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FAQ - Direttiva in materia di armonizzazione e trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e gas

Le modalità di esposizione in fattura dei corrispettivi afferenti il Servizio di vendita non possono essere considerati discrezionali;la direttiva prevede infatti che la fattura del cliente presenti, per la parte relativa ai corrispettivi di vendita il medesimo livello di dettaglio fornito nei documenti contrattuali da questo firmati. Pertanto se, a titolo di esempio, il contratto di fornitura di energia elettrica dovesse fornire il dettaglio del corrispettivo (ovvero il prezzo previsto e applicato, nonché le eventuali modalità di indicizzazione e variazione previste)  per la componente energia e di quello per le perdite di rete, lo stesso dovrà essere riportato in bolletta nella parte del Quadro di dettaglio relativa ai Servizi di vendita; inoltre, qualora il contratto di mercato libero faccia riferimento alle condizioni economiche relative ai servizio di maggior tutela (ad esempio offerte a sconto), applicando al cliente i medesimi corrispettivi (ad esempio Prezzo per la commercializzazione nella vendita (PCV), DISPbt, prezzo del dispacciamento), questi dovranno essere esposti in bolletta rispettando la terminologia e le modalità di esposizione previste dall'Allegato 1 della direttiva ARG/com 202/09.

Il combinato disposto dell'articolo 3, comma 3.1, lettera c) e dell'articolo 13, comma 13.2, lettera a), dell'Allegato A alla direttiva ARG/com 202/09 prevede l'obbligo di indicare nel Quadro sintetico, oltre al codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna (PDR), il codice del punto di consegna (codice REMI) che alimenta l'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna, secondo quanto già prescritto dall'articolo 5, comma 5.5 della deliberazione 138/04 e s.m.i..

Per data di attivazione di fornitura deve intendersi la data di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico all'esercente la vendita o a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dall'impresa di distribuzione, è in carico all'esercente la vendita; ed, in ogni caso, la data relativa a variazioni contrattuali, quali subentro, voltura, ricontrattualizzazione o rinnovo.
La finalità dell'inserimento di tale data è quella di dare immediata conoscenza al cliente della data a partire dalla quale gli verranno applicate determinate condizioni economico-contrattuali.
Qualora tale data non fosse disponibile (ad esempio con riguardo a clienti contrattualizzati da molti anni, per i quali non si è mai verificata una variazione contrattuale), il campo corrispondente potrà rimanere non compilato.

L'importo dell'IVA relativa ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e/o gas e l'importo dell'Iva relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura (come, ad esempio, i contributi di allacciamento o gli interessi di mora per ritardato pagamento) devono essere indicati separatamente, nel Quadro sintetico e nel Quadro di dettaglio, solo nel caso in cui l'aliquota Iva da applicare sia diversa. Al contrario, nel caso in cui l'IVA da applicare sia la stessa sia per i corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas, sia per gli oneri diversi, vengono indicate la base imponibile e l'IVA complessiva di cui al documento di fatturazione considerato, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

La direttiva in tema di trasparenza e armonizzazione dei documenti di fatturazione ha lo scopo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie affinché possa comprendere e controllare la correttezza dei calcoli che portano alla definizione dell'ammontare complessivo della bolletta. Lo schema previsto per il Quadro di dettaglio è esaustivo per quanto concerne le voci che si riferiscono ai Servizi di vendita e di rete. Nello specifico, si sottolinea come l'inserimento di una colonna dedicata alla quantificazione dell'IVA, non prevista dalla direttiva, è ammissibile solo nel caso in cui sia prevista dalla normativa fiscale l'applicazione di aliquote differenziate (ad esempio in relazione ai volumi di consumi di gas); viceversa, nel caso di applicazione della medesima aliquota a tutti gli importi fatturati, risulta ridondante e non rispondere alle richiamate esigenze di semplicità e chiarezza di lettura da parte del cliente su cui la direttiva si fonda.

La direttiva in materia di fatturazione stabilisce precise regole di redazione dei documenti di fatturazione, relativamente alle solo forniture di energia elettrica e/o gas. Pertanto, nell'ipotesi in cui il medesimo esercente fornisce al cliente, ad esempio, energia elettrica ed acqua, nulla osta che la bolletta contenga una sintetica voce "totale della bolletta" in cui sia compreso tutto quanto dovuto dal cliente per i servizi fornitigli. Tuttavia, il documento dovrà poi rispettare la direttiva in oggetto per quanto concerne la fatturazione dei consumi di energia elettrica, ovvero dovrà essere formata da un Quadro sintetico ed uno di dettaglio, conformi a quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09.

Pur nella consapevolezza che tali corrispettivi possono essere definiti sulla base di eventuali quotazioni specifiche effettuate dalle società di vendita, l'Autorità ha ritenuto più opportuno e soprattutto di più chiara e semplice lettura per il cliente, che tali voci fossero inglobate nella quota variabile relativa ai Servizi di rete, trattandosi comunque di servizi non immediatamente afferenti alle attività di vendita.
Solo qualora la società di vendita applichi corrispettivi per trasporto e stoccaggio, diversi da quelli definiti e aggiornati dall'Autorità, questi dovranno essere opportunamente evidenziati in contratto e di conseguenza riportati in bolletta nella sezione relativa ai Servizi di vendita.

Al fine di consentire una maggiore leggibilità e semplificazione delle informazioni contenute in bolletta si ritiene opportuno che la fattura non riporti i corrispettivi unitari che vengano ad assumere valore pari a zero.

Relativamente all'informazione di cui all'articolo 4.2: con tale disposizione ci si riferisce a contratti in cui la fatturazione dei consumi non avvenga sempre sulla base dei consumi rilevati ad esempio all'ipotesi (non esaustiva di altri possibili casistiche) che il contratto preveda la fatturazione di un quantitativo di kWh, forfetario per ciascun periodo di fatturazione, salvo conguaglio finale. Nel caso dell'esempio il venditore, riporterà in fattura il dato forfetario che viene fatturato al cliente nel periodo di riferimento (consumo fatturato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d)); ma anche, al fine di garantire al cliente la conoscenza dei propri consumi effettivi i dati rilevati, per lo stesso periodo, dal distributore, eventualmente articolati per fasce. Il cliente troverà dunque nel quadro sintetico sia il dato riferito ai consumi fatturati nel periodo che il dato riferito ai consumi rilevati nel medesimo periodo. Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'evidenziazione di consumi di gas, qualora diversi dai dati forniti dal distributore.

Relativamente all'informazione di cui all'articolo 4.4 lettera b): l'articolo 13, comma 2 indica gli elementi che devono essere riportati nel Quadro sintetico, fatto salvo quanto previsto, tra gli altri, al comma 4.4, lettera b), ciò al fine di non caricare eccessivamente il medesimo quadro con l'evidenziazione di un ulteriore dato relativo ai consumi già contabilizzati al cliente in precedenti bollette. Tuttavia, al fine di dare conoscenza al cliente di tale eventuale situazione, l'esercente dovrà dare informazione dei consumi già contabilizzati in precedenza nel solo Quadro di dettaglio, esponendo la voce sintetica "Acconti bollette precedenti per quote energia su kWh/Smc", come previsto dagli Allegati 1 e 2 alla delibera in oggetto e come meglio precisato al punto 11.

Relativamente all'informazione di cui all'articolo 4.5 lettera a): in merito all'esposizione del dato relativo al consumo annuo, già peraltro previsto per il settore elettrico dalla precedente direttiva n. 152/06, si è ritenuto opportuno confermare tale previsione così da dare al cliente non solo consapevolezza dei propri consumi, ma un informazione utile anche ad avere una stima della spesa annua cui può andare incontro e per semplificare le operazioni di confronto tra più offerte. Con la nuova direttiva si è optato, anche in base a quanto emerso dalla consultazione, per la collocazione del dato relativo al consumo annuo in una posizione che ne garantisse maggiore evidenza, ovvero nel Quadro sintetico (articolo 4, comma 5), tuttavia considerando che per i clienti con consumi articolati per fasce il Quadro sintetico già potrebbe riportare il prospetto relativo alle letture e ai consumi, del periodo di riferimento, articolati per fasce, si è scelto di lasciare all'esercente la possibilità di pubblicare anche in altra parte della bolletta l'articolazione per fasce del consumo annuo, mantenendo nel Quadro sintetico il solo totale.

Si ritiene opportuno specificare che la deliberazione in oggetto contiene un errore materiale negli Allegati 1 e 2, i quali non riportano una specifica voce relativa agli eventuali acconti per la quota energia relativa ai Servizi di rete. Pertanto, come comunque contenuto nella direttiva all'articolo 14 comma 3, nelle bollette di conguaglio il Quadro di dettaglio riporta la redistribuzione dei consumi rilevati e il ricalcalo, distinguendo quanto fatturato in precedenza per i Servizi di vendita, per i Servizi di rete e per le imposte: tale distinzione si intende realizzata con l'evidenziazione separata di una voce relativa agli acconti su bollette precedenti per i diversi servizi nonché per le imposte.

A partire dall'entrata in vigore della direttiva in oggetto le modalità di evidenziazione del/dei bonus sociali di cui beneficia il cliente finale dovrà avvenire secondo tali criteri:

  1. nel Quadro sintetico, quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera d) comporta l'evidenziazione della sola voce Totale Servizi di rete, al netto degli eventuali bonus sociali a favore del cliente;
  2. nel Quadro di dettaglio il/i bonus sociale dovranno essere evidenziati in detrazione della quota fissa relativa ai Servizi di rete, indicando separatamente gli importi relativi alle diverse tipologie (per l'elettrico bonus per disagio fisico o economico) di compensazione della spesa cui è ammessa la fornitura, nonché dando separata evidenza degli eventuali importi riferiti a periodi precedenti (bonus retroattivo);
  3. qualora il contratto preveda l'applicazione di un corrispettivo onnicomprensivo, che non consente l'evidenziazione separata della sezione relativa ai Servizi di rete, il Quadro di dettaglio riporterà una apposita voce relativa al/ai bonus, secondo le modalità previste al precedente punto.

L'adempimento di quanto previsto all'articolo 4.1 lett. da b) ad e) deve ritenersi corretto, per quanto riguarda la fatturazione dei clienti domestici elettrici, utilizzando la modalità di esposizione di cui all'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 112/09. Infatti la deliberazione ARG/com 202/09, pur richiamando nei visti la delibera ARG/alt 112/09, non ha inteso innovare le modalità di evidenziazione dei consumi per fascia oraria, che quindi può continuare a conformarsi alla tabella già prevista.

Per quanto al primo punto, la deliberazione ARG/com 202/09 conferma una previsione già contenuta nella deliberazione n. 152/06. Il dato relativo al consumo annuo non è altro che il dato risultante dalla differenza tra due letture rilevate (dal distributore) che coprono un arco temporale pari a 12 mesi; pertanto se il distributore comunica le letture suddivise per fasce, la stessa modalità verrà utilizzata anche per l'informazione sul consumo annuo; per quanto al secondo punto, si tratta di un ipotesi che si configura come eccezione in quanto la regolazione attuale, sia per il settore elettrico che per quello gas, prevede che il distributore effettui almeno un tentativo di lettura all'anno, tuttavia nel caso tale tentativo non andasse a buon fine l'esercente sarà tenuto ad indicare il consumo relativo ad un periodo di 12 mesi, stimato sulla base dei dati in suo possesso; relativamente al terzo punto, rimane comunque valida la dicitura Consumo annuo, in quanto conforme a quanto previsto dal Glossario pubblicato in allegato alla deliberazione ARG/com 167/10.

Si intende innanzitutto precisare che la deliberazione ARG/com 202/09 conferma una previsione già contenuta nella deliberazione n. 152/06 relativa all'obbligo di riportare i consumi medi giornalieri del cliente. Tale informazione ha la finalità di consentire al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei propri consumi, pertanto il consumo medio giornaliero deve essere indicato con la stessa modalità con la quale vengono comunicati i dati di lettura e consumo da parte del distributore, quindi suddivisi per le tre fasce orarie (F1, F2 e F3); l' indicazione che consente al cliente di valutare le variazioni dei propri consumi medi giornalieri deve essere fornita qualora siano resi disponibili dal distributore rilevazioni di consumi effettivi per periodi comparabili, ovvero riferiti ai medesimi mesi dell'anno precedente (ad esempio un trimestre).

La voce Totale servizi di vendita al netto degli sconti, da riportare nel Quadro sintetico, deve intendersi come il totale per servizi di vendita già scontato; pertanto l'esposizione della sintesi degli importi nel Quadro sintetico, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 lettere c) e d), deve essere riportata indicando una voce unica per i Servizi di vendita, al netto degli eventuali sconti, e una voce unica per i Servizi di rete con il bonus sociale già detratto; i bonus "monetari" come definiti nel quesito, anche se non direttamente connessi ad un corrispettivo economico applicato al cliente, vanno trattati come gli sconti in quanto comunque afferenti ai Servizi di vendita, ai quali vanno pertanto sottratti; si precisa tuttavia che nel Quadro di dettaglio, qualora l'offerta preveda anche sconti, i bonus "monetari" dovranno comunque trovare indicazione distinta da questi ultimi.

La voce Oneri diversi, comprende i corrispettivi addebitati al cliente per motivi diversi da quelli previsti per la fatturazione dei consumi, tale quindi è la logica da seguire per l'evidenziazione dell'eventuale onere, ne sono un esempio i contributi di allacciamento o gli interessi di mora per ritardato pagamento; nel caso specifico dell'esposizione del corrispettivo CTS, non sono previste modalità di esposizione, in quanto la deliberazione n. 333/07 prevede l'applicazione del CTS ai soli clienti allacciati in MT che non rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione ARG/com 202/09.

Si precisa che, ancorché non esplicitamente richiamate in delibera, le rettifiche di fatturazione vanno trattate alla stregua dei conguagli, ai quali possono essere assimilati, in quanto anche le rettifiche di fatturazione ricontabilizzano corrispettivi già fatturati.

Si precisa che relativamente alle informazioni di cui all'articolo 8, comma 8.1 della deliberazione, queste devono essere presenti in tutte le bollette; per quanto alle informazioni di cui all'articolo 8, comma 8.2, anche al fine di non appesantire eccessivamente la bolletta, l'inserimento in bolletta di tale informazione può essere effettuato solo qualora la situazione dei pagamenti non risulti regolare.

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