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REMIT
Cos'è REMIT
Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 1227/2011 sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso - REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), cui è stata data attuazione in Italia con la legge 30 ottobre 2014, n. 161/2014.
Detto Regolamento è stato modificato con il Regolamento UE n. 1106/2024 in data 11 aprile 2024 (in vigore dal 7 maggio 2024) “per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso”.
Il Regolamento UE n. 1106/2024, tra l’altro, dispone un allineamento delle norme dell’UE sulla trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia con quelle applicabili nei mercati finanziari, estendendo il perimetro applicativo relativo ai divieti di insider trading (cfr. art. 3) e di manipolazione di mercato (cfr. art. 5) del precedente Regolamento UE n. 1227/2011 ai prodotti energetici all’ingrosso che sono anche strumenti finanziari.
Di seguito, con il termine REMIT si intende l’integrazione dei due regolamenti sopra menzionati e la numerazione degli articoli e dei commi segue quella dei testi ufficiali in lingua inglese.
Il Regolamento REMIT mira a "promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali". Come viene precisato nel primo Considerato del Regolamento UE n. 1227/2011 "è importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato". A tal proposito, il Regolamento UE n. 1106/2024 specifica che “per rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso e proteggere efficacemente l'Unione dagli abusi di mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1227/2011 per garantire ulteriore trasparenza e aumentare le capacità di monitoraggio, contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia e alla protezione dei consumatori, nonché per garantire indagini e azioni di contrasto più efficaci nei casi di potenziale abuso di mercato colmando le carenze individuate nel quadro attuale”.
Per tale ragione, REMIT stabilisce regole condivise a livello europeo per l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso al fine di prevenire pratiche abusive.
In particolare, REMIT introduce regole specifiche volte a:
- definire le pratiche abusive, relativamente a manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e insider trading;
- identificare e contrastare i casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e di insider trading attraverso un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei;
- vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell'energia (elettricità e gas) all'ingrosso;
- imporre agli operatori di mercato di pubblicare le "informazioni privilegiate" in loro possesso;
- adottare le opportune iniziative di verifica e controllo prevedendo che le Autorità nazionali di regolazione (e ACER in alcuni casi) dispongano di specifici poteri di indagine, enforcement e sanzione.
Impone inoltre (Articolo 15) alle "persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale" di segnalare all’ACER e all'Autorità nazionale di regolazione (in Italia, l'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente - ARERA) le transazioni sospette che vengono identificate.
L'attuazione del REMIT è demandata all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia - ACER e alle Autorità nazionali di regolazione in cooperazione tra loro e con le altre autorità nazionali ed europee competenti in materia di normativa finanziaria e disciplina della concorrenza.
Il Regolamento UE n. 1106/2024, in particolare, ha riconosciuto ad ACER poteri investigativi nei casi transfrontalieri (coinvolgenti 2 o più Stati membri). Inoltre, ACER è anche incaricata di adottare decisioni per approvare o ritirare le autorizzazioni dei cd Registered Reporting Mechanisms (cfr. Art. 2, comma 16) e delle Inside Information Platforms (cfr. Art. 2, comma 17).
A chi si applica REMIT
REMIT si applica innanzitutto agli operatori di mercato, cioè ogni persona, fisica o giuridica, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso. Per ”mercato dell'energia all'ingrosso“ si intende "un mercato all'interno dell'Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso".
I prodotti energetici all'ingrosso rilevanti ai sensi del REMIT sono i contratti di fornitura, trasporto e stoccaggio di energia elettrica, idrogeno e gas, compreso il GNL, e i relativi contratti derivati, commercializzati o consegnati nel territorio dell'Unione europea. REMIT non si applica ai contratti di fornitura e di distribuzione destinati ai clienti finali, ad eccezione dei consumatori finali la cui capacità di consumo sia superiore a 600 GWh per anno.
Obblighi e divieti
- Obbligo di registrazione
- Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate
- Obbligo di essere autorizzati come Inside Information Platform (IIP)
- Obbligo di notifica di attività di negoziazione algoritmica
- Obbligo di notifica di fornitura del servizio di accesso elettronico diretto ad un mercato organizzato (OMP)
- Obbligo di trasmissione dei dati di mercato del GNL
- Obbligo di reportistica verso l'ACER
- Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale
- Obbligo di essere autorizzati come Registered Reported Mechanism (RRM)
Obbligo di registrazione
L'Articolo 9 del REMIT prevede che gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all’ACER a norma dell’articolo 8, comma 1 del medesimo regolamento, siano tenuti a registrarsi presso l’autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti. Entro l'8 novembre 2024, gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo che concludono operazioni che devono essere segnalate all’ACER a norma dell’articolo 8, comma 1, sono tenuti a designare un rappresentante in uno Stato membro in cui gli operatori di mercato sono attivi sui mercati dell'energia all’ingrosso e a registrarsi presso l’autorità nazionale di regolazione di tale Stato membro. Inoltre, sono tenuti a incaricare il loro rappresentante designato di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o per loro conto, cui si rivolgono le autorità nazionali di regolazione o l’ACER per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l’adempimento e l’esecuzione delle decisioni o delle richieste di informazioni emesse in relazione al presente regolamento.
L'Autorità ha sviluppato il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi della deliberazione 5 marzo 2015, 86/2015/E/com.
Gli operatori già accreditati presso l'Anagrafica Operatori possono accedere al Registro REMIT utilizzando le medesime credenziali. Gli operatori non accreditati, invece, devono prima effettuare l'accreditamento all'Anagrafica Operatori.
- Accesso al Registro per operatori già accreditati
- Manuale d'uso del Registro
- Nuova registrazione all'Anagrafica
Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate
Il Regolamento REMIT, al suo Articolo 2, definisce l'informazione privilegiata come "un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti".
L'Articolo 4 del Regolamento REMIT dispone che gli operatori di mercato siano tenuti a rendere pubbliche le informazioni privilegiate che detengono tramite le Inside Information Platform. La divulgazione deve quindi essere effettuata in modo da garantire la pubblicità, l'effettività e l'efficacia della stessa. Deve essere fatta in maniera tempestiva, simultanea e integrale. Le Inside Information Platform garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso immediato a tali informazioni, anche attraverso un sito web o un’interfaccia chiara di programmazione delle applicazioni, e una valutazione completa, corretta e tempestiva di tali informazioni da parte del pubblico.
Obbligo di essere autorizzati come Inside Information Platform (IIP)
L'obbligo di essere autorizzati come piattaforma di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 4a del Regolamento REMIT si applica alle persone che intendono gestire una piattaforma per la divulgazione di informazioni privilegiate.
Obbligo di notifica di attività di negoziazione algoritmica
L’articolo 5a prevede che l'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, comma 1, e all’ACER.
L’articolo 2, comma 18, definisce la negoziazione algoritmica come la negoziazione, inclusa la negoziazione ad alta frequenza, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite.
Obbligo di notifica di fornitura del servizio di accesso elettronico diretto ad un mercato organizzato (OMP)
L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP lo notifica all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, comma 1, e all’ACER.
L’articolo 2, comma 19, definisce l’accesso elettronico diretto come un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un’altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all’ingrosso direttamente al mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l’uso, da parte della persona, dell’infrastruttura informatica del membro, dell’operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l’uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato).
Obbligo di trasmissione dei dati di mercato del GNL
Gli articoli 7a-7e descrivono i compiti e poteri dell’ACER in relazione alle valutazioni e pubblicazione dei prezzi e dei parametri di riferimento del GNL.
Gli operatori di mercato del GNL sono tenuti a trasmettere quotidianamente all’ACER i dati di mercato del GNL a titolo gratuito, attraverso i canali istituiti da quest’ultima, in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL.
Obbligo di reportistica verso l'ACER
Ai sensi dell'Articolo 8 del REMIT, gli operatori di mercato, direttamente o tramite terze parti, sono tenuti a fornire all'ACER un registro delle operazioni del mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso comprati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti coinvolte nell'operazione e i beneficiari intermedi o finali dell'operazione come anche qualsiasi altra informazione pertinente. Gli operatori di mercato includono informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa. Tale attività di reportistica è effettuata secondo le modalità descritte nel vigente Regolamento di Attuazione (Regolamento (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014). I soggetti (operatori di mercato o terze parti) tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati, devono procedere alla registrazione in qualità di Registered Reporting Mechanisms presso ACER. Speciali obblighi di reportistica sono previsti anche per i gestori dei mercati organizzati (OMP).
Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale
Il Regolamento REMIT pone degli obblighi non solo agli operatori che effettuano operazioni sui mercati energetici all'ingrosso ma anche in capo alle persone che organizzano a titolo professionale le transazioni (persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale - PPAET). Queste ultime sono tenute al rispetto dell'Articolo 15 del REMIT.
Obbligo di essere autorizzati come Registered Reported Mechanism (RRM)
L’obbligo di essere autorizzati come meccanismo di segnalazione registrato ai sensi dell’articolo 9a del Regolamento REMIT si applica alle persone giuridiche stabilite nell’Unione che intendono segnalare, o fornire il servizio di segnalazione, i dettagli delle operazioni e i dati fondamentali all’ACER, per conto proprio o per conto dei partecipanti al mercato.
Il ruolo dell'Autorità
Il REMIT attribuisce alle Autorità nazionali di regolazione il compito di vigilare sul rispetto del regolamento e a tal fine, di cooperare con l'ACER al monitoraggio dei mercati energetici all'ingrosso e, in alcuni casi specifici, alle azioni di enforcement svolte dalla stessa ACER. La legge n. 161/2014 (Articolo 22) ha conferito all'Autorità tutti i poteri di vigilanza e indagine previsti dal REMIT. Inoltre, nel definire i principi generali della disciplina sanzionatoria, ha conferito all'Autorità anche il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.
La legge n. 161/2014 prevede anche rapporti tra l'Autorità e altri soggetti istituzionali nazionali:
- il Gestore dei mercati energetici (GME) e il Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (Terna), con riferimento ai mercati da essi gestiti, in collaborazione per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del REMIT;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il coordinamento nello svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di manipolazione del mercato e di insider trading e/o per l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate;
- la Commissione nazionale per le società e la borsa, per il coordinamento nello svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di insider trading.
Contatti e informazioni
- Per informazioni e comunicazioni relative al Registro degli operatori di mercato:
registro-remit@arera.it - Per informazioni e chiarimenti su altre tematiche REMIT:
servizi_sistema@arera.it - Per segnalare all’ACER transazioni sospette o altre violazioni del REMIT compilare il
format online
Indirizzi utili:
La documentazione pubblicata è puramente a carattere informativo e non esaustiva. Non costituisce un parere di tipo professionale o legale.
ultimo aggiornamento 25 giugno 2024