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Data pubblicazione: 09 mai 2008

Delibera 06 mai 2008

ARG/elt 53/08

Modifica dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, in materie di dispacciamento di merito economico di energia elettrica, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007 (di seguito: DPR 13 aprile 2007);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 137/04 (di seguito: deliberazione n. 137/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04 (di seguito: deliberazione n. 205/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 73/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 162/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 350/07;
  • il parere del Consiglio di Stato n. 4399/06, emesso dalla Sezione Prima nell'adunanza del 26 settembre 2006;
  • la lettera inviata dal Presidente dell'Autorità al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il 18 febbraio 2005 (prot. AO/R05/758).

Considerato che:

  • l'articolo 42, comma 42.1, della deliberazione n. 48/04 (nella versione pubblicata sul sito dell'Autorità il 27 marzo 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 2004 - Suppl. Ordinario n. 81), stabilisce che, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCT) nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti e del Gestore del mercato;
  • il suddetto articolo 42 è stato successivamente integrato, a partire dal 1 agosto 2004, con la deliberazione n. 137/04, che ha aggiunto il calcolo anche dell'«onere medio CCT»,secondo la formula riportata al comma 42.2.3, e la previsione che, nel caso in cui suddetto «onere medio CCT» a carico di un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosca al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra CCT e 2 €/MWh;
  • con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Edison Trading S.p.A. (di seguito: Edison) ha chiesto l'annullamento della deliberazione n. 48/04 nella parte in cui prevede l'applicazione del CCT ai soggetti che vendono energia elettrica nell'ambito di contratti bilaterali (articolo 42);
  • il Presidente della Repubblica, con decreto del 13 aprile 2007, ha accolto il ricorso di Edison;
  • in particolare, sono state accolte le censure di Edison relative ai vizi di istruttoria della deliberazione n. 48/04, evidenziando, tra l'altro, che:
    1. l'Autorità modificò l'impugnato articolo 42 già a far data dal 1 agosto 2004, introducendo, con la deliberazione n. 137/04, un limite massimo all'onere medio sostenuto da ogni operatore per l'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto;
    2. nel modificare l'articolo 42 della deliberazione n. 48/04, l'Autorità «fu spinta ad intervenire onde porre rimedio a significativi fenomeni distorsivi delle dinamiche concorrenziali [&] specificatamente riconducibili al difettoso funzionamento del meccanismo del CCT»;
    3. l'intervento dell'Autorità dimostra come «l'originaria configurazione del CCT fosse mal calibrata rispetto alla reale struttura del mercato elettrico italiano, fortemente caratterizzato dalla posizione di dominanza dell'Enel»;
    4. il «principale difetto della disciplina inizialmente dettata dell'Autorità risiedeva evidentemente nella mancata fissazione di una soglia massima dell'incremento della misura del corrispettivo»;
  • il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito che l'Autorità, al momento della pubblicazione della deliberazione n. 48/04, non avesse considerato che l'operatore in posizione dominante, traendo vantaggio dalla peculiare distribuzione geografica dei suoi impianti, avrebbe potuto agevolmente influenzare l'andamento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica sul sistema delle offerte, così indirettamente determinando anche l'entità del CCT;
  • il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito inoltre che la soglia massima al CCT, introdotta, a far data dal 1 agosto 2004, con la deliberazione n. 137/04, ha posto rimedio agli inconvenienti derivanti dall'applicazione della delibera n. 48/04 nella versione originaria;
  • conseguentemente, il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito che l'annullamento dell'articolo 42 della deliberazione n. 48/04 abbia effetto per il periodo dal 1 aprile 2004 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 48/04) al 31 luglio 2004 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 137/04);
  • pertanto, il DPR 13 aprile 2007 ha annullato l'articolo 42 della deliberazione n. 48/04 nella versione antecedente alla modifica introdotta con la deliberazione n. 137/04.

Considerato, inoltre, che:

  • la deliberazione n. 48/04 individua nel Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il soggetto incaricato di calcolare il CCT e l'«onere medio CCT»;
  • la deliberazione n. 137/04 individua nel Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il soggetto erogatore del corrispettivo compensativo previsto dal comma 42.2.1 della deliberazione n. 48/04;
  • secondo quanto previsto dal DPCM 11 maggio 2004, parte delle attività, delle funzioni, dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sono stati trasferiti, a decorrere dal 1 novembre 2005, a Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
  • a decorrere dal 13 giugno 2006 il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ha modificato la sua ragione sociale in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE).

Considerato, infine, che:

  • la deliberazione n. 205/04 ha definito gli strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del CCT;
  • è ancora disponibile una quota del saldo netto delle partite economiche relative all'applicazione del CCT nell'anno 2004 e nell'anno 2005, nonché, per il medesimo anno 2005, delle partite economiche relative alle coperture dal rischio di volatilità del CCT.

Ritenuto opportuno:

  • ottemperare al DPR 13 aprile 2007 mediante una modifica della deliberazione n. 48/04 che preveda l'applicazione del limite massimo all'«onere medio CCT» sostenuto dagli operatori titolari di contratti bilaterali, introdotto con deliberazione n. 137/04, per tutto il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2004 e il 31 dicembre 2004;
  • prevedere che il competente soggetto avente causa della società Gestore della rete di trasmissione nazionale provveda ad effettuare i calcoli derivanti dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento e a corrispondere agli operatori aventi diritto il corrispettivo compensativo;
  • prevedere che gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovino copertura nel residuo margine economico derivante, negli anni 2004 e 2005, dall'applicazione del CCT e delle coperture dal rischio di volatilità del CCT.

DELIBERA

  1. L'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, nella versione risultante dalle modifiche introdotte con deliberazione n. 137/04, è modificato come segue:
    1. all'articolo 42, comma 42.1.1, le parole "febbraio 2005" sono sostituite con le parole "giugno 2008";
    2. all'articolo 42, comma 42.2.2, lettere a), b) e c), nonché al comma 42.2.3, la parola "agosto" è sostituta con la parola "aprile";
  2. il competente soggetto avente causa dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. effettua i conteggi e la regolazione delle partite economiche derivanti dalle modifiche dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 introdotte con il presente provvedimento;
  3. gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovano copertura nel residuo margine economico derivante, negli anni 2004 e 2005, dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 37, comma 37.3.1 e all'articolo 42 della deliberazione n. 48/04, nonché dalle disposizioni previste dall'articolo 7 della deliberazione n. 205/04;
  4. L'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, come risultante dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  5. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

6 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis