Data pubblicazione: 30 April 2008
Delibera 21 April 2008
ARG/elt 48/08
Aggiornamento, per l'anno 2007, delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a seguito della decisione del Consiglio di stato sul ricorso in appello n. 4777/07
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 aprile 2008
Visti:
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, di recepimento della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 261/06 (di seguito: deliberazione n. 261/06) concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006 del Tribunale Amministrativo Regionale (di seguito: TAR) per il Lazio che ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 318/06);
- la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017/2006;
- la sentenza n. 44/2008 del Consiglio di Stato sul ricorso in appello n. 4777/07.
Considerato che:
- l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato;
- il medesimo comma stabilisce che l'Autorità determini le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al precedente alinea, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicembre 2007, l'Autorità ha stabilito le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04;
- in particolare, l'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 34/05, ha previsto che il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 riconosca ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato;
- inoltre, l'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, ha previsto che il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore, sia riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, determinato dall'Acquirente unico seguendo le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato;
- l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, ha disposto che l'Autorità, nel determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, garantisca comunque che il parametro di remunerazione dell'energia elettrica ritirata sia, su richiesta del produttore, una delle seguenti alternative:
- il prezzo definito all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato;
- il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato.
Considerato, inoltre, che:
- in data 20 gennaio 2006, l'Autorità ha presentato ricorso avverso l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al TAR per il Lazio;
- in data 2 maggio 2006 è stata pubblicata la sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'Autorità;
- l'Autorità, con la deliberazione n. 318/06, ha quindi aggiornato le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 senza con ciò voler prestare acquiescenza alla sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha precisato che il predetto aggiornamento fosse disposto in via provvisoria e salvo conguaglio al termine del ricorso che la medesima Autorità avrebbe proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006;
- l'Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006;
- con sentenza n. 44/2008 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, ha accolto il predetto ricorso in appello e ha annullato l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005.
Ritenuto opportuno:
- abrogare il punto 1 della deliberazione n. 318/06, con cui l'Autorità, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, aveva attuato quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
- prevedere che i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi della deliberazione n. 34/05 possano richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare, per l'anno 2007, la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie; ciò perché tale scelta era stata inizialmente effettuata dai produttori sulla base di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
- prevedere che, conseguentemente, il gestore di rete effettui il conguaglio, per l'anno 2007, delle partite economiche di cui alla deliberazione n. 34/05, facendo riferimento alla tipologia di remunerazione indicata dal produttore;
- prevedere che i produttori possano richiedere al gestore di rete la possibilità di rateizzare il conguaglio di cui al precedente alinea secondo modalità definite dall'Acquirente unico
DELIBERA
- il punto 1 della deliberazione n. 318/06 è abrogato;
- entro il 31 maggio 2008 i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare, per l'anno 2007, la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia oraria, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 o 4.2, della deliberazione n. 34/05, come modificata ai sensi del precedente punto 1. La nuova scelta effettuata deve essere compatibile con la misura dell'energia elettrica immessa effettivamente disponibile;
- il gestore di rete, entro il 30 giugno 2008, effettua il conguaglio, per l'anno 2007, delle partite economiche di cui alla deliberazione n. 34/05, facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 2. Il medesimo conguaglio viene operato dall'Acquirente unico nei confronti dei gestori di rete in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 34/05;
- i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono richiedere al gestore di rete la possibilità di rateizzare il conguaglio di cui al punto 3. In tal caso si applicano modalità di rateizzazione definite dall'Acquirente unico, previa informazione all'Autorità, prevedendo l'applicazione di un tasso di interesse a decorrere dall'1 luglio 2008 e il saldo definitivo entro il 30 giugno 2009. La rateizzazione può essere applicata anche ai fini del conguaglio tra gestori di rete e Acquirente unico;
- i prezzi ricalcolati dall'Acquirente unico a seguito dell'annullamento dell'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 vengono mantenuti costanti anche a seguito delle nuove scelte effettuate dai produttori ai sensi del punto 2.;
- il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.
21 aprile 2008
Presidente: Alessandro Ortis