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Data pubblicazione: 05 juuli 2008

Delibera 04 juuli 2008

ARG/com 91/08

Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2008

Visti:

  • l'articolo 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito d.P.R. n. 600/73);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito d.P.R. n. 917/86);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01).

Considerato che:

  • l'articolo 81, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 112/08 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) prevede che, in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 75 T.U. delle imposte sui redditi (d.P.R. 22.12.1986, n. 917) sia applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che soddisfino congiuntamente le seguenti due condizioni:
    • abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi complessivamente superiore a 25 milioni di euro;
    • operino in almeno uno dei settori di seguito indicati:
      1. ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      2. raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
      3. produzione o commercializzazione di energia elettrica;
  • il comma 18 del predetto art. 81 vieta agli operatori economici che soddisfino entrambe le condizioni sopra elencate di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta), attribuendo all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza di tale divieto a carico di ciascuno dei soggetti obbligati;
  • per un efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza, l'Autorità è tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva (legge n. 481/95);
  • in particolare al fine di garantire il puntuale rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta occorre che l'Autorità:
    • detti disposizioni attuative funzionali ad assicurare l'osservanza di tale divieto;
    • acquisisca tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente il puntuale rispetto del divieto;
    • accerti le eventuali violazioni adottando le dovute misure prescrittive e sanzionatorie in caso di inosservanza delle proprie disposizioni;
    • segnali ad altri organismi competenti i fatti rilevanti per l'esercizio delle rispettive attribuzioni;
  • i settori elencati dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08, pur essendo liberalizzati, non sono ancora caratterizzati da livelli di concorrenza tali da incidere adeguatamente sulla possibilità di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta;
  • per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla maggiorazione di imposta introdotta dall'articolo 81 del decreto-legge n. 112/08 non traslino il predetto onere sui prezzi al consumo, è necessario che essi non incrementino a tal fine i propri margini; tra l'altro, è necessario che essi non aumentino i propri margini operativi lordi per unità di prodotto (unitari) con riferimento ai prodotti relativi ai settori di cui al citato art. 81, comma 16, salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate;
  • le ragioni d'urgenza che hanno determinato l'adozione del decreto-legge n. 112/08 e l'immediata applicazione della maggiorazione d'imposta in questione, impongono all'Autorità di adottare con la massima celerità le prime disposizioni necessarie per iniziare da subito la propria attività di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto in questione, evitando che le imprese possano porre in essere condotte idonee ad eludere il medesimo divieto e a comprometterne la finalità di tutela dei consumatori.

Ritenuto che:

  • sia necessario adottare disposizioni urgenti per assicurare, con effetto immediato, una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta ed in particolare:
    1. dettare le prime disposizioni idonee ad evitare che gli operatori possano sottrarsi al rigoroso rispetto del divieto stesso;
    2. ordinare alle imprese di trasmettere all'Autorità le informazioni e i documenti necessari;
  • con successivi provvedimenti saranno attivati periodici flussi informativi che assicurino il costante monitoraggio delle condotte degli operatori, nonché l'adozione di eventuali altre disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del divieto in questione;
  • le informazioni e i documenti di cui al precedente punto (ii) debbano essere acquisiti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera (a), della legge n. 481/95, la cui violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato;
  • il rilevante numero dei destinatari della richiesta renda necessario che essa sia comunicata nelle forme previste dall'articolo 11, comma 4, del dPR n. 244/01;

DELIBERA

  1. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 le imprese che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81, comma 16, del medesimo decreto-legge, sono tenute a trasmettere entro il 31 luglio 2008 all'Autorità:
    1. l'ultimo bilancio di esercizio disponibile nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 ed i documenti di budget relativi al 2008;
    2. una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08 riferiti sia all'anno 2007 che al primo semestre 2008;
  2. con successivi provvedimenti sarà adottata una disciplina organica delle informazioni e i documenti che i soggetti di cui al punto 1 dovranno inviare all'Autorità con cadenza regolare, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto in questione;
  3. per lo svolgimento delle attività ispettive sarà richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e del protocollo di intesa stipulato con la Guardia di Finanza in data 19 dicembre 2005;
  4. il Direttore Generale dell'Autorità è incaricato di istituire un Gruppo di Lavoro composto da adeguate competenze professionali e di proporre un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad assicurare l'efficace esercizio della funzione di vigilanza di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
  5. il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) nonché trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
  6. ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del dPR n. 244/01 della presente deliberazione verrà data notizia in due quotidiani e la stessa sarà comunicata a due destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

4 luglio 2008

Il Presidente. Alessandro Ortis