Data pubblicazione: 03 July 2009
Delibera 30 June 2009
ARG/elt 84/09
Modifica alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, nuove modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 giugno 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito decreto legislativo n. 79/99);
- la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell' 11 novembre 2003 con cui viene istituito il gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas ERGEG (di seguito: ERGEG);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 marzo 2005, n. 50/05 (di seguito: deliberazione n. 50/05);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07):
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt /110/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08;
- i documenti per la consultazione predisposti dalla Direzione Mercati dell'Autorità "Criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento" del 6 agosto 2008 e del 19 dicembre 2008, rispettivamente DCO 28/08 e DCO 38/08, (di seguito rispettivamente: primo e secondo documento per la consultazione) e le relative risposte degli operatori interessati;
- la risposta della società Terna S.p.A (di seguito: Terna) al secondo documento per la consultazione inviata il 9 febbraio 2009, prot. Autorità n. 9843 del 3 marzo 2009 (di seguito: lettera 3 marzo 2009);
- il documento sulla trasparenza informativa "CS Region Transparency report" adottato dai Regolatori di Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia nell'ambito dell'Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG (di seguito: Transparency report);
- il documento per la consultazione relativo alle linee guida per l'integrazione dei mercati di bilanciamento nazionali "Guidelines of Good Practice on Electricity Balancing Markets Integration" pubblicato da ERGEG il 20 gennaio 2009 (di seguito: documento ERGEG).
Considerato che:
- l'Autorità, con la deliberazione n. 111/06, ha stabilito, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico (di seguito: regole di dispacciamento);
- nell'ambito delle regole di dispacciamento l'Autorità ha stabilito anche le modalità per la regolazione economica - per ciascun punto di dispacciamento - dello sbilanciamento effettivo, inteso come differenza tra i programmi vincolanti di immissione e prelievo e l'effettiva energia elettrica immessa o prelevata;
- la corretta valorizzazione economica dello sbilanciamento effettivo deve consentire di trasferire all'utente del dispacciamento interessato il valore economico dell'energia elettrica nel periodo di tempo in cui esso si verifica, - ovvero l'effettivo costo che il sistema sostiene per bilanciare i quantitativi di energia elettrica in eccesso o in difetto rispetto ai programmi vincolanti - e che tale valore economico è fortemente dipendente dal fabbisogno complessivo di energia di bilanciamento nell'ambito territoriale in cui avviene l'approvvigionamento di tale risorsa;
- la deliberazione n. 111/06 prevede pertanto che lo sbilanciamento effettivo degli utenti del dispacciamento sia regolato economicamente da Terna attraverso l'applicazione di prezzi che dipendono dal fabbisogno complessivo di cui al precedente alinea, che è misurato attraverso il segno assunto dallo sbilanciamento aggregato zonale;
- con la deliberazione n. 165/06, l'Autorità ha identificato la macrozona, come definita dalla deliberazione n. 50/05, come l'unità territoriale più adatta per valutare l'ambito di attivazione delle risorse di bilanciamento e ha conseguentemente assunto come misura del fabbisogno complessivo di cui al precedente alinea lo sbilanciamento aggregato zonale, definito come somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati in ciascuna macrozona in ciascun periodo rilevante;
- l'applicazione delle modalità di calcolo di cui al precedente alinea determina che il segno dello sbilanciamento aggregato zonale e conseguentemente i prezzi di sbilanciamento effettivo applicati agli utenti del dispacciamento siano determinabili da Terna solo alla conclusione del processo di determinazione di tutte le partite fisiche di energia elettrica di pertinenza di ciascun utente del dispacciamento (di seguito: settlement) ovvero, secondo la regolazione attualmente vigente, non prima del secondo mese successivo a quello a cui tali partite si riferiscono;
- la necessità di disporre delle partite fisiche di competenza di ciascun utente del dispacciamento per la determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo comporta inoltre che tali corrispettivi, applicati a tutti gli utenti, siano potenzialmente soggetti a rettifica conseguentemente alla modifica anche di un solo dato di misura di competenza di un unico utente del dispacciamento;
- sia il transparency report che il documento ERGEG prevedono la pubblicazione da parte del Gestore di rete dei prezzi di sbilanciamento effettivo a ridosso del tempo reale e che l'armonizzazione dei tempi di pubblicazione di tali corrispettivi favorisce l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica a livello europeo.
Considerato, inoltre, che:
- in un sistema isolato se in un periodo rilevante si verifica uno sbilanciamento aggregato zonale negativo, il responsabile del dispacciamento, nel medesimo periodo, si deve approvvigionare di energia elettrica per bilanciare il sistema, al contrario in un periodo in cui si verifica uno sbilanciamento positivo, il responsabile del dispacciamento deve vendere energia elettrica agli operatori abilitati (chiamando i relativi impianti a ridurre l'immissione);
- l'Autorità ha proposto, nel primo e nel secondo documento per la consultazione, una metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale, svincolata dal settlement e che - secondo il principio descritto al precedente alinea - utilizza solamente le azioni compiute da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento per bilanciare immissioni e prelievi di energia elettrica in una macrozona;
- la metodologia di cui al precedente alinea consente:
- il calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale con buona precisione, al netto della valutazione dei contributi dovuti agli scambi di risorse di bilanciamento fra le differenti macrozone (di seguito: flussi di bilanciamento interzonali);
- la determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo entro poche ore dal tempo reale;
- di rendere i medesimi prezzi non soggetti a modifica a seguito di eventuali rettifiche di dati di misura che si dovessero rendere necessarie nel corso del tempo;
- la nuova metodologia ha riscontrato un generale apprezzamento da parte degli operatori che hanno inviato risposte ai documenti per la consultazione;
- solo due operatori hanno espresso perplessità in merito alla effettiva capacità della nuova metodologia di fornire un calcolo sufficientemente esatto dello sbilanciamento aggregato zonale in quanto apparentemente non in grado di valutare correttamente i flussi di energia interzonali;
- nella lettera 3 marzo 2009, Terna, responsabile del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, ha espresso parere favorevole all'implementazione della nuova metodologia segnalando l'esigenza di disporre di un periodo di tempo sufficiente ad adeguare i propri sistemi informatici e ad effettuare delle prove di applicazione per la durata di almeno due mesi.
Considerato, infine, che:
- l'Autorità con la deliberazione n. 177/07 ha avviato un'istruttoria in materia di anomalie nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento nell'ambito della quale sono emerse numerose rettifiche ai dati di misura relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 che hanno comportato in alcuni periodi rilevanti e in alcune macrozone la modifica del segno dello sbilanciamento zonale;
- nel definire le modalità per la determinazione delle partite economiche di conguaglio relative agli anni 2005, 2006 e 2007, per ridurre l'onere economico e amministrativo derivante agli utenti del dispacciamento, l'Autorità ha previsto di non modificare i prezzi di sbilanciamento effettivo a seguito di rettifiche ai dati di misura, con ciò congelando, di fatto, il segno dello sbilanciamento zonale.
Ritenuto che:
- il margine di errore introdotto dalla nuova metodologia per la mancata valutazione dei flussi di bilanciamento interzonali sia sufficientemente piccolo in virtù del fatto che il calcolo dello sbilanciamento aggregato è effettuato sulla base della macrozona anziché della singola zona della rete rilevante;
- sia pertanto opportuno modificare la deliberazione n. 111/06 per introdurre la nuova metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale al fine di:
- favorire l'armonizzazione del mercato dell'energia italiano con i mercati esteri europei consentendo la determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo a ridosso del tempo reale;
- perseguire una maggiore semplificazione amministrativa e contenere l'impatto economico delle rettifiche dei dati di misura per gli utenti del dispacciamento non direttamente interessati dalle stesse, rendendo tali prezzi non soggetti a modifica a seguito di eventuali rettifiche di dati di misura;
- sia opportuno consentire un periodo di tempo adeguato per l'implementazione da parte di Terna della nuova metodologia di calcolo e per lo svolgimento di un periodo di prova di almeno due mesi in cui i risultati ottenuti con le due metodologie siano resi disponibili agli utenti del dispacciamento
DELIBERA
- di sostituire, a decorrere dall'1 gennaio 2010, il comma 4 dell'articolo 39 dell'allegato A della deliberazione n. 111/06 con il seguente:
"30.4 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica, cambiata di segno, delle quantità di energia elettrica approvvigionate da Terna ai fini del bilanciamento, anche da unità non abilitate, nel mercato per il servizio di dispacciamento, nella fase di programmazione e nel tempo reale, con riferimento ad un periodo rilevante e ad una macrozona. Al fine della valutazione dei segni le quantità di energia elettrica relative a offerte di vendita accettate da Terna vengono contabilizzate con segno positivo." - di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento;
- di richiedere a Terna che per un periodo di almeno 60 giorni entro la fine dell'anno 2009 vengano effettuate delle prove di implementazione della metodologia di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale di cui al precedente punto 1 prevedendo la pubblicazione dei risultati di tale sperimentazione, confrontando i valori ottenuti con quelli utilizzati per la determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo;
- di richiedere a Terna, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'analisi delle possibili modalità e tempistiche di pubblicazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento effettivo a partire dal 1 gennaio 2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
30 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis