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Comunicato stampa

Rateizzazione dei conguagli sulle bollette elettriche: nuove garanzie per i consumatori

Milano, 18 luglio 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha aggiornato la regolazione in materia di rateizzazione delle somme di conguaglio, eventualmente dovute dal consumatore per la fornitura di energia elettrica; si rafforza così la tutela degli interessi dei consumatori. La deliberazione, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it


L'Autorità, con questo provvedimento ha rafforzato e aggiornato le regole già in vigore in tema di rateizzazione che danno la facoltà al cliente finale, a fronte di bollette di conguaglio particolarmente onerose, di richiederne la rateizzazione. Sono infatti ancora frequenti le bollette elettriche che presentano conguagli; questi sono determinati contabilizzando i consumi effettivi (rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva), a saldo di bollette d'acconto su consumi stimati.

In particolare l'Autorità ha introdotto come garanzia aggiuntiva per i consumatori una disposizione circa il numero minimo di rate che l'esercente è tenuto ad accordare; tale numero di rate, comunque non inferiore a due, deve essere pari almeno al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio.

Inoltre è stato previsto il principio di non cumulabilità delle rate in una stessa bolletta e che la periodicità di pagamento sia conforme alla periodicità di fatturazione. Le rate di valore costante avranno cioè la stessa periodicità della fatturazione e su ciascuna bolletta potrà essere richiesto il pagamento di una sola rata.


Per preservare la possibilità del cliente e dell'esercente di individuare eventuali soluzioni più personalizzate, è fatta salva la facoltà delle parti di definire un diverso accordo.

Inoltre, ai clienti che alla data odierna hanno in corso un piano di rateizzazione concordato secondo la regolazione previgente (ai sensi dell'art. 13 della delibera n. 200/99) viene riconosciuta la facoltà di rinegoziare le condizioni di detto piano entro e non oltre il termine del 30 settembre 2006.


Il provvedimento è una risposta urgente ai numerosi reclami effettuati dai consumatori, nonché segnalazioni di associazioni dei consumatori, che hanno evidenziato l'intensificazione di casi in cui, a fronte di conguagli particolarmente onerosi per i clienti finali, questi ultimi hanno incontrato serie difficoltà a concordare con il proprio fornitore tempi di pagamento adeguati e sostenibili rispetto all'importo complessivo da corrispondere. E' infatti emerso che di norma l'esercente tende ad imporre al cliente la modalità di rateizzazione anche laddove conguagli elevati si generano non solo per la non accessibilità del misuratore, ma anche per cause legate a scelte operate dall'esercente su un più ampio piano organizzativo (ad es. sostituzione dei contatori tradizionali con i contatori telegestiti, riorganizzazioni degli archivi commerciali o dei sistemi informativi).


Le modificazioni introdotte riguardano le condizioni contrattuali minime ed inderogabili a beneficio dei clienti domestici e di quelli non domestici che, pur essendo già liberi di scegliere un nuovo fornitore, non si sono ancora avvalsi di tale facoltà.

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