008 e nelle località di Bosia (CN), Gottasecca (CN) e Cigliè (CN) a partire dal 15 ottobre 2008, indicando anche le condizioni tariffarie applicate, in avviamento in regime di libertà tariffaria, dalla medesima società nei predetti Comuni;
  • con nota del 26 maggio 2009 (prot. Autorità 30490 del 29 maggio 2009), la medesima società BRAGAS SRL, in relazione alla gestione  del servizio fornitura di gas diversi dal naturale nelle località di cui sopra,  ha autodenunciato delle anomalie nelle comunicazioni di cui al precedente punto senza però specificarne chiaramente i contenuti, dichiarando inoltre di trasmettere, con  successive comunicazioni, i dati tariffari riferiti alle località medesime a partire dall'anno termico 2000/2001;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità con nota del 29 luglio 2009 (prot. Autorità 43600 del 29 luglio 2009),  ha sollecitato alla società BRAGAS SRL l'invio della documentazione di cui al precedente alinea;
  • con nota del 6 agosto 2009 (prot. Autorità 45742 del 7 agosto 2009), la società BRAGAS SRL ha comunicato, con riferimento alle predette località, di aver completato la raccolta dei dati necessari e la conseguente compilazione dei questionari per la determinazione delle tariffe di fornitura di gas diversi dal naturale a partire dall'anno termico 2001/2002 e ha trasmesso gli elaborati, indicando anche le condizioni tariffarie applicate;
  • da un primo esame della documentazione di cui al precedente alinea risulta che le date di inizio fornitura comunicate dalla società BRAGAS SRL con le note del 18 ottobre 2008, 19 novembre 2008 e 5 dicembre 2008 non sono corrette e che pertanto le località sopra indicate non avrebbero potuto usufruire del regime di libertà tariffaria in quanto non in avviamento.

Ritenuto necessario:

  • procedere all'acquisizione degli elementi che consentano di verificare quale tipologia tariffaria per la fornitura di gas diversi dal naturale abbia applicato o stia applicando la società BRAGAS SRL, nelle località di Lusigliè (TO), Cavallerleone (CN), nella frazione Madonna Del Pilone del comune di Cavallermaggiore (CN), Prunetto (CN), Castellino Tanaro (CN), Feisoglio (CN), San Benedetto Belbo (CN), Niella Belbo (CN), Cravanzana (CN) , Bosia (CN), Gottasecca (CN) e Cigliè (CN), nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008;
  • procedere alla determinazione delle condizioni che avrebbero dovuto essere applicate nelle località di cui al precedente alinea per il periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008, qualora la società BRAGAS SRL avesse comunicato le corrette date di inizio fornitura e adempiuto, nei tempi e con le modalità stabilite, agli obblighi di comunicazione di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04;
  • valutare, nei confronti della società  BRAGAS SRL la sussistenza degli estremi per l'apertura di un separato procedimento finalizzato all'accertamento di violazioni della normativa vigente in materia di distribuzione di gas diversi dal naturale e alla verifica dell'esistenza di profili di tipo sanzionatorio

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento volto a:
    • accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate, siano applicate o avrebbero dovuto essere applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale dalla società  BRAGAS SRL nelle località di Lusigliè (TO), Cavallerleone (CN), nella frazione Madonna Del Pilone del comune di Cavallermaggiore (CN), Prunetto (CN), Castellino Tanaro (CN), Feisoglio (CN), San Benedetto Belbo (CN), Niella Belbo (CN), Cravanzana (CN), Bosia (CN), Gottasecca (CN) e Cigliè (CN), nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007/2008;
    • ove siano accertate applicazioni difformi dalla normativa vigente, in relazione alle località ivi previste, determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001-2002 al 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas;
  2. di fissare in 180 (centottanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  3. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
  4. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati, in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza
    • Lusigliè (TO)
    • Cavallerleone (CN)
    • Cavallermaggiore (CN)
    • Prunetto (CN)
    • Castellino Tanaro (CN)
    • Feisoglio (CN)
    • San Benedetto Belbo (CN)
    • Niella Belbo (CN)
    • Cravanzana (CN)
    • Bosia (CN)
    • Gottasecca (CN)
    • Cigliè (CN)
  7. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società BRAGAS SRL;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

2 novembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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