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FAQ - Agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dal terremoto - Delibera 6/2013/R/com

No. Come precisato al comma 1.2 della deliberazione 6/2013/R/com, i "moduli temporanei abitativi" sono solo quelli adibiti a civile abitazione. Le scuole e uffici pubblici utenze possono comunque ricadere nella fattispecie di cui al comma 1.3, lettera c), della medesima deliberazione e pertanto usufruire delle agevolazioni ivi disciplinate secondo le modalità previste per i medesimi soggetti.

Le agevolazioni previste dalla deliberazione 6/2013/R/com sono applicate ai consumi e alle prestazioni fornite dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2014 compresi.
Fanno eccezione le agevolazioni di cui all'articolo 10, relative agli utenti direttamente allacciati alla rete di trasporto regionale del gas, che si applicano negli anni solari 2013 e 2014.

Tranne nei casi di trasferimento in altro immobile a seguito di inagibilità dell'immobile originario, che sono disciplinati ai commi 1.3, lettera c) e 1.4 e all'articolo  2 della deliberazione 6/2013/R/com, il cambio di titolarità del punto di fornitura determina il venir meno delle agevolazioni.
Fa eccezione il caso di voltura mortis causa, per il quale l'agevolazione continua ad essere riconosciuta.

Sì, in quanto si tratta di utenze che risultavano già esistenti alla data del 19 maggio 2012. Si ricorda che per ottenere le agevolazioni i soggetti di cui al comma 1.4 devono comunque presentare domanda, con le modalità di cui all'articolo 2.

Tranne nei casi di trasferimento in altro immobile a seguito di inagibilità dell'immobile originario, che sono disciplinati ai commi 1.3, lettera c) e 1.4 e all'articolo 2 della deliberazione 6/2013/R/com, le utenze attivate successivamente alla data del 19 maggio 2012 non hanno diritto alle agevolazioni.

Si. Poiché la deliberazione fa riferimento a soggetti residenti negli immobili inagibili, detta possibilità è prevista solo per utenti domestici che hanno la residenza anagrafica nell'immobile che è stato dichiarato inagibile.

Si intende che su ogni bolletta deve essere riportata l'indicazione della presenza dell'applicazione delle agevolazioni e la quantificazione delle medesime. Tale indicazione può avvenire anche attraverso un'informativa standardizzata per tipologia di utenza, da inserire nelle bollette, che indichi, in termini percentuali, l'entità dello sconto applicato su tariffe di rete e oneri generali.
Il dettaglio delle singole voci scontate deve essere invece riportato una volta all'anno nella fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.4.

Ai sensi della deliberazione 6/2013/R/com sia i distributori sia i venditori, che i gestori del servizio idrico integrato devono applicare, nelle fatture successive al 17 gennaio 2013, le tariffe di distribuzione già comprensive delle agevolazioni.
E' altresì previsto che:Le fatture di conguaglio riguardano, di conseguenza, il servizio erogato e la fornitura relativa al periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore della deliberazione 6/2013/R/com.
Infine, in considerazione del fatto che i pagamenti degli importi sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com sono rateizzati, contestualmente ai conguagli delle agevolazioni il venditore e il gestore del servizio idrico integrato che non hanno sospeso la fatturazione sono tenuti a rivedere gli importi di rateizzazione tenendo conto delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente/utente finale o a provvedere, attraverso modalità alternative, all'accredito di tali importi al cliente/utente finale.
Nel caso in cui il venditore o il gestore del servizio idrico integrato abbia sospeso la fatturazione, lo stesso, contestualmente all'emissione della fattura unica, dovrà invece comunicare al cliente/utente finale il piano di rateizzazione già calcolato sulla base delle agevolazioni.

  1. entro il 30 giugno 2013 i distributori effettuino, nei confronti dei venditori, i conguagli relativi alle agevolazioni con riferimento ai servizi erogati successivamente al 20 maggio 2012 e già fatturati al medesimo venditore (comma 3.5);
  2. entro il 31 luglio 2013 i venditori ed i gestori del servizio idrico integrato emettano un'unica fattura di conguaglio che tenga conto delle agevolazioni  applicate ai clienti/utenti finali nel periodo successivo al 20 maggio 2012, nel caso in cui i venditori/gestori abbiano sospeso la fatturazione (comma 11.6 e 21.6);
  3. entro il 31 luglio 2013 i venditori ed i gestori del servizio idrico integrato effettuino, nei confronti dei clienti/utenti finali, i conguagli relativi alle agevolazioni applicate nel periodo successivo al 20 maggio 2012, nei casi in cui i venditori/gestori non abbiano sospeso la fatturazione (comma 11.6bis e 21.6bis).

No. Si precisa che l'agevolazione decorre comunque a partire dal 20 maggio 2012, o, per i punti di prelievo diversi da quello originari, dalla data in cui il soggetto interessato ha attivato/volturato la fornitura, se successiva al 20 maggio 2012.

Ove non diversamente specificato, sono i giorni di calendario.

Le disattivazioni che non sono state esplicitamente richieste dal cliente finale, ma sono state effettuate per motivi di sicurezza, e la successiva riattivazione, in ogni caso non sono a carico del cliente finale. I costi di queste operazioni non sono pertanto coperti dai meccanismi previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com.
Sono senza oneri a carico del cliente finale tutte le attivazioni/volture/disattivazioni nei moduli temporanei abitativi di cui al comma 1.2.
Per gli utenti domestici che, avendo un immobile inagibile, devono utilizzare un punto di fornitura in un altro immobile, sono senza oneri le nuove connessioni (ivi comprese le attivazioni), con un limite massimo di 3 kW di potenza impegnata, e le volture e i subentri necessarie nel nuovo punto di fornitura, senza limiti di potenza.
Per gli utenti domestici sono altresì senza oneri le disattivazioni richieste dai medesimi utenti nei punti di fornitura in immobili inagibili e la loro successiva riattivazione.

No. Le suddette agevolazioni si applicano solo ai servizi esplicitamente citati agli articoli 6 e 9, vale a dire, nuove connessioni, volture o subentri nei limiti previsti dai medesimi articoli.

Qualora i punti di fornitura situati in immobili inagibili non siano stati disattivati, anche in assenza di consumo, sono applicate il 50% delle quote fisse delle tariffe di rete. Tuttavia l'utente domestico ha la possibilità di richiedere la disattivazione del punto di fornitura domestico. La disattivazione di un punto di fornitura domestico in un immobile inagibile e la sua successiva riattivazione sono senza oneri per l'utente finale.

No. Il punto di prelievo agevolato deve appartenere alla medesima tipologia di utenza (comma 2.2 del TIT) del punto di prelievo originario. Pertanto, un punto per utenze domestiche in bassa tensione dà diritto ad una agevolazione su un altro punto di prelievo per utenze domestiche in bassa tensione. Un punto di prelievo originario per usi diversi dall'abitazione in bassa tensione dà diritto all'agevolazione su un altro punto per usi diversi in bassa tensione e così via.

La deroga di cui al comma 25.4 si applica a tutti i soggetti di cui ai commi 1.3 e 1.4. In tali casi l'Allegato E è sufficiente ai fini della attivazione della fornitura. Qualora il cliente finale, rinunciando alla predetta deroga, richieda l'applicazione della procedura di accertamento documentale prevista dalla delibera 40/04 inviando gli allegati H e I e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, il distributore è tenuto ad effettuare l'accertamento secondo le modalità previste dalla stessa delibera 40/04. Il distributore pubblica sul proprio sito internet tale possibilità e la comunica preventivamente ai clienti richiedenti l'attivazione della fornitura.

No. I corrispettivi di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 40/04 sono dovuti in caso di accertamento. Come si evince dal comma 2.2 della medesima deliberazione, l'accertamento non viene eseguito in caso di presentazione del solo Allegato E.
Detti corrispettivi sono invece dovuti nel caso in cui l'utente finale decida di non avvalersi della deroga di cui al comma 25.4, ma di richiedere l'applicazione della procedura di accertamento documentale prevista dalla delibera 40/04.

No, il comma 16.1 trova applicazione solo alle richieste di switching presentate successivamente all'entrata in vigore della delibera stessa.

Sì, nel caso indicato, il venditore deve informare il cliente finale che potrà scegliere se avvalersi del più favorevole piano di rientro stabilito dalla deliberazione 6/2013/R/com.

La deliberazione 6/2013/R/com non modifica né innova la disciplina normativa e regolatoria in materia di costituzione in mora. L'articolo 16 della deliberazione 6/2013/R/com prevede la possibilità che il venditore richieda il riconoscimento dei crediti non riscossi, purché:Diversamente, non potrà essere ammesso alla copertura il credito per il quale non siano state attuate le azioni descritte.

  1. i crediti siano relativi al periodo oggetto di sospensione dei termini di pagamento, escludendo quindi i crediti scaduti prima del 20 maggio 2012;
  2. il venditore abbia previamente provveduto alla tempestiva costituzione in mora e alla richiesta, nei casi possibili, della sospensione della fornitura per morosità del cliente finale;
  3. abbia provveduto, nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, all'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.

Con riferimento alla lettera a), è possibile non indicare gli importi, fermo restando che il cliente/utente deve essere messo in condizione di poter individuare le fatture oggetto di rateizzazione.
Con riferimento alla lettera c), non è possibile prevedere in automatico che è fatto salvo un piano di rientro già definito in accordo con il cliente/utente qualora tale piano preveda una durata inferiore ai 24 mesi (12 mesi per il settore idrico) previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com.

Con la parola conguaglio si intende non solo un conguaglio consumi, ma anche un conguaglio tariffario relativo comunque a tariffe e agevolazioni tariffarie applicabili a periodi precedenti il 17 gennaio 2013, data di entrata in vigore della deliberazione 6/2013/R/com. In ogni caso, vale sempre la soglia minima prevista dalla lettera b) del medesimo comma.

Ogni venditore sarà tenuto ad adempiere gli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com qualora tali obblighi riguardino fatture emesse dal venditore medesimo (fatture relativamente alle quali il venditore applica il piano di rateizzazione e le agevolazioni tariffarie). Nel caso di avvenuta cessione del credito prima dell'entrata in vigore della deliberazione, e pertanto prima del sorgere dei vari obblighi di comunicazione ivi previsti, il venditore non avrà più obblighi di comunicazione al cliente finale stesso relativamente alle fatture contabilizzanti gli importi oggetto di cessione.

Sì, nel caso in cui non conosca con certezza l'identità del nuovo venditore, il venditore uscente può richiedere al distributore, successivamente allo switching, le informazioni che gli permettano di identificare il nuovo fornitore ai fini dell'attuazione delle previsioni della deliberazione 6/2013/R/com.

Sì, nel caso indicato, il gestore del servizio idrico integrato deve informare l'utente finale che potrà scegliere se avvalersi del più favorevole piano di rientro stabilito dalla deliberazione 6/2013/R/com.

Si, il comma 20.2 rimanda alle prestazioni di cui al comma 20.1. Conseguentemente, anche i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20.2 sono compensati dalla Cassa.

Tenuto conto della estrema varietà delle strutture tariffarie attualmente presenti sul territorio si ritiene opportuno che i gestori rendicontino le agevolazioni tenendo evidenza contabile degli importi totali che avrebbero dovuto fatturare in assenza di agevolazioni, degli importi effettivamente fatturati, dell'ammontare di agevolazioni fatturate e del numero di fatture emesse contenenti agevolazioni. Disposizioni più dettagliate verranno previste dalla Cassa Conguaglio nella definizione delle procedure di cui al comma 22.7.

Qualora in corrispondenza di qualche punto di fornitura vengano rilevati consumi anomali, anche potenzialmente riconducibili ai fenomeni sismici, il gestore valorizza il consumo di tali punti di fornitura utilizzando i criteri di valorizzazione dei consumi previsti dalla regolazione vigente come previsto dal comma 22.2. Rispetto a tale valorizzazione applica le agevolazioni all'utente finale e richiede la relativa compensazione alla Cassa.

Detta esclusione non si applica nel caso di autoproduttori per i quali siano verificate (tutte) le seguenti condizioni:

  • l'energia elettrica è autoprodotta in sito (o tutt'al più nell'ambito dei comuni interessati dal sisma, come definiti dalla normativa);
  • l'attività di produzione termoelettrica non è l'attività principale del soggetto interessato;
  • eventuali cessioni di energia elettrica a terzi sono residuali rispetto al totale della produzione di energia elettrica (dove per residuale si intende non oltre il 30%, atteso che il decreto legislativo n. 79/99 definisce come autoproduttore il soggetto che consuma almeno il 70% dell'energia che produce).

Allo stato della normativa, sono i comuni elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 1 giugno 2012, inclusi i comuni di Mantova, Ferrara e Motteggiana, che sono stati esplicitamente inclusi in detto allegato dal decreto legge n. 174/12.

Si, hanno diritto alle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione 6/2013/R/com i soggetti titolari di punti di fornitura in immobili inagibili siti nei suddetti comuni.

Le agevolazioni sono applicate a tutte le tipologie di utenti, domestici e non domestici, con modalità differenti, e con l'eccezione:

  • delle agevolazioni sulle connessioni, di cui agli articoli 6, 9 e 20, che sono applicate solo agli utenti domestici;
  • delle agevolazioni sui corrispettivi di trasporto, di cui all'articolo 10, che sono applicate solo agli utenti allacciati direttamente alle reti regionali di trasporto gas, con l'esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica.

No. Sono escluse sia le utenze di illuminazione pubblica, sia quelle per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici.

Si. In questo caso devono presentare il contratto di fornitura di energia elettrica anche all'esercente la vendita gas (se diverso da quello dell'energia elettrica).

No. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12, le agevolazioni sono previste solo per le utenze site nei comuni elencati ai commi 1.1 e 1.4.

  • No. La fornitura di GPL in assenza di reti canalizzate non è inclusa tra i servizi oggetto di agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 74/12.

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