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FAQ - Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG) - Delibera ARG/gas 120/08 e 168/04

  • A partire dal 1° gennaio 2009 la verifica della pressione di fornitura del gas deve essere effettuata entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi, ma per quanto concerne la corresponsione degli indennizzi automatici continua a valere per tutto il 2009 quanto previsto dal "Titolo III - Indennizzi automatici" del Testo integrato della qualità dei servizi gas, approvato con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04.

  • Ad eccezione del numero di clienti finali, gli esercenti sono tenuti a comunicare, tramite il sistema telematico messo a disposizione dall'Autorità, dati di sicurezza e continuità e di qualità commerciale con riferimento all'intero anno 2008. In tal senso, quindi, per l'anno in corso non è prevista la comunicazione di cui all'Articolo 43, comma 43.11, lettera c), poiché la registrazione dei dati è divenuta obbligatoria il 1° giugno 2008. Occorre precisare che il comma in questione disciplina obblighi di registrazione e di comunicazione con riguardo a sostituzioni dei gruppi di misura non derivanti da richieste di verifica da parte dei clienti finali e da chiamate di pronto intervento. E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di richiedere in qualsiasi momento la comunicazione dei suddetti dati.

  • In considerazione delle difficoltà segnalate in merito al processo di ottenimento e certificazione definitiva del dato relativo ai metri di rete in esercizio relativi all'anno di riferimento (2008), la lunghezza della rete al 31/12/2008 richiesta nella raccolta dati attualmente in corso può essere fornita dall'esercente in modo facoltativo.

Il termine "terzi" richiamato nell'articolo 32, comma 19, della RQDG approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08, rilevante ai fini del riconoscimento degli incentivi e/o delle penalità inerenti il sistema incentivante i recuperi di sicurezza, è riportato tra le definizioni contenute nell'articolo 1 della RQDG, ove per "terzi" si definiscono "le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'impresa distributrice, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'impresa distributrice medesima".

La definizione sopra citata non comprende dunque tra i "terzi" i lavoratori alle dirette dipendenze dell'impresa distributrice.

  • A partire dal 1° gennaio 2009 il distributore è tenuto ad attivare una fornitura sospesa in seguito ad una chiamata di pronto intervento entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta messa a norma dell'impianto da parte del cliente finale. In sostanza, nel momento in cui il distributore sospende una fornitura per motivi di potenziale pericolo (dopo essersi recato sul posto a seguito di una chiamata di pronto intervento pervenuta al proprio numero dedicato) fornisce al cliente finale interessato copia della documentazione che dovrà compilare per attestare l'avvenuta messa a norma dell'impianto, completa delle modalità per comunicare al distributore l'esecuzione delle attività necessarie e richiedere così la riattivazione della fornitura stessa. Trattandosi di attività correlate ad una chiamata di pronto intervento, si ritiene che la richiesta di attivazione della fornitura, in questo specifico caso, non debba essere presentata tramite il venditore, favorendo in tal modo tempestività ed efficienza in quanto il cliente finale si è già rivolto al distributore. Nel caso in cui la documentazione attestante l'avvenuta messa a norma dell'impianto del cliente finale venga ritirata direttamente al momento dell'intervento di riattivazione della fornitura, il distributore è tenuto a conteggiare il "tempo di attivazione della fornitura" dalla data di ricevimento della richiesta del cliente finale che dichiara di aver pronta la documentazione necessaria all'intervento.
    Su questa linea, le "Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione" (deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08), approvate con determina del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio n. 3/09, prevedono l'obbligo di informazione (completa dei dati minimi da scambiare) da parte del distributore nei confronti del venditore, che fornisce gas naturale al cliente finale interessato dalla chiamata di pronto intervento, delle seguenti attività rilevanti:
    · sospensione della fornitura per potenziale pericolo;
    · attivazione della fornitura.
    Come già esplicitato per lo standard specifico relativo alla verifica della pressione di fornitura del gas, per quanto concerne la corresponsione degli indennizzi automatici continua a valere per tutto il 2009 quanto previsto dal "Titolo III - Indennizzi automatici" del Testo integrato della qualità dei servizi gas, approvato con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04.

  • Sì, è tenuto a dare risposta motivata ai sensi dell'Art. 33, comma 33.2 e dell'Art. 43 della RQDG, tranne nel caso in cui il reclamo scritto sia inviato dal cliente finale con stessa lettera sia al distributore che al venditore. Infatti, come disciplinato dalla deliberazione 23 dicembre 2008, ARG/gas 200/08, il nuovo comma 43.4 (che entrerà in vigore il 1° luglio 2009) stabilisce l'obbligo per il venditore di fornire risposta motivata al reclamo scritto nei casi in cui il cliente finale scriva contemporaneamente ai due esercenti.

  1. I controlli del grado di odorizzazione del gas, comunicati all'Autorità, possono essere effettuati mediante il gascromatografo fisso che è presente presso il nostro laboratorio interno all'Azienda, o devono essere effettuati obbligatoriamente mediante un gascromatografo portatile e direttamente in campo?
  2. Nel caso che le analisi vengano effettuate presso il nostro laboratorio aziendale, utilizzando il gascromatografo ivi presente, necessita che tale laboratorio sia certificato SINAL?

La RQDG non prevede espressamente la situazione indicata nel quesito, cioè l'analisi mediante gascromatografo fisso dell'impresa di campioni di gas prelevati in campo dal distributore stesso. Infatti l'articolo 32, comma 2, lettera a), prevede che i controlli del grado di odorizzazione del gas comunicati all'Autorità possano essere effettuati mediante analisi gascromatografica, in campo o tramite invio di un campione di gas prelevato dall'impianto ad un laboratorio accreditato.
Il requisito può considerarsi soddisfatto anche nel caso in cui i controlli del grado di odorizzazione del gas comunicati all'Autorità siano effettuati mediante l'analisi con gascromatografo fisso di campioni di gas prelevati in campo.
Tuttavia, in questo caso, il personale dell'impresa distributrice deve attenersi nell'effettuazione delle operazioni a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia tra cui in particolare la UNI EN ISO 10715, già indicata come riferimento nella procedura relativa ai controlli tecnici della qualità del gas allegata alla deliberazione VIS 80/09.

  1. Operando la nostra azienda in aree di bilinguismo i messaggi iniziali trasmessi dal risponditore automatico del pronto intervento sono prima in lingua italiana e successivamente nell'altra lingua. Si chiede se fosse possibile dare la possibilità ai Clienti di scegliere, tramite tastiera telefonica, l'opzione 1 per la lingua italiana e 2 per l'altra lingua.
  2. Allo stesso numero verde fa capo anche il Pronto Intervento del servizio calore Si chiede pertanto se fosse possibile dare ai Clienti la possibilitá di scegliere, tramite tastieratelefonica, l'opzione 1 per il Servizio Gas e 2 per il Servizio Calore

Il numero telefonico per il pronto intervento può essere dedicato anche al pronto intervento di altri servizi (ad esempio servizio idrico) ma non ad altre attività che non siano di pronto intervento (ad esempio attività commerciali o di fatturazione).
Alla luce della specificità territoriale è consentito al distributore di utilizzare un risponditore automatico per la scelta della lingua tramite tastiera.
Allo stesso modo è consentito, per le aziende multisettoriali, la possibilità di opzioni tramite tastiera purché tutte esclusivamente attinenti a servizi di pronto intervento.
È tuttavia necessario, a tutela della pubblica incolumità e per garantire la gestione di tutte le chiamate pervenute, che, nel caso in cui il chiamante non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga comunque messo in comunicazione con un operatore.