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Area operatori

Progetti pilota infrastrutture gas naturale

1 - Titolare di progetto e soggetti partecipanti alle sperimentazioni

  • Quali soggetti possono presentare istanza di ammissione al meccanismo premiale?
    Le istanze possono essere presentate da un (singolo) operatore nel settore dei servizi infrastrutturali della filiera del gas naturale soggetto alla regolazione tariffaria dell'Autorità.
  • Quali altri soggetti possono partecipare alle sperimentazioni e con quale ruolo?
    Le sperimentazioni possono vedere il coinvolgimento di altre imprese regolate dall'Autorità operanti sia nello stesso settore (gas naturale) sia in settori diversi dal gas naturale, così come di soggetti non sottoposti alla regolazione dell'Autorità.
  • Cosa si intende per fornitori di beni e servizi nei confronti del Titolare di progetto?
    La delibera 404/2022/R/gas definisce quali fornitori i soggetti che forniscono un apporto di beni e servizi al Titolare di progetto, ma non sono soggetti regolati dall'Autorità. Non ci sono vincoli rispetto alla forma contrattuale che lega il fornitore con l'impresa regolata. Il vincolo da rispettare per l'ammissione alla copertura prevista dal meccanismo premiale, qualora ne ricorrano i presupposti, è che il costo, una volta sostenuto, sia rilevato contabilmente dall'impresa regolata nelle proprie fonti contabili obbligatorie. In tutti gli altri casi, i costi relativi alle prestazioni di tali soggetti non sono ammissibili (per maggiori dettagli si veda la sezione delle presenti FAQ relative al tema del riconoscimento costi).
  • Una impresa regolata (appartenente al settore del gas naturale o ad altro settore) che partecipa al progetto non in qualità di Titolare di progetto, si configura come fornitore nei confronti di quest'ultimo?
    Sì, con una specificità per quanto riguarda il trattamento dei costi (per maggiori dettagli si veda la sezione delle presenti FAQ relative al tema del riconoscimento costi).

2 - Piano economico-finanziario e riconoscimento dei costi delle sperimentazioni

  • Cosa si intende per soluzioni di tipo business as usual (b.a.u,) piuttosto che innovative?
    soluzioni b.a.u.: soluzioni normalmente in uso (pertanto non considerabili innovative) nel settore di riferimento;
    soluzioni innovative: soluzioni (non di uso corrente nel settore di riferimento) caratterizzate da rilevanti elementi di innovazione rispetto alle soluzioni b.a.u. alle quali potrebbero risultare associati costi (capex/opex) maggiori rispetto a queste ultime (quanto meno in fase iniziale) e che pertanto potrebbero non rispettare il criterio generale dell'efficienza economica e quindi non rientrare - totalmente o parzialmente - tra i costi ammissibili al riconoscimento tariffario.
  • Un progetto può essere costituito in parte con soluzioni b.a.u. e in parte con soluzioni innovative?
    Sì, e questo è il motivo per il quale la delibera 404/2022/R/gas e la determina DIEU 9/2022 distinguono le due tipologie di costi e prevedono due percorsi specifici per il loro riconoscimento.
  • Possono essere considerate quote di costi b.a.u. anche per soggetti regolati appartenenti a settori diversi da quello del gas naturale?
    Sì, la ripartizione ha validità generale.
  • Nella formulazione dell'istanza, come si può essere confidenti di aver correttamente ripartito i costi tra b.a.u. innovativi?
    Posto che la valutazione sarà a cura dell'Autorità e che detta ripartizione potrebbe essere modificata da quest'ultima in fase di valutazione (ed accettata o meno dal Proponente, nel quale ultimo caso sarà considerato quale rinunciatario), è necessario seguire un percorso motivato e tracciabile, che muova da una attribuzione motivata di ciascuna voce di costo ad una tipologia di costo secondo i criteri generali definiti dalla delibera 404/2022/R/gas e dalla determina DIEU 9/2022, ed in particolare alla sez. B dell'All. B alla medesima determina DIEU 9/2022.
  • Come vengono remunerati gli altri partecipanti al progetto?
    Il meccanismo premiale prevede riconoscimenti diretti a beneficio del titolare di progetto. I costi b.a.u. sono riconosciuti a titolare del progetto e partecipanti, se imprese regolate dall'Autorità, attraverso gli ordinari meccanismi tariffari propri del settore di appartenenza.I rapporti che legano il titolare di progetto con gli altri partecipanti in qualità di fornitori non sono oggetto della regolazione dell'Autorità.
  • Possono essere riconosciuti costi per opere già avviate alla data di presentazione dell'istanza?
    Solo i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione delle istanze possono essere ammessi alla copertura prevista dal meccanismo premiale. Per i progetti che risultino già avviati alla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità, con decisione motivata, valuterà se ammettere al meccanismo premiale tali progetti, fermo restando il criterio generale anzidetto; in tal caso, ai fini del calcolo degli indicatori di valutazione, il progetto sarà considerato nella sua interezza, a prescindere dalla riconoscibilità o meno dei costi ad esso associati (a meno, ovviamente, dell'indicatore "Congruità del contributo richiesto" il quale, per definizione, tiene conto dell'entità del contributo effettivamente richiesto).
  • Come verrà erogato il contributo da parte dell'Autorità?
    A fondo perduto, secondo le regole di cui all'allegato C della determina DIEU 9/2022.
  • Sono previsti importi economici minimi e massimi per il progetto da candidare?
    Sono previsti solo importi massimi secondo quanto previsto dalla deliberazione 404/2022/R/gas.
  • Qualora l'Autorità, a seguito di una analisi ex-post, accertasse la mancata sussistenza delle condizioni necessarie affinché i costi presentati possano essere considerati come b.a.u., quale sarebbe la conseguenza?
    Analogamente al trattamento di qualunque cespite ai fini tariffari, e ammesso che la fattispecie non si configuri come comportamento sanzionabile, tali costi non potrebbero essere riconosciuti, nemmeno nella categoria dei costi innovativi, sia perché non è detto che vi sia capienza economica residua, sia soprattutto perché ciò altererebbe ex-post la valutazione del progetto, e di conseguenza il ranking complessivo di tutte le istanze.
  • Con riferimento ai costi per la realizzazione delle opere del progetto, nei computi estimativi vi sono dei prezziari ai quali è opportuno riferirsi?
    Ai fini dell'identificazione del prezzario applicabile si suggerisce di utilizzare (laddove applicabili), per omogeneità, le indicazioni contenute nelle Linee Guida ministeriali (DM 22/5/14) per la valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale.
  • È possibile candidare al meccanismo tariffario premiale progetti in parte già finanziati nell'ambito di diverse e precedenti procedure volte alla concessione di finanziamenti?
    Sì, per la sola quota parte non già oggetto di finanziamento, sempre che detti progetti ed i soggetti proponenti presentino i requisiti richiesti nell'ambito della delibera 404/2022/R/gas e fermo restando che costi sostenuti antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al meccanismo premiale di cui alla delibera 404/2022/R/gas non sono in ogni caso considerati ammissibili. Gli importi del finanziamento derivanti da altri meccanismi vanno indicati alla voce "Eventuali ricavi derivanti dalle attività del progetto di sperimentazione" e saranno trattati secondo quanto previsto al punto 4.6 dell'Allegato A alla delibera 404/2022/R/gas. In sostanza si possono verificare due casistiche:
    1. se il finanziamento ottenuto è riferibile agli stessi interventi (investimenti/attività) per i quali si chiede il finanziamento nell'ambito della delibera 404/2022/R/gas, in fase di rendicontazione andranno detratti i finanziamenti già ottenuti;
    2. se non ricorre il caso precedente (ad esempio: esiste un progetto più ampio che in parte viene finanziato da un soggetto diverso da ARERA e per una parte disgiunta da ARERA) allora essi non andranno detratti.
  • Nel caso in cui un progetto presentato nell'ambito della sperimentazione in oggetto dovesse soddisfare le condizioni per la richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), tali TEE sarebbero compatibili con i contributi previsti dalla determinazione DIEU 9/2022?
    Il proponente dovrà indicare tali introiti nella voce "Eventuali ricavi derivanti dalle attività del progetto di sperimentazione", se noti in fase di presentazione dell'istanza. Se non dichiarati, gli eventuali ricavi che emergano nel corso dell'attività e fino al termine della sperimentazione dovranno essere comunque comunicati all'Autorità; il punto 4.6 dell'Allegato A alla delibera 404/2022/R/gas prevede: "Gli eventuali ricavi derivanti dalle attività progettuali sono portati in diminuzione dei costi relativi al progetto.
    "Quanto sopra è riferito ai TEE generati dalle attività progettuali durante il periodo di sperimentazione (pertanto entro il 31/12/2026).

3 - Set informativo

  • Nell'istanza di ammissione al meccanismo tariffario premiale, è necessario indicare uno specifico sito per la realizzazione del progetto o è sufficiente indicare le caratteristiche di un sito tipologico?
    Occorre fare riferimento ad un sito ben definito, indicandone almeno l'ubicazione (indirizzo e/o estremi catastali e/o coordinate geografiche) e precisando altresì la porzione di rete gas a cui le opere da realizzare verranno interfacciate. Se si trattasse di più siti candidati, le informazioni di cui sopra saranno riferite a ciascuno di essi.

4 - TRL

  • Il valore di partenza del TRL delle soluzioni oggetto di sperimentazione (pari a 5/6) è da intendersi come il livello minimo richiesto o è mandatorio che il livello corrisponda a tali valori?
    È mandatorio che tale valore risulti compreso tra 5 e 6.
  • Il valore finale del TRL delle soluzioni oggetto di sperimentazione (pari a almeno a 8) è da intendersi come il livello minimo richiesto o è mandatorio?
    E' da intendersi come livello minimo.
  • Qual è il dimensionamento ottimale per una sperimentazione?
    Posto che devono essere osservati i limiti previsti per il TRL (iniziale e finale atteso), il dimensionamento dell'asset oggetto di candidatura dovrà essere identificato secondo una logica sperimentale-dimostrativa, cioè dimensionato secondo una scala adeguata ai fini della dimostrazione in campo degli obiettivi progettuali; in termini generali, il dimensionamento ottimale può essere considerato quello minimo necessario per il raggiungimento di questo scopo, anche perché una tale impostazione si rifletterà in generale su costi di progetto inferiori e conseguentemente su di una richiesta inferiore di contributo all'Autorità, consentendo in ultima analisi al progetto di ottenere un punteggio maggiore a parità di altre caratteristiche.
  • Quale può essere considerato un riferimento per identificare i valori di TLR?
    Il riferimento più recente che si può utilizzare è quello allegato al programma Horizon Europe (Horizon Europe Work Programme 2021-2022 - 13. General Annexes.

5 - Deroghe (regolatorie e non)

  • La richiesta di eventuali deroghe regolatorie può riguardare solo la regolazione di ARERA o anche altra normativa?
    Possono essere richieste deroghe solo alla regolazione di ARERA.
  • Eventuali deroghe ad altra normativa devono essere state già ottenute dagli Enti competenti prima dell'avvio del progetto o possono essere richieste in corso di sperimentazione?
    Eventuali deroghe utili o necessarie alla conduzione delle attività sperimentali dovranno essere già state ottenute in occasione della formulazione dell'istanza di ammissione al meccanismo tariffario premiale ed essere parte integrante dell'istanza stessa; in via subordinata, è possibile trasmettere la documentazione circa l'ottenimento delle deroghe richieste entro la data di approvazione del progetto, pena la sua non ammissibilità.
  • Nel caso di richiesta di deroga regolatoria, al termine della sperimentazione, come andrà gestito il progetto pilota nelle more di un eventuale adeguamento della regolazione?
    Dipende dall'esito della sperimentazione. In generale, l'Autorità potrà valutare revisioni e adeguamenti della regolazione vigente; su richiesta e subordinatamente all'approvazione della stessa Autorità, la durata della deroga potrebbe essere prolungata qualora le attività connesse alla sperimentazione continuassero a mantenersi attive anche successivamente alla conclusione delle sperimentazioni stesse.
  • Qualora sia coinvolto nel progetto un operatore di un settore regolato diverso da quello del gas naturale e fosse necessario richiedere una deroga regolatoria o normativa per lo sviluppo della sperimentazione, come si deve procedere?
    L'istanza deve contenere tutte le richieste di deroghe (e le relative risposte già ottenute nel caso si tratti di deroghe diverse da quelle di natura regolatoria) ritenute necessarie, adeguatamente motivate.

6 - Tempistiche

  • Le tempistiche indicate nella determina DIEU 9/2022 sono vincolanti o indicative?
    Le tempistiche indicate sono vincolanti; è comunque possibile avanzare eventuali richieste motivate di proroga dei termini, sulle quali l'Autorità si riserva di decidere.
  • Come viene calcolato il periodo di sperimentazione?
    Secondo quanto previsto nello schema di cui alla fig. 1 dell'All. C alla determina DIEU 9/2022; in ogni caso le sperimentazioni dovranno essere concluse e documentate entro il 31/12/2026.

7 - Fase di post sperimentazione

  • Come verrà gestito quanto realizzato con l'intervento proposto, dopo i 3 anni di sperimentazione, nei possibili casi di esito positivo e negativo della sperimentazione stessa? Nel caso di esito negativo, è previsto il riconoscimento di costi di dismissione?
    Le diverse casistiche sono trattate alla sez. B dell'All. B alla determina DIEU 9/2022.
  • Con riferimento alla Tabella 12 dell'All. B alla determina DIEU 9/2022:
    a) i dati richiesti sono da intendersi con valenza economica o finanziaria?
    b) come verrebbero valorizzati gli eventuali ricavi per le soluzioni innovative?
    1. i dati sono da intendersi con valenza economica (a moneta costante);
    2. nella presentazione dell'istanza il proponente indicherà la propria stima degli eventuali ricavi conseguibili nel periodo di post sperimentazione, sia che essi riguardino la cessione di attrezzature realizzate nell'ambito del progetto ad altro soggetto, sia che rappresentino ricavi derivanti dall'esercizio di attrezzature, in accordo con il quadro regolatorio vigente all'atto della presentazione dell'istanza.

8 - Indicatori di valutazione

  • Cosa si intende per "piena implementazione"?
    Con l'espressione "piena implementazione" si fa riferimento ad una stima di sviluppo della soluzione oggetto di sperimentazione alla scala nazionale.
  • Cosa si intende per "soluzione sostituita (baseline)"?
    L'obiettivo degli indicatori quantitativi consiste nello stimare l'impatto positivo della soluzione oggetto di sperimentazione, nella situazione a regime di ampia applicazione della soluzione stessa. In questo senso, è corretto considerare come "baseline" una soluzione tecnologica non innovativa equivalente, di usuale applicazione nel settore di riferimento, decontestualizzata dal sito specifico ma avente il medesimo obiettivo di quella testata nel progetto pilota per cui si richiede il finanziamento.
  • I criteri di valutazione legati alla sperimentazione, in particolare i criteri "scalabilità" e "replicabilità", rispetto a quale scala vanno riferiti?
    Alla scala del territorio italiano.
  • Quali ipotesi vanno considerate per determinare la dimensione prospettica a cui riferirsi per i criteri del secondo gruppo (valutazione delle dimensioni prospettiche)?
    L'Allegato A alla delibera 404/2022 fornisce le Linee Guida per la valutazione delle dimensioni prospettiche. Le assunzioni particolari da adottare caso per caso sono a cura del Proponente e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle proposte.
    Ad es., con riferimento ai progetti di reverse flow per favorire l'immissione di biometano nelle reti, si può fare riferimento a documenti istituzionali di obiettivi/target energetici/ambientali (nello specifico si cita il target indicato nel PNRR M2C2 investimento 1.4  (2.3 ÷ 2.5 Nm3/anno).
  • Con riferimento agli indicatori quantitativi, in quale sezione dell'istanza devono essere rappresentati ipotesi, dati, approssimazioni e scenari utilizzati per i calcoli?
    Gli elementi a supporto della quantificazione degli indicatori devono essere riportati nello schema di presentazione dell'istanza, di cui alla Determina DIEU 9/2022 all. B, ed in particolare nella IIª PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO, al cap. 3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO. Eventuali documenti esterni o rapporti tecnico-scientifici che sono utilizzati come elementi di riferimento per le ipotesi di lavoro, andranno indicati.
  • Con riferimento al calcolo dell'indicatore RID-CO2eq-ps, vi sono ulteriori riferimenti bibliografici sulla metodologia "baseline model a 100 anni proposto da IPCC 2013"?Un riferimento autorevole è reperibile tramite il link https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EF-node/datasetdetail/lciamethod.xhtml?uuid=b2ad6d9a-c78d-11e6-9d9d-cec0c932ce01&version=04.00.014&stock=default
    E' anche possibile scaricare un file xml https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EF-node/showLCIAMethod.xhtml;jsessionid=46969935921691EB918FD8766870341A?uuid=b2ad6d9a-c78d-11e6-9d9d-cec0c932ce01&stock=default

 

aggiornamento marzo 2023

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