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Delibera 17 juuli 2002

Delibera/Provvedimento 144/02

Erogazione di acconto a valere sul fondo per le attività di ricerca e di sviluppo di interesse per il settore elettrico per il primo semestre dell'anno 2001 alla società Cesi spa

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 luglio 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: il Ministro del tesoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
  • presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico è stato costituito il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica, ai sensi dell'articolo 37 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 (di seguito: il Testo integrato);
  • l'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, dispone che per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria di cui all'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca sono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, alla società Cesi Spa, a copertura dei costi dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
  • il decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001;
  • la deliberazione n. 158/01;
  • la deliberazione n. 55/02;
  • il testo integrato;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'erogazione di acconto a valere sul Fondo per le attività di ricerca di sistema e di sviluppo di interesse per il settore elettrico per il primo semestre dell'anno 2001 alla società Cesi Spa" (PROT.AU/02/203);

Considerato quanto richiamato nell'ultimo alinea delle premesse;

Ritenuto opportuno che:

  • gli acconti e i conguagli siano assegnati a copertura parziale o totale dei soli costi sostenuti o previsti per i progetti di ricerca presentati all'Autorità dalla società Cesi Spa con riferimento al periodo tra l'1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorità stessa;
  • l'Autorità fissi l'ammontare degli acconti erogati alla società Cesi Spa per singolo progetto di ricerca ovvero in misura complessiva, così come disposto con l'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione n.53/00, riservandosi la facoltà di procedere a successive verifiche al fine di erogare eventuali ulteriori acconti o conguagli;
  • siano erogati alla società Cesi Spa, in relazione al grado di avanzamento dei progetti di ricerca, sia acconti in misura non eccedente le disponibilità del Fondo, sia conguagli a favore dei progetti di ricerca che abbiano superato le attività di verifica con esito positivo;
  • l'Autorità proceda all'eventuale recupero di acconti già erogati nel caso in cui la verifica dei progetti di ricerca si concluda con esito negativo, prevedendo che tale recupero possa avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito positivo, ovvero attraverso la compensazione con somme dovute, a diverso titolo, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla società Cesi Spa;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella sua qualità di direttore dell'Area elettricità,

DELIBERA

  • Di disporre che, per l'anno 2001, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio per il settore elettrico eroghi alla società Cesi Spa un acconto che integri gli acconti, già erogati a seguito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000, e della deliberazione della medesima Autorità 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 230 del 3 ottobre 2001, fino ad un valore pari alla competenza corrispondente al primo semestre dell'anno 2001 del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca a copertura dei finanziamenti riconosciuti ai progetti di ricerca conclusi nel corso degli anni 2000 e 2001 e ai progetti in corso o avviati durante l'anno 2001, salvo verifiche con esito positivo effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001.
  • Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
  • Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.
  • Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.