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Codice di rete

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Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011


Decisione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.A. Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A.
Deliberazione 3 agosto 2023, 360/2023/E/gas

Gas - distribuzione - codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale (CRDG) – interpretazione inciso par. 12.4.2 “con cadenza di norma mensile” quale espressa deroga alla fatturazione mensile del bonus gas – non sussiste – mancata adozione di una fatturazione mensile anche per gli importi negativi relativi al bonus gas a favore della società di vendita – censurabilità – obbligo di pagamento delle fatture negative relative al bonus gas entro un termine analogo a quello previsto per il pagamento delle fatture da parte degli UDD – sussiste a seguito dell’intervento integrativo operato dalla deliberazione 737/2022/R/gas sul paragrafo 12.4.4 del CRDG – mancato pagamento delle fatture relative al bonus gas – vicende relative a pregressa gestione e difficoltà economico finanziarie del gestore - non costituiscono causa di forza maggiore - subordinazione, da parte del gestore, del pagamento all’UDD delle fatture “negative” a titolo di bonus gas alla esecuzione di procedure concorsuali – illegittimità - vincolo di destinazione legale del bonus gas a favore del consumatore finale - sussiste.

La regolazione di settore che disciplina l’erogazione del bonus gas dispone, tra l’altro, che:

  • ai sensi dell’articolo 9 dell’Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, una volta individuate le forniture aventi diritto al bonus sociale gas, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese il Sistema Informativo Integrato aggiorna il Registro Centrale Ufficiale con le informazioni riguardanti l’attivazione del bonus sociale gas sul punto di riconsegna, dandone notifica all’Impresa distributrice, all’Utente della Distribuzione e alla Controparte Commerciale, abbinati al punto di riconsegna stesso;
  • l’Impresa di distribuzione, l’Utente della Distribuzione e la Controparte Commerciale applicano il bonus ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com (cfr. articolo 9, comma 7 dell’Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com);
  • l’articolo 10, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevede che il bonus sociale gas venga riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale;
  • il par. 12.4.2 del capitolo 12 del CRDG - nel disciplinare le tempistiche di emissione delle fatture - prevede che queste siano emesse dall’Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile, mentre il successivo paragrafo 12.4.5 dispone che il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

Dal tenore letterale delle suesposte norme appare evidente che l’inciso “con cadenza di norma mensile”, contenuto nel par. 12.4.2 del CRDG, non può in nessun modo essere inteso – diversamente da quanto sostenuto dal gestore – al pari di una espressa deroga alla fatturazione mensile, in quanto ciò sarebbe contrario alla ratio della deliberazione 63/2021/R/com volta ad assicurare l’effettiva erogazione del bonus ai clienti finali in tempi certi e rapidi, nonché ai generali canoni di buona fede e correttezza.
er cui, risulta certamente censurabile il comportamento del gestore che non adotta una fatturazione mensile del bonus gas a favore della società di vendita.

Inoltre, se già può definirsi - pur in mancanza (al tempo del reclamo) di una previsione espressa relativa alla tempistica di pagamento delle fatture “negative” - contrario alla citata ratio ed ai generali canoni della buona fede e della correttezza che il gestore non abbia pagato le fatture negative relative al bonus gas entro un termine analogo a quello previsto per il pagamento delle fatture da parte degli Utenti della distribuzione, risulta ancor più censurabile e contraria alla regolazione di settore la prosecuzione di tale condotta anche dopo l’intervento integrativo, operato dall’Autorità, con la deliberazione 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, sul citato par. 12.4.4 del CRDG.

Con il suddetto intervento è stato, infatti, esplicitato - proprio per garantire agli utenti della distribuzione certezza circa la tempistica di riconoscimento del credito vantato verso l’Impresa di distribuzione e scongiurare eventuali condotte opportunistiche di quest’ultima - che anche per le fatture “negative” (ovverosia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell’Impresa di distribuzione nei confronti dell’Utente) l’Impresa di distribuzione è tenuta alla liquidazione di tali importi entro la tipica scadenza di pagamento delle fatture di distribuzione disposta dal CRDG.

Inoltre, il gestore non può invocare il “…pesante indebitamento maturato dalla gestione passata…” quale causa di forza maggiore che lo esimerebbe dal pagamento delle fatture nei confronti della società di vendita in relazione al bonus gas, in quanto le vicende relative alla precedente gestione e le difficoltà economico-finanziarie rientrano nell’ordinario rischio d’impresa correlato alla gestione dell’attività di distribuzione del gas per cui non possono integrare gli estremi della forza maggiore, trattandosi di circostanze riconducibili alla sfera giuridica del gestore, pena la violazione del principio della par condicio tra le stesse (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2020, n. 6887).

Nello stesso senso anche la più recente sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato (n. 1933/2023), nella quale si legge che “…Per costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, la condizione di difficoltà economica in cui versa il soggetto obbligato non integra una impossibilità sopravvenuta della prestazione e non giustifica l’inadempimento, dovendo la impossibilità avere carattere oggettivo e non soggettivo…”.

Non può essere considerata legittima neppure la condotta del gestore che omette il pagamento delle fatture negative all’UDD a titolo di bonus gas, subordinandolo alla “esecuzione della procedura concordataria”, in quanto le partite economiche relative al bonus sociale sono sottoposte a un vincolo di destinazione legale che ne identifica quali beneficiari non gli Utenti della distribuzione, bensì i consumatori finali (cfr. ad es. articolo 3 D.L. 17/22), per cui non possano essere impiegate per altre finalità, né dal distributore, né dai suoi utenti.
I clienti finali ricevono la suddetta agevolazione economica sotto forma di sconto in bolletta, che è applicato dai relativi venditori/UDD, ai quali, a loro volta, analogo sconto è riconosciuto dal relativo distributore che viene compensato dal sistema.
Trattandosi, quindi, di erogazioni che non sono destinate al distributore, in ragione della sua attività tipica di impresa, ma sono funzionali alla traslazione d’un beneficio alla clientela finale - per cui il distributore diviene mero tramite di tale traslazione - detti importi non possono che ritenersi sottratti ex lege ad eventuali procedure concorsuali.


Decisione dei reclami presentati da SIENERGIA S.r.l. e MIWA ENERGIA S.r.l. nei confronti di SI.DI.GAS - SOCIETÀ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.
Deliberazione 13 luglio 2017, 518/2017/E/gas

Gas - distribuzione - articolo 24, commi 1, 4 e 5, della deliberazione 138/2004 e capitolo 12, paragrafo 4, punti 2, 5 e 6, dell'Allegato 2 alla deliberazione del 6 giugno 2006, 108 (Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale - CRDG) - fatturazione con cadenza mensile - violazione.
L'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04 e il capitolo 12, paragrafo 4, punto 2, del CRDG prescrivono al gestore di rete di emettere le fatture nei confronti degli utenti con cadenza mensile; pertanto, il comportamento del gestore che esiga il pagamento di interessi di mora su crediti maturati per effetto di fatturazioni non effettuate con cadenza mensile non è conforme a quanto stabilito nell'articolo 24, commi 4 e 5, della deliberazione 138/20014 e del capitolo 12, paragrafo 4, punti 5 e 6 del Codice di Rete. Nei casi di specie, inoltre, la condotta del gestore non appare in alcun modo giustificabile in quanto l'emissione delle fatture ha seguito una cadenza pressoché imperscrutabile, diversa da quella mensile, e, in ogni caso, è avvenuta con notevole ritardo - anche di anni - rispetto al periodo di competenza.Parimenti, il tentativo del gestore di rete di procedere alla escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate dagli utenti o di richiedere a tali soggetti ulteriori garanzie integrative, con riferimento ai crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni, non è conforme ai dettami del capitolo 12, paragrafo 4, punto 6, del CRDG


Decisione del reclamo presentato da VELGA S.r.l. nei confronti di SNAM RETE GAS S.p.a.
Deliberazione 16 febbraio 2017 - 56/2017/E/gas

Gas - trasporto - conferimento di capacità di trasporto - rifiuto garanzie bancarie trasmesse con modalità di notifica diversa da quella specificata sul sito del gestore e redatte su modello non conforme a quello previsto dal Codice di Rete del gestore - violazione del Codice di Rete - non sussiste.

Nel caso in cui il gestore di rete di trasporto del gas naturale non accetti le garanzie bancarie presentate dall'utente del trasporto per il conferimento di capacità di trasporto che, oltre ad essere state trasmesse con una modalità di notifica diversa da quella specificata sul sito del gestore, sono state redatte su un modello non conforme a quello previsto dal Codice di Rete del gestore medesimo, non viola alcuna disposizione del  Codice di Rete. Infatti, il gestore, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, dispone di un certo margine di apprezzamento discrezionale nell'applicare gli istituti previsti dalla regolazione (e attuati nel Codice di Rete) a tutela del credito maturato nell'ambito del servizio di trasporto e bilanciamento, ben rientrando, quindi, l'applicazione rigorosa delle clausole del Codice di Rete nella sua piena disponibilità, ferma restando la par condicio tra gli utenti.


Decisione del reclamo presentato da ESTRA ENERGIE S.r.l. nei confronti del CONSORZIO SIMEGAS
Deliberazione 6 dicembre 2016 - 728/2016/e/gas

Gas - distribuzione - accesso alla rete - richiesta adeguamento valore della garanzia finanziaria attraverso sottoscrizione contratto integrativo - violazione del Codice di rete tipo (capitolo 7, paragrafo 3, dell'Allegato 2, alla deliberazione n. 108/06) - violazione deliberazione 138/04 (articolo 14, comma 8).
Considerato che la ratio della regolazione è, da un lato, quella di garantire l'uniformità delle condizioni contrattuali applicate dai distributori, dall'altro, di ridurre la discrezionalità dei medesimi distributori nella fase genetica del rapporto contrattuale, la condotta del distributore che ha in precedenza aderito al Codice di rete tipo e che richieda all'utente della rete di distribuzione di sottoscrivere un contratto integrativo del contratto di distribuzione non risulta conforme alla vigente disciplina regolatoria. Pertanto, la pretesa del gestore di ottenere l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria per ogni PdR per cui è richiesto l'accesso, ai sensi di un contratto integrativo del contratto di distribuzione, risulta illegittima, perché in contrasto con il capitolo 7, paragrafo 7.3, del Codice di rete tipo. Nella fattispecie, poi, il gestore ha anche violato l'articolo 14, comma 8, della deliberazione 138/04, avendo, con riferimento ai PdR interessati, dato seguito alle richieste di switching con un ritardo di un mese rispetto alle tempistiche definite dall'articolo 28, comma 1, della medesima deliberazione 138/04.


Decisione del reclamo presentato dalla Società CH4 S.r.l. nei confronti di TOSCANA  ENERGIA S.p.A.
Deliberazione 12 giugno 2015 - 277/2015/E/gas

Gas - distribuzione - capitolo 7, par. 1, Codice di rete di Toscana Energia - garanzie finanziarie richiedibili all'utente dal gestore di rete - carattere esemplificativo e non tassativo delle tipologie di garanzia previste dal Codice di rete.
Le forme di garanzia finanziaria che l'impresa di distribuzione può richiedere all'utente, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, non sono solo quelle, "fideiussione bancaria ovvero assicurativa", espressamente indicate dal capitolo 7, par. 1, del Codice di rete di Toscana Energia. Infatti, il significato proprio delle parole contenute nella citata norma, e, in particolare, l'uso della parola "anche", anteposta all'indicazione di due tipologie di garanzia (bancaria e assicurativa) esigibili dal gestore, fa chiaramente intendere il carattere esemplificativo, e nient'affatto tassativo, del riferimento a tali forme di garanzia.

Gas - distribuzione - esercizio della facoltà del gestore di rete di richiedere una garanzia finanziaria - non può comprimere diritto di accesso dei terzi alla rete - obbligo del gestore di valutare caso per caso la garanzia proposta da utente - violazione.
Il gestore di rete ha la facoltà di richiedere o meno una garanzia finanziaria ma non può operare una selezione - aprioristica e del tutto svincolata dalle peculiarità della fattispecie - delle forme di garanzia ammissibili. Diversamente opinando, si riconoscerebbe infatti al gestore la possibilità di comprimere il diritto di accesso alle infrastrutture di rete che deve essere garantito a tutti gli utenti, a parità di condizioni, in quanto strumentale allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali. Tale generale principio appare tanto più vero nel caso di specie, in cui la garanzia finanziaria consiste in una fideiussione assicurativa o bancaria emessa da un istituto con sede in un Paese europeo, privo di filiale o succursale italiana. Ed invero, il rifiuto aprioristico di detta garanzia, in base al principio secondo cui solo un istituto bancario o assicurativo italiano o con filiale/succursale italiana di istituto estero può emettere una garanzia assicurativa, si pone in contrasto rispetto agli articoli 49-55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprimendo una la fondamentale libertà di prestazione di servizi nel mercato interno. Nel caso di specie, pertanto, il gestore è tenuto a effettuare una analitica valutazione della garanzia presentata, tenuto conto della tipologia di garanzia offerta, del suo importo e, a prescindere dal Paese di stabilimento, dell'affidabilità del soggetto emittente, alla luce dei parametri economici e finanziari idonei a qualificarne la solvibilità.