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FAQ - Separazione funzionale

Il comma 11.1 del TIU prevede che al gestore indipendente, cui è garantita autonomia decisionale ed organizzativa, sia assicurata la disponibilità di risorse adeguate per la sua operatività e per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico connessi con l'attività che amministra nonché per l'implementazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture alla cui predisposizione è delegato. La relazione tecnica alla delibera n. 11/07, al paragrafo 5.4, prevede che il gestore indipendente definisce e mette in opera gli investimenti che ritiene più convenienti per massimizzare i profitti dell'attività che gestisce, come se si trattasse di un'impresa separata. Inoltre, la direttiva 2003/54/CE, cui la delibera n. 11/07 ha inteso dare applicazione nel nostro ordinamento, all'articolo 15, comma 2. , lettera c) prevede esplicitamente che il gestore indipendente del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.
Da quanto sopra sembra emergere, in maniera sufficientemente chiara, che il piano di sviluppo delle infrastrutture predisposto dal gestore costituisce uno strumento indispensabile alla gestione dell'attività separata funzionalmente in condizioni di autonomia decisionale ed organizzativa e in quanto tale non possa essere limitato alle componenti tecniche propriamente dette ma debba comprendere anche tutte quelle infrastrutture funzionali alla loro gestione, manutenzione, sviluppo e massimizzazione commerciale per il loro utilizzo.

Si, se le stock option sono state assegnate prima della pubblicazione della delibera 11/07. . L'assegnazione di stock option relative ad attività diverse dalle attività oggetto di separazione funzionale e successive al 1° gennaio 2008 non è conforme al TIU, ai sensi del comma 11.4 lettera a).

No. Il comma 13.1 del TIU prevede che i componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici nelle altre attività dell'impresa verticalmente integrata. Si precisa, peraltro, che le citate disposizioni in materia di unbundling non fanno alcun riferimento a soglie di rilevanza per il possesso di interessi economici da parte dei componenti del gestore indipendente nelle attività dell'impresa verticalmente integrata.

Si, ma il gestore indipendente resta sempre responsabile dell'ottemperanza alle norme in materia di separazione funzionale.
In particolare, se il gestore indipendente affida operazioni che afferiscono la propria attività caratteristica ad una società all'interno dell'impresa verticalmente integrata permangono, anche in capo alla società cui tali operazioni sono affidate, tutti gli obblighi e le incompatibilità derivanti dalla separazione funzionale e, in primo luogo, quelle relative alle disposizioni in materia di gestione dei dati e delle informazioni commercialmente sensibili, di cui all'articolo 15 del TIU.
Nel caso in cui le operazioni siano affidate ad una società non appartenente all'impresa verticalmente integrata questa non sarà direttamente soggetta alla separazione funzionale, ma il gestore indipendente dovrà comunque garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di separazione funzionale sopra richiamata.

No, l'appartenenza al gestore indipendente non trascende la ripartizione di poteri/responsabilità proprie della singola organizzazione aziendale, pertanto amministratori e personale dirigenziale preposto alle attività soggette a separazione funzionale sono componenti del gestore indipendente senza che questo comporti alcuna modificazione delle proprie attribuzioni all'interno della società. Va da sé che la norma non prevede che il personale con funzione dirigenziale preposto alle attività in separazione funzionale svolga compiti o abbia responsabilità che ai sensi del Codice civile sono affidati esclusivamente agli amministratori.

Nel processo di approvazione del cosiddetto "Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture" (di seguito: il Piano) si riporta, a titolo di esempio, una scansione temporale dell'iter, proposta da un operatore, che appare coerente con la delibera 11/07:

  • Il gestore indipendente, facendo riferimento a criteri di economicità ed efficienza, redige la bozza del Piano nel rispetto di standard e procedure di redazione adottate a livello di gruppo e recepite dal gestore indipendente. Appare logico ritenere che fino a quando il Piano non sia stato approvato definitivamente dal gestore indipendente, lo stesso possa essere confrontato con l'impresa verticalmente integrata per verificarne la compatibilità con gli obiettivi finanziari del gruppo che, tipicamente, includono la determinazione del quantum dell'investimento totale annuo, i limiti di indebitamento e gli obiettivi di redditività previsti per l'attività svolta dal suddetto gestore indipendente;
  • Successivamente, il gestore indipendente presenta il Piano al consiglio di amministrazione della società in separazione funzionale per l'approvazione formale. Una volta approvato il Piano dal consiglio di amministrazione, il gestore indipendente lo invia contemporaneamente all'Autorità e alla società madre affinché possa essere da quest'ultima approvato. Nel caso in cui la società madre approvi il Piano apportandovi delle modifiche rispetto alla versione approvata dal gestore indipendente, ne verrà data comunicazione all' Autorità.
  • I singoli investimenti, nella misura in cui non eccedano il Piano così approvato e i parametri posti alla base dello stesso, saranno determinati e approvati esclusivamente dal gestore indipendente.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 del TIU in materia di gestione dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività oggetto di separazione funzionale prevedono che tutti i soggetti che operano sotto la direzione del gestore indipendente sottoscrivano vincoli di riservatezza nei confronti di tutti i dati e le informazioni acquisite con le medesime caratteristiche di quelli di cui al comma 11.4, lettera c), senza prevedere specifiche esclusioni.

La nomina a gestore indipendente di un componente del consiglio di amministrazione di un'impresa che svolge attività di distribuzione del gas naturale e che controlla una società che svolge attività di vendita nel medesimo settore, non si ritiene compatibile con le disposizioni del TIU in materia di obblighi di separazione funzionale in quanto, nel caso di specie, il gestore indipendente così nominato non soddisferebbe la condizione prevista dal comma 11.3, lett. (a), punto (ii), del TIU.