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FAQ - Modifica e integrazione della disciplina della Bolletta 2.0

Il venditore sul mercato libero è tenuto a riportare in ogni bolletta il Codice Offerta che corrisponde al codice alfanumerico di cui alla delibera 135/2022/R/com identificativo dell'offerta commerciale abbinato alla fornitura in RCU in corso.
In particolare, a seguito di variazioni di natura commerciale intercorse all'interno del medesimo periodo di fatturazione con il medesimo venditore, cioè in caso di: a) sottoscrizione di una nuova offerta; o b) variazioni delle condizioni economiche riferite alla medesima offerta; tali per cui, ai sensi della deliberazione 135/2022/R/com, si determina una nuova release di tale offerta, il venditore è tenuto a riportare il Codice Offerta più aggiornato, fermo restando che quest'ultimo deve corrispondere al Codice Offerta attualmente abbinato alla fornitura nel RCU.
Infine, anche qualora all'offerta sottoscritta dal cliente finale corrisponda un Codice Offerta semplificato, valido per le offerte sottoscritte precedentemente alla data dell'1 ottobre 2022 (termine aggiornato con la deliberazione 258/2022/R/com), tale codice sarà riportato in bolletta.

Nel caso di un punto di prelievo attivo da meno di 12 mesi, per la determinazione del consumo annuo in caso di switching, si applica quanto previsto al comma 5.3 della deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0) in base al quale il venditore provvede a indicare in bolletta il "consumo da inizio fornitura" come rilevato o stimato.
Nel caso, invece, di switching su un punto attivo da più di 12 mesi, il consumo annuo da riportare in bolletta è quello da derivare dai dati messi a disposizione al venditore entrante - che per il settore elettrico corrispondono ai dati di misura storici, e per il settore del gas naturale, al consumo annuo del punto di riconsegna.
Per l'aggiornamento di tale dato nelle successive bollette, è valida la previsione generale di cui al comma 1.1 della Bolletta 2.0 (v. di seguito).

L'obiettivo della revisione del criterio per il calcolo del consumo annuo è di fornire al cliente finale l'informazione aggiornata relativa al suo consumo annuo effettivo; pertanto, il consumo si aggiorna solo in presenza di dati effettivi (letture rilevate/autoletture validate) o qualora siano stati messi a disposizione del venditore dati storici più aggiornati (fra cui il CAPDR più aggiornato). In altre parole, solo qualora sia messa a disposizione del venditore un dato effettivo (letture rilevate/autoletture validate) il venditore procede ad aggiornare il consumo annuo nella prima bolletta utile, in base a tale dato.
Il consumo annuo è sempre accompagnato dall'indicazione del periodo di riferimento a cui si riferisce (da ... a).Qualora non siano mai state messe nella disponibilità del venditore letture rilevate/autoletture il consumo annuo è determinato rispetto alla miglior stima effettuata dal venditore.

Con riferimento alla spesa annua sostenuta, qualora non cambi l'impresa di vendita, il relativo calcolo avviene sempre in continuità anche qualora intercorrano variazioni "commerciali", quali la scelta di una nuova offerta con annessa la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura con la medesima società di vendita, ovvero variazioni delle condizioni economiche riferite alla medesima offerta. Il calcolo della spesa annua sostenuta riparte da zero ogni qualvolta ci sia da parte del cliente finale la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura con un nuovo venditore.

Nel computo della spesa annua sostenuta, come precisato nella definizione della Bolletta 2.0 da aggiornata con la deliberazione 209/2022/R/com, nel relativo calcolo è ricompreso solo quanto dovuto per la fornitura propriamente detta di energia elettrica o di gas naturale. Non rientrano nel calcolo le ulteriori voci, quali, il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, nonché tutte le voci afferenti alle "Altre partite" quali, a titolo meramente esemplificativo, interessi di mora, spese di sollecito, contributi in quota fissa versati una tantum, indennizzi automatici, ecc. Allo stesso modo, l'IVA e imposte, in quanto non classificate come "Altre partite", sono da ricomprendere nel calcolo. Infine, si rileva che il bonus sociale rientra (a scomputo) nel calcolo della spesa annua sostenuta.

La scadenza del contratto da riportare in bolletta corrisponde segnatamente alla data di scadenza del contratto di fornitura sottoscritto. Si chiarisce che tale informazione non si riferisce alle condizioni economiche applicate in un determinato periodo per le quali, ai sensi del comma 10.2 della Bolletta 2.0 "Il venditore sul mercato libero deve altresì indicare, nella prima bolletta di applicazione, la data a partire dalla quale applica nuove condizioni economiche".

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