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Data pubblicazione: 28 detsember 2006

Delibera 27 detsember 2006

Delibera/Provvedimento 314/06

Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2006, n. 253/06 (di seguito: deliberazione n. 253/06);
  • il documento per la consultazione del 28 novembre 2006 concernente modifiche alla disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: documento per la consultazione 28 novembre 2006).

Considerato che:

  • l'Autorità con il documento per la consultazione 28 novembre 2006 ha illustrato i potenziali benefici dell'approvvigionamento a termine di risorse per il servizio di dispacciamento ai fini del contenimento e della stabilizzazione degli oneri connessi all'esercizio di tale servizio e che, nel medesimo documento, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di procedere ad una interpretazione della disciplina delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico introdotta dall'Articolo 24 della deliberazione n. 168/03;
  • l'Autorità con la deliberazione n. 253/06 ha posticipato all'1 aprile 2007 la produzione di effetti della deliberazione n. 111/06, prolungando di conseguenza la validità della deliberazione n. 168/03 fino al 31 marzo 2007;
  • in assenza di un intervento dell'Autorità per la definizione di una disciplina transitoria per l'anno 2007 in materia di corrispettivi di sbilanciamento effettivo per le unità di consumo, terminata l'efficacia delle disposizioni transitorie relative all'anno 2006, troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'articolo 32 della medesima deliberazione;
  • alcuni operatori hanno manifestato all'Autorità la necessità di prolungare per tutto il 2007 le modalità di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo previste in via transitoria per il 2006, dal momento che il mercato non è ancora maturo al punto da consentire la completa attribuzione dei costi delle risorse per il bilanciamento del sistema elettrico sulla base degli errori di previsione degli utenti del dispacciamento;
  • l'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo previsti a regime per le unità di consumo di cui all'articolo 32 della deliberazione n. 168/03 incentiva la corretta programmazione da parte degli operatori, determinando al contempo una riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento a carico dei clienti finali;
  • per effetto della deliberazione n. 253/06 la piattaforma di registrazione per conti introdotta dalla deliberazione n. 111/06 sarà operativa dall'1 aprile 2007;
  • in assenza di un intervento dell'Autorità, la piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo (di seguito: PAB) di cui all'articolo 52.2 della deliberazione n. 168/03, unico strumento a disposizione degli operatori prima della data di cui al precedente alinea per l'aggiustamento dei programmi di prelievo a seguito della chiusura del mercato del giorno prima, cesserebbe di essere operativa dall'1 gennaio 2007;
  • l'Autorità con la deliberazione n. 165/06 ha introdotto misure urgenti per il contenimento degli oneri di dispacciamento a carico dei clienti finali, tra cui figura anche una modifica alla disciplina transitoria valevole per l'anno 2006 relativa alle offerte di acquisto e vendita presentate dalla società Terna sul mercato del giorno prima;
  • nell'ambito del documento per la consultazione 28 novembre 2006 l'Autorità ha illustrato le nuove modalità di calcolo a regime del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/03, prevedendo nel contempo una procedura transitoria compatibile con le tempistiche di fatturazione valevoli per l'anno 2006;
  • in risposta al predetto documento per la consultazione gli operatori hanno espresso un generale assenso alle nuove modalità di calcolo di cui al precedente alinea.

Ritenuto opportuno:

  • concedere a Terna la facoltà di approvvigionarsi a termine di risorse per il servizio di dispacciamento;
  • configurare le procedure di approvvigionamento a termine in maniera tale da minimizzare l'incertezza associata all'entità dell'onere complessivo di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento;
  • che la partecipazione degli utenti del dispacciamento alle procedure di approvvigionamento a termine di risorse per il servizio di dispacciamento sia facoltativa;
  • procedere ad alcune ulteriori valutazioni relativamente all'interpretazione della disciplina delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico prima di assumere provvedimenti in merito;
  • proseguire nel percorso di avvicinamento graduale alla modalità di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo per le unità di consumo non rilevanti prevista a regime dall'articolo 32 della deliberazione n. 168/03, riducendo, per l'anno 2007, dal 7% al 3% la soglia al di sotto della quale gli sbilanciamenti vengono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
  • confermare, in coerenza con la previsione di cui al precedente alinea, la modifica alla disciplina transitoria valevole per l'anno 2006 relativa alla possibilità per la società Terna di presentare offerte nel mercato del giorno prima introdotta dalla deliberazione n. 165/06;
  • estendere l'operatività della PAB fino alla piena operatività della piattaforma di registrazione per conti prevista dalla della deliberazione n. 111/06, al fine di consentire l'aggiustamento bilaterale della domanda secondo le medesime modalità utilizzate nel corso dell'anno 2006;
  • modificare le modalità di calcolo del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento come proposto nel documento per la consultazione 28 novembre 2006;
  • confermare anche per l'anno 2007 le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2006, adeguando a tali tempistiche anche le nuove modalità di calcolo del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

DELIBERA

  1. di modificare a decorrere dall'1 gennaio 2007 l'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "•·unità abilitata è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento" è sostituito dall'alinea: "•·unità abilitata è un'unità di produzione o di consumo che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini dell'abilitazione alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica";
    2. all'articolo 8, comma 8.2, lettera a), dopo le parole "le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento" sono aggiunte le parole "in ciascun ambito geografico";
    3. all'articolo 8, comma 8.2, lettera a), la parola "riserva" è sostituita dalla parola "dispacciamento";
    4. all'articolo 22, il comma 22.1 è sostituito dal seguente comma:
      "22.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera a).";
    5. all'articolo 22, comma 22.2, lettera b), le parole "ai partecipanti al mercato" sono sostituite dalle parole "agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate";
    6. all'articolo 22, comma 22.2, lettera c), le parole "ai partecipanti al mercato" sono sostituite dalle parole "agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate";
    7. all'articolo 22, comma 22.3, dopo le parole "tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione" sono aggiunte le parole "per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato".
    8. all'articolo 22, dopo il comma 22.3, sono aggiunti i seguenti commi:
      "22.4 L'utente del dispacciamento di un'unità di consumo abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza dell'unità di consumo per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato.
      22.5 In deroga a quanto previsto al comma 22.1, Terna ha facoltà di concludere contratti di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera a), purché le modalità tecniche, economiche e procedurali adottate per la conclusione dei medesimi siano conformi agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 22.2, lettere da a) a d) e siano state approvate dall'Autorità secondo la procedura di cui al comma 22.6.
      22.6 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 22.5, Terna trasmette preventivamente all'Autorità proposte recanti le modalità tecniche, economiche e procedurali che la medesima società intende adottare per la conclusione di contratti di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera a). L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa da Terna entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.";
    9. all'articolo 31, comma 31.7, lettera ii), le parole "48.1.3 e 48.1.4" sono sostituite dalle parole "48.2.3 e 48.2.4";
    10. l'articolo 36 è sostituito dal seguente articolo:
      "Articolo 36
      Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento
      36.1 Entro il giorno venticinque (25) del primo mese di ciascun trimestre Terna calcola la somma algebrica fra:
      1. il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'Articolo 33 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'Articolo 34;
      2. il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel trimestre precedente per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento secondo le procedure previste agli articoli 22 e 23;
      3. il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo, terzo e quarto mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 43.6 e 46.2 relativamente al corrispettivo CAPD;
      4. i proventi maturati da Terna nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 36.5;
      5. eventuali oneri in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04, riferiti al trimestre precedente.
    11. 36.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, Terna determina una stima del valore della somma dei saldi di cui al comma 36.1, lettere da a) a c), relativi al trimestre in corso.

      36.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, Terna pubblica il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, pari al rapporto fra:

      1. la somma algebrica tra la somma di cui al comma 36.1 e la stima di cui al comma 36.2;
      2. la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre in corso.

      36.4 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 36.3, Terna adegua la somma di cui alla lettera a) del medesimo comma tenendo conto di un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione.

      36.5 Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di competenza, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 36.3 relativo al trimestre cui il mese di competenza appartiene e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nello stesso mese.";

    12. l'articolo 48.1 è soppresso;
    13. dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:
      "Articolo 48.2
      Disposizioni relative all'anno 2007

      48.2.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.

      48.2.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero.

      48.2.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna può formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,02.

      48.2.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 2% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,98.

      48.2.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona Terna riscontri scostamenti tra le proprie previsioni e il totale delle offerte di vendita corrispondenti a impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, l'intervento di Terna ai sensi dei commi 48.2.3 e 48.2.4 è determinato utilizzando, in luogo della quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, la somma tra:

      1. la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e;
      2. la differenza tra le previsioni di Terna dei quantitativi di energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e le corrispondenti offerte di vendita.
       

      48.2.6 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi, 48.2.3, 48.2.4 e 48.2.5, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità.

      48.2.7 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 48.2.3 e 48.2.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 36.

      48.2.8 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03.

      48.2.9 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari a zero.

      48.2.10 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:

      1. prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
      2. un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.";
    14. all'articolo 52.2, comma 52.2.1, le parole "anno 2006" sono sostituite dalle parole "anno 2007";
    15. l'articolo 52.3 è sostituito dal seguente articolo:
      "Articolo 52.3
      Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2007

      52.3.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2007.

      52.3.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 32 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 3% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera b).

      52.3.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 43.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.

      52.3.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo 29, il corrispettivo di cui all'Articolo 23.2 ed il corrispettivo di cui all'Articolo 46, entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.

      52.3.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 32 a 35, al comma 36.5 e agli articoli da 37 a 37.3 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.

      52.3.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 43.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.

      52.3.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 36.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 36.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 36.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.";

  2. di invitare Terna a procedere all'attuazione delle procedure di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento di cui al comma 22.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 e di richiedere che Terna trasmetta a tal fine all'Autorità una proposta ai sensi del comma 22.6 del medesimo provvedimento entro il 31 gennaio 2007;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 risultante dalle modifiche di cui al punto 1.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.