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Data pubblicazione: 26 September 2008

Delibera 23 September 2008

ARG/gas 133/08

Adozione di disposizioni in materia di oneri generali per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23settembre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito: legge n. 108/06) recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2006, n. 311/06 (di seguito: deliberazione n. 311/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 178/07 (di seguito: deliberazione n. 178/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 269/07 (di seguito: deliberazione n. 269/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2007, n. 295/07 (di seguito: deliberazione n. 295/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2007, n. 296/07 (di seguito: deliberazione n. 296/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/ elt 108/08 (di seguito: deliberazione ARG/ elt 108/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/ elt 117/08);
  • il documento per la consultazione "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione - Orientamenti finali" del 18 giugno 2008.

Considerato che:

  • in seguito alle condizioni di crisi nell'approvvigionamento di gas naturale nel periodo gennaio-marzo 2006, la legge n. 108/06 ha imposto modifiche alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile, con l'obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale nel settore elettrico e di garantire la sicurezza delle forniture di gas alle famiglie e alle imprese;
  • ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 108/06, è stata disposta, con successivi decreti ministeriali, la sospensione dall'obbligo di osservanza degli ordinari valori limite di emissioni per alcune centrali termoelettriche in grado di funzionare utilizzando olio combustibile e normalmente limitate, nel funzionamento con tale combustibile, dai rispettivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio;
  • l'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 ha disposto altresì che l'Autorità definisca, a titolo di oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile; e che tali maggiori costi sostenuti includano l'onere delle compensazioni ambientali;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità determina le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
  • con la deliberazione dell'Autorità n. 297/05 è stato istituito, presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa), il Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas (di seguito: Fondo interrompibilità), alimentato, fino al 30 settembre 2007 dal gettito derivante dall'applicazione della quota percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di cui al punto 1 della medesima deliberazione e, dal 1 gennaio 2008, dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CVI, istituito con la deliberazione n. 277/07;
  • sulla base delle informazioni ricevute dalla Cassa risultano disponibili sul Fondo interrompibilità, giacenze non ancora utilizzate;
  • l'articolo 3, comma 3.2 della deliberazione n. 132/06 dispone che la Cassa è autorizzata ad utilizzare, temporaneamente ed in funzione degli obiettivi di cui al comma 5 del medesimo articolo, le giacenze esistenti presso tutti i conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa;
  • la deliberazione dell'Autorità n. 178/06 ha definito i criteri per la determinazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nel periodo gennaio-marzo 2006, demandando a successivo provvedimento le modalità di erogazione delle somme spettanti, a valere sugli oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale;
  • con le deliberazioni dell'Autorità n. 178/07, 295/07, 296/07 e ARG/elt 108/08 sono stati quantificati i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 da riconoscere rispettivamente alle società Enel Produzione S.p.A., Endesa Italia S.p.A., Edipower S.p.A. e Tirreno Power S.p.A., per un importo complessivo pari a 106.140.088,59 milioni di euro.

Considerato inoltre che:

  • la deliberazione dell'Autorità n. 269/07 ha:
    1. istituito presso la Cassa il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio e ha disposto che l'importo (pari a 11 milioni di euro) relativo alla ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato destinate a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati sia reso disponibile presso il suddetto conto;
    2. previsto che, con successivo provvedimento, siano definite le modalità per la gestione delle compensazioni dei maggior oneri per la fornitura di gas naturale conseguenti all'attuazione di quanto disposto dalla legge n. 108/06, destinate ai consumatori aventi diritto di accesso ai meccanismi di tutela;
    3. demandato, al fine di ridurre gli elevati oneri amministrativi non proporzionati rispetto alle somme da riconoscere al singolo cliente finale, la compensazione dei suddetti maggiori oneri, successivamente all'attivazione di specifici meccanismi a tutela dei clienti del gas naturale in condizioni economicamente disagiate;
    4. previsto che gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni della legge n. 108/06 siano posti a carico degli utenti della rete di trasporto del gas mediante una maggiorazione dei corrispettivi disposta con specifico provvedimento dell'Autorità una volta completata la quantificazione degli oneri;
  • la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 117/08 ha definito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 prospettando, tra l'altro, l'ipotesi di applicazione al settore del gas di meccanismi di tutela analoghi a quelli sviluppati con riferimento al settore elettrico; e che sono attualmente in fase di definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico "i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati.";
  • l'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione della componente tariffaria del trasporto delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l'attività di vendita applicano ai clienti finali.

Ritenuto che:

  • sia necessario prevedere, a fini di interesse generale, opportuni meccanismi di recupero dei maggior costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, reperendo le risorse attraverso l'istituzione transitoria, per l'anno termico 2008-2009, di un corrispettivo unitario variabile CVOC, addizionale al corrispettivo unitario variabile del trasporto, da applicare, senza le riduzioni previste dalla deliberazione n. 166/05, all'energia complessivamente immessa in rete;
  • sia opportuno fissare per il trimestre ottobre-dicembre 2008, un valore del corrispettivo unitario variabile CVOC pari a 0, prevedendo che il valore di tale corrispettivo sia aggiornato trimestralmente;
  • sia opportuno prevedere che l'ammontare derivante dall'applicazione del suddetto corrispettivo unitario variabile CVOC sia versato dalle imprese di trasporto al Fondo interrompibilità, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori oneri per l'apertura di un nuovo fondo per il recupero dei costi per la sicurezza del sistema del gas naturale;
  • sia opportuno definire le disposizioni per il versamento da parte delle imprese di trasporto dell'ammontare derivante dal corrispettivo unitario variabile CVOC di cui al precedente alinea;
  • sia opportuno prevedere che l'Autorità definisca le modalità di gestione ed erogazione dell'ammontare accantonato nel Fondo interrompibilità al fine di riconoscere i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 come sopra individuati alle società Enel Produzione S.p.A., Endesa Italia S.p.A., Edipower S.p.A. e Tirreno Power S.p.A.; ed, in particolare, che l'erogazione avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 2008;
  • ai fini di erogare gli importi di cui al precedente alinea, consentire alla Cassa di utilizzare temporaneamente le giacenze esistenti presso i conti di gestione per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità del Fondo interrompibilità, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti, e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

Ritenuto che:

  • sia opportuno prevedere che, con successivo provvedimento, in esito alla definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei criteri menzionati nei considerati, l'Autorità definisca le modalità di compensazione degli oneri di cui alla legge n. 108/06 risultati a carico di clienti in stato di svantaggio economico destinando le somme disponibili presso il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio;
  • sia opportuno prevedere che dalla compensazione degli oneri di cui al precedente alinea siano esclusi i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione alimentate a mezzo carro bombolaio e gas diversi;
  • sia necessario prevedere transitoriamente che, per il periodo 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, alla quota relativa al costo di trasporto QTVK di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 138/03 sia sommato il valore del corrispettivo unitario variabile CVOC

DELIBERA

  1. di istituire transitoriamente per l'anno termico 2008-2009 un corrispettivo unitario variabile CVOC addizionale al corrispettivo unitario variabile CV, di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 166/05, prevedendo che tale corrispettivo sia aggiornato con cadenza trimestrale;
  2. di fissare per il trimestre ottobre-dicembre 2008 il valore del corrispettivo unitario variabile CVOC di cui al punto 1 pari a 0 (zero) (€/GJ);
  3. di prevedere che l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo CVOC di cui al punto 1 sia versato al Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas, istituito presso la Cassa con deliberazione n. 297/05, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun mese di applicazione;
  4. di prevedere che le imprese di trasporto trasmettano alla Cassa con cadenza mensile i dati relativi all'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CVOC, con indicazione dei periodi di competenza, del corrispettivo unitario di trasporto applicato e dell'energia associata al gas immesso in rete;
  5. di prevedere che la Cassa eroghi in un'unica soluzione gli importi spettanti alle società Enel Produzione S.p.A., Endesa Italia S.p.A., Edipower S.p.A. e Tirreno Power S.p.A. secondo quanto disposto rispettivamente con le deliberazioni dell'Autorità n. 178/07, 295/07, 296/07 e ARG/elt 108/08, prevedendo che l'erogazione avvenga con un unico versamento entro il 31 dicembre 2008;
  6. di autorizzare la Cassa ad utilizzare temporaneamente, ai fini di quanto disposto al punto 5, le giacenze relative ai conti di gestione istituiti presso la Cassa;
  7. di prevedere che le modalità di compensazione degli oneri di cui alla legge n. 108/06 risultati a carico di clienti in stato di svantaggio economico venga definita nell'ambito della disciplina della compensazione sociale, destinando le somme disponibili presso il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio;
  8. di prevedere transitoriamente per il periodo 1 ottobre 2008- 30 settembre 2009 che alla quota relativa al costo di trasporto QTVk di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 138/03 sia sommato il valore del corrispettivo CVOC di cui al punto 1.;
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
  10. di trasmettere il presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, a Endesa Italia S.p.A., con sede legale in via Mangili n. 9 - 00197 Roma, a Edipower S.p.A. presso la sede amministrativa in Viale Italia, 592 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), a Tirreno Power S.p.A., con sede legale in Via Barberini n. 47, 00187 Roma;
  11. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

23 settembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis