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Per il consumatore

Iscrizione all'Elenco organismi ADR

  • Il richiedente l'iscrizione (rappresentante dell'organismo) deve certificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti da parte dell'organismo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

  • L'organismo, ai fini dell'iscrizione in elenco, deve attestare e certificare le informazioni e il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 141-nonies, commi 1 e 3, del Codice del consumo, tenuto conto dei primi indirizzi emanati dal tavolo di coordinamento istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Con particolare riferimento all'eventuale indennità dovuta dal consumatore per il servizio ADR, qualora tale servizio non sia reso gratuitamente, è necessario attenersi ai seguenti parametri fissati dal tavolo di coordinamento ministeriale: massimo € 30,00 (di cui, eventualmente, il 50% da versare al momento della presentazione della domanda e l'altro 50% in caso di prosecuzione della procedura), comprensivi di iva e spese, per controversie di valore fino ad euro 50.000,00; massimo € 60,00 (di cui, eventualmente, il 50% da versare al momento della presentazione della domanda e l'altro 50% in caso di prosecuzione della procedura), comprensivi di iva e spese, per controversie di valore superiore a euro 50.000,00.

  • Le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie relative ai settori di competenza dell'Autorità, nei quali l'Organismo intende operare, devono possedere anche i requisiti di formazione specifica in tali settori acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore. Per ciascuna di tali persone fisiche deve pertanto essere attestato:
    • denominazione e contenuto didattico dei corsi o seminari;
    • data in cui tali corsi o seminari si sono svolti;
    • durata complessiva in ore della frequenza;
    • soggetto erogatore.

    L'Organismo sarà iscritto con riferimento ai settori per i quali sia stata attestata la predetta formazione specifica e soltanto le persone fisiche con la specifica formazione potranno svolgere l'attività di incaricati della risoluzione delle controversie nei settori in argomento.

    Il requisito dell'aggiornamento formativo è assolto se il relativo corso o seminario è completato con esito positivo nel corso del 4° semestre solare successivo al semestre solare in cui si è svolta la precedente sessione di formazione o aggiornamento.

    Per formazione specifica si intende quella prevista dall'articolo 3, comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com (la formazione in mediazione del consumo non è valida ai fini del conseguimento della predetta formazione specifica).
    Con riferimento ai requisiti formativi di carattere generale - conoscenze e competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, ivi inclusa una comprensione generale del diritto, nonché i requisiti di onorabilità in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 4, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - si intendono posseduti dalle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie che risultino anche iscritti nell'Elenco ministeriale dei mediatori.

Alla domanda deve essere allegato il regolamento adottato dall'organismo per il quale si richiede l'iscrizione, che deve risultare conforme alle prescrizioni di cui al Titolo II bis, Parte V, del Codice del consumo e all'Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com.

Gli organismi di negoziazione paritetica devono anche allegare il protocollo firmato dalle parti.

La domanda e le eventuali comunicazioni devono essere trasmesse, a pena di irricevibilità, esclusivamente via PEC all'indirizzo:
protocollo@pec.arera.it.

Sì. L'eventuale archiviazione o rigetto della domanda per mancanza di requisiti non osta alla riproposizione della domanda stessa, purché i requisiti mancanti siano pienamente soddisfatti.

L'organismo iscritto è tenuto a:

  • comunicare tempestivamente all'Autorità qualsiasi variazione nel possesso dei requisiti generali e specialistici, da parte dell'organismo medesimo e/o delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie;
  • trasmettere le informazioni di cui agli articoli 141-quater, comma 2, e 141-nonies, comma 4, del Codice del consumo (relazioni di attività) e quelle di cui all'articolo 3, comma 3.2, dell'Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com (elenco dei conciliatori in possesso di una valida formazione specialistica), secondo tempistiche e modalità stabilite dalla Direzione competente;
  • iscriversi nella piattaforma ODR, mediante la procedura informatica descritta nella email inviata dai competenti Uffici della Commissione Europea (controllare la casella di posta elettronica fornita a tal fine all'atto dell'iscrizione);
  • predisporre e mantenere aggiornato il sito web, garantendo la presenza, almeno, delle informazioni di cui all'articolo 141-quater, commi 1 e 2, del Codice del consumo, del regolamento che disciplina la procedura ADR, nonché del link elettronico alla piattaforma ODR (in fase di iscrizione, l'Organismo può comunicare l'impegno a predisporre o aggiornare il sito web entro una determinata data, decorrente dall'eventuale iscrizione in Elenco).

L'attività di vigilanza dell'Autorità sull'elenco ADR e sugli organismi iscritti si esplica nel caso di eventuali condotte assunte dall'organismo iscritto in elenco contrarie all'impianto normativo e regolatorio in materia di ADR (e ai regolamenti procedurali approvati) e/o nei casi in cui l'organismo non abbia mantenuto i requisiti previsti per l'iscrizione e/o qualora non abbia adempiuto agli obblighi di rendicontazione delle attività svolte e/o di formazione e aggiornamento dei propri conciliatori.

L'attività di vigilanza:

  • è attuata su segnalazione di chiunque abbia interesse o d'ufficio, mediante l'analisi delle relazioni di attività e la ricezione degli elenchi dei conciliatori in possesso della formazione specialistica, nonché per mezzo del monitoraggio dei contenuti dei siti web degli organismi oppure alla luce delle comunicazioni degli organismi medesimi in merito all'eventuale modifica delle informazioni rese in fase di iscrizione;

può culminare, se del caso, nella cancellazione dell'organismo dall'elenco, mediante un procedimento con garanzie di contraddittorio documentale e adeguate tempistiche per la correzione di quanto contestato, disciplinato dall'articolo 5 della Disciplina adottata dall'Autorità, in attuazione dell'articolo 141-decies, comma 4, del Codice del consumo.

La Direzione Advocacy Consumatori e Utenti cura la gestione dell'Elenco ADR dell'Autorità: consumatori@arera.it; 02.655.65.387-284.