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Delibera 15 juuli 2004

Delibera/Provvedimento 116/04

Misure urgenti in materia di obblighi informativi per l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati dell'energia elettrica

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 16 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 luglio 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 9;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia e elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 49/04 (di seguito: deliberazione n. 49/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 84/04 (di seguito: deliberazione n. 84/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 97/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 102/04 (di seguito: deliberazione n. 102/04).

Considerato che:

  • l'esercizio delle attribuzioni intestate all'Autorità ai fini della promozione e tutela della concorrenza e della tutela di utenti e consumatori nel settore dell'energia elettrica si basa sulla efficienza dei flussi informativi che consentono di monitorare le condotte degli operatori, e che tale profilo ha assunto rilevanza determinante con l'avvio del sistema delle offerte (di seguito: Borsa elettrica) e il conseguente venir meno del regime di prezzi amministrati nella generazione;
  • al fine di definire un regime minimo di flussi informativi in parte pubblici e in parte riservati a supporto delle sopra richiamate funzioni di regolazione, l'Autorità, con la deliberazione n. 21/04 ha, da una parte, configurato un sistema di monitoraggio dell'andamento del mercato elettrico attraverso la configurazione di appositi indici da parte della società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato); dall'altra ha previsto che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) pubblichi nel proprio sito internet per ciascuna zona e per ciascuna ora il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria;
  • con le proprie deliberazioni n. 84/04 e n. 102/04 l'Autorità ha avviato istruttorie conoscitive al fine di acquisire elementi informativi e conseguentemente valutare significative anomalie di prezzo registratesi, rispettivamente, nel mercato del giorno prima (MGP) della Borsa elettrica e nel mercato dei servizi di dispacciamento (MSD); e che tale determinazione si è resa necessaria anche per la difficoltà di analizzare in tempo reale le indicate anomalie in ragione della persistente carenza o incompletezza dei flussi informativi disciplinati dalla deliberazione n. 21/04;
  • anche sulla base delle risultanze preliminari degli approfondimenti condotti nell'ambito dell'istruttoria avviata con deliberazione n. 84/04, l'Autorità, con la successiva deliberazione n. 97/04, ha avviato un procedimento per l'adozione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nella produzione dell'energia elettrica;
  • la situazione di cui sopra determina altresì alcune carenze di trasparenza nei mercati regolamentati costituiti nel settore dell'energia elettrica.

Considerato altresì che:

  • gli esiti del mercato elettrico hanno finora evidenziato una elevata variabilità della differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nelle diverse zone;
  • la deliberazione n. 48/04 prevede che:
    1. il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo sia unico a livello nazionale e in particolare che sia pari alla media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nelle diverse zone, ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima e relative alle unità di consumo appartenenti alle medesime zone;
    2. al fine di rendere uguale, sia per chi vende energia elettrica nel sistema delle offerte, sia per chi sottoscrive contratti di compravendita al di fuori del medesimo sistema, il costo sostenuto dagli operatori di mercato cedenti per i diritti di utilizzo della capacità di trasporto, i medesimi operatori di mercato versino al Gestore della rete un corrispettivo pari al prodotto tra il programma di immissione relativo ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e la differenza tra i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima (di seguito: corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto;
  • gli operatori, per essere messi nella condizione di valutare il peso del corrispettivo di cui al precedente alinea, lettera b), debbono poter disporre della stima del valore della capacità di transito tra le zone, nonché della ripartizione della produzione e del consumo tra le zone medesime.

Ritenuto:

  • necessario ed urgente, in una fase congiunturale nella quale gli interventi a garanzia della concorrenza e degli interessi di utenti e consumatori a fronte di eventuali anomalie di funzionamento dei mercati debbono poter essere adottati con la dovuta tempestività, provocare l'attuazione delle azioni richieste per attivare e rendere disponibili i flussi informativi sopra descritti, fissando a tal fine termini perentori alla scadenza dei quali, a fronte della persistente inadempienza, saranno valutati i diversi profili di responsabilità di cui detta inadempienza costituisce presupposto;
  • opportuno richiedere alla società Gestore del mercato elettrico Spa la pubblicazione del prezzo giornaliero dello scambio, in quanto informazione rilevante ai fini della trasparenza del sistema delle offerte;
  • opportuno, consentire agli operatori di mercato di disporre di informazioni necessarie a una migliore valutazione dell'impatto sul loro portafoglio di acquisti e di vendita di energia elettrica del rischio connesso alla volatilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, anche al fine di valutare la necessità di introdurre e disciplinare strumenti per la gestione di detto rischio

DELIBERA

  • di prescrivere al Gestore della rete l'adempimento, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, pena l'azionamento dei diversi profili di responsabilità integrati dalla mancata ottemperanza, agli obblighi informativi di cui all'articolo 52, comma 52.2, e all'articolo 53, comma 53.3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04), in particolare con riferimento a:
    • le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate a valle della fase di programmazione nel mercato per il servizio di dispacciamento;
    • i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi finali cumulati;
    • il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate a valle della fase di programmazione nel mercato per il servizio di dispacciamento;
    • il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto a valle della fase di programmazione nel mercato per il servizio di dispacciamento.
  • di modificare la deliberazione n. 48/04 mediante l'inserimento, dopo il comma 53.5, di un comma 53.6 formulato nel modo seguente:
    "53.6 Il Gestore della rete predispone e pubblica entro il 20 luglio 2004 nel proprio sito internet un documento che descrive le procedure adottate per la stima della domanda oraria zonale di energia elettrica utilizzata ai fini della definizione delle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima.";
  • di richiedere al Gestore della rete l'invio, entro il 15 settembre 2004, dei seguenti dati, nonché la loro pubblicazione nel sito internet dello stesso Gestore:
    1. la stima dei limiti di transito tra le zone di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 48/04 relativamente a ciascuna ora dell'anno 2005;
    2. la stima della distribuzione percentuale tra le zone di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 48/04 e per ciascuna ora dell'anno 2005, delle quantità di energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera c) della deliberazione n. 48/04 ;
    3. una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati per le determinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
  • di stabilire che, nel corso del 2004, il Gestore della rete riveda, con cadenza bimestrale, le stime di cui al precedente punto, lettere a) e b);
  • di richiedere al Gestore del mercato la pubblicazione del prezzo giornaliero dello scambio, calcolato secondo la metodologia prevista al comma 23.2 della deliberazione n. 48/04 applicata su base giornaliera;
  • di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Gestore della rete e al Gestore del mercato;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).