Delibera 04 June 2003
Delibera/Provvedimento 60/03
Avvio di procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.
Pubblicata su questo sito il 5 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 giugno 2003;
Premesso che:
- il combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la "promozione della concorrenza e dell'efficienza";
- l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che sino alla data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, come determinata dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto, la società Enel Spa assicuri la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità;
- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico sia determinata dall'Autorità e sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
- la direttiva 96/92/CE;
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
Visti:
- l'articolo 5 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazioni del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione;
- la delibera 26 dicembre 2002, n. 226/02 recante definizione di direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003;
- il documento per la consultazione concernente modificazioni delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio, approvato dall'Autorità in data 12 febbraio 2003 (di seguito: documento per la consultazione 12 febbraio 2003); ed, in particolare il capitolo 4 del medesimo documento;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03 recante modificazioni della deliberazione n. 317/01;
Visto il documento "Proposta di delibera per avvio di procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento" (PROT.AU/03/100);
Considerato che:
- nel mese di dicembre 2002 la società Enel Spa ha rappresentato all'Autorità la propria disponibilità ad utilizzare, nell'esercizio della funzione di garante pro tempore della fornitura ai clienti del mercato vincolato, una quota aggiuntiva della capacità di trasporto disponibile sulle frontiere elettriche con l'estero per la conclusione di contratti di importazione additivi rispetto a quelli vigenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99; e che una siffatta modalità di approvvigionamento del mercato vincolato, rendeva necessaria l'adozione delle determinazioni previste dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, al fine di garantire ai clienti del mercato vincolato la fornitura di energia elettrica in condizioni di efficienza del servizio e contenimento dei costi;
- in relazione a quanto evidenziato nel precedente alinea, l'Autorità ha adottato la delibera n. 226/02 definendo direttive alla società Enel Spa, aventi ad oggetto la cessione dell'energia importata al mercato vincolato, al fine di introdurre adeguati meccanismi che incentivino l'efficienza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica sui mercati esteri;
Considerato che:
- in conseguenza del completamento della cessione da parte dell'Enel Spa della terza società di produzione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo n.79/99 si viene a determinare una pluralità di soggetti produttori ognuno dei quali può concorrere alle procedure per l'approvvigionamento del mercato vincolato nelle more della entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99 e non avendo la società Acquirente unico Spa assunto la funzione di garante della fornitura di detto mercato;
- a fronte della pluralità di soggetti produttori e in seguito alla richiesta di documentazione di cui alla lettera del Presidente dell'Autorità del 16 gennaio 2003 (prot. PR/M03/77), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete), con riferimento agli accordi tra le società di produzione cedute e quelle ancora temporaneamente appartenenti al gruppo Enel Spa, per la determinazione dei programmi di produzione dei rispettivi impianti ai fini della copertura del mercato vincolato, ha trasmesso copia di:
- convenzione tra Gestore della rete ed Enel Spa stipulata il 14 giugno 2000, relativa alla programmazione della produzione delle centrali elettriche delle varie società di produzione del gruppo Enel Spa;
- procedura recante "modalità transitorie per l'attività di programmazione della produzione delle centrali del gruppo Enel Spa allegata alla medesima convenzione";
- il Gestore delle rete conferma il carattere transitorio della procedura di cui al precedente alinea, lettera b) adottata nella programmazione degli impianti di produzione del gruppo Enel Spa che comunque richiede accorgimenti per garantire l'indipendenza gestionale di ciascuna società di produzione e per limitare la condivisione di informazioni economicamente sensibili;
- detta procedura riguarda anche l'approvvigionamento, sotto la responsabilità del Gestore della rete, delle risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica;
- la procedura può porre problemi di compatibilità con l'assetto del processo di liberalizzazione come definito dalla vigente normativa, sia in relazione alle garanzie della concorrenza nel settore della generazione dell'energia elettrica, sia sul piano dell'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico essendo i vincoli assunti dai produttori in relazione ad attività quali l'approvvigionamento del mercato vincolato e delle risorse per il dispacciamento legati ad un assetto pattizio e scarsamente trasparente;
- sono pervenute all'Autorità segnalazioni in ordine a presunte anomalie nell'articolazione e nel funzionamento dell'accordo: da una parte, alcuni produttori partecipanti alle procedure lamentano una situazione di opacità della disciplina delle procedure o comunque di distonia tra l'impianto della stessa e le concrete ricadute operative; dall'altra operatori non partecipanti lamentano la limitazione soggettiva della partecipazione ad un segmento del mercato elettrico;
- nel corso del mese di gennaio 2003, il Ministero delle attività produttive ha dato impulso ad un processo per la definizione, sulla base di una proposta tecnica del Gestore della rete, di criteri e modalità per la negoziazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato e al dispacciamento aventi la funzione di realizzare un sistema di offerte per la transizione al mercato regolamentato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
Considerato che:
- con la deliberazione n. 317/01 l'Autorità ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica modificate, per il periodo decorrente dall'1 aprile 2003 in forza della successiva deliberazione n. 27/03;
- nel documento per la consultazione 12 febbraio 2003 l'Autorità ha sottoposto alla consultazione lineamenti per un intervento di modifica della disciplina dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
Ritenuto che:
- sia necessario ed urgente definire criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica per l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'approvvigionamento del mercato vincolato e alla erogazione dei servizi di bilanciamento e scambio attraverso il quale garantire, sino alla entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, i maggiori livelli di concorrenza tra generatori e di sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- nella prospettiva di un regime transitorio, particolare attenzione debba essere prestata al profilo del massimo contenimento dei costi di transazione richiesti dal regime transitorio di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica;
- sia necessario convocare, all'interno del procedimento, un'audizione congiunta degli esercenti che attualmente partecipano all'accordo al fine di acquisire ogni elemento utile alla sua valutazione e alla verifica delle segnalate anomalie di funzionamento;
Su proposta del dott. Piergiorgio Berra e il dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella posizione di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, d'intesa con il Direttore generale
DELIBERA
Di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento, da applicare nel periodo di transizione all'operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, recante criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e 2 comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e 3, commi 3 e 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garribba;
Di convocare per il giorno 11 giugno 2003 presso l'Ufficio di Roma dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in audizioni gli esercenti che attualmente partecipano alle modalità transitorie per l'attività di programmazione della produzione delle centrali del gruppo Enel Spa al fine di acquisire informazioni, dati e documenti utili alla valutazione delle procedure applicate per l'approvvigionamento delle risorse ed all'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;
Di attribuire al dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;
Di fissare la data del 26 giugno 2003 quale termine per la conclusione del procedimento avviato con il presente provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ed alla società Enel Spa;
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.