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Comunicato stampa

Diffuso un documento di consultazione sul riconoscimento dei maggiori costi di produzione elettrica ad olio combustibile.

Milano, 23 giugno 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato un documento di consultazione avente per oggetto "Criteri e orientamenti per la determinazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile", sostenuti in occasione dell'emergenza gas del primo trimestre dell'anno 2006. Il documento è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it


In seguito alle condizioni di crisi nell'approvvigionamento di gas naturale - per il periodo 27 gennaio/31 marzo 2006 - il Decreto Legge 25 gennaio 2006, n. 19 (convertito in Legge 8 marzo 2006, n. 108), recante "Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale", ha imposto modifiche emergenziali alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile, con un duplice obiettivo: ridurre il consumo di gas naturale del settore elettrico; e garantire la sicurezza delle forniture di energia alle famiglie ed alle imprese.

Conformemente all'obiettivo di minimizzazione dei consumi di gas naturale nel periodo di crisi, la Legge n. 108/06 ha determinato modificazioni negli esiti del dispacciamento di merito economico nei mercati elettrici, che si sono concretizzate nell'accettazione di offerte presentate da unità di produzione che utilizzavano olio combustibile in luogo di offerte presentate da altre unità, in particolare da quelle che utilizzavano gas naturale.

La stessa Legge n. 108/06 ha quindi attribuito all'Autorità il compito a definire i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dagli operatori per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile.

Il documento dell'Autorità, pubblicato oggi, sottopone alla consultazione pubblica un metodo di calcolo finalizzato alla determinazione dei suddetti "maggiori costi"; essi saranno considerati quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, da coprirsi con gettiti rivenienti dalle tariffe.


Le unità di produzione alimentate ad olio combustibile ammesse al meccanismo di reintegrazione dei maggiori costi possono essere classificate nelle seguenti tipologie:

  1. unità di produzione dual-fuel (olio-gas), che hanno contribuito al risparmio di gas naturale spostando il proprio mix di combustibile verso l'olio combustibile, grazie alla deroga ai limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa;
  2. unità di produzione ad olio già in esercizio, cha hanno contribuito al risparmio di gas massimizzando la propria produzione, altrimenti non massimizzata per motivi economici (impianti meno competitivi rispetto ai cicli combinati alimentati a gas naturale);
  3. unità di produzione ad olio combustibile disponibili, ma non in esercizio per mancanza di autorizzazione, che sono state autorizzate a entrare in servizio a seguito della Legge n. 108/06.

Per le unità di produzione di cui alla lettera a), la riduzione dei consumi di gas è stata perseguita, oltre che con l'imposizione dei vincoli sopra citati in relazione alle offerte presentate, anche imponendo l'utilizzo di olio combustibile in luogo di gas per la produzione di energia elettrica (sostituzione di combustibile). Sia per tali unità che per le unità di cui alla lettera c) l'intervento ha introdotto, quando necessario, anche deroghe quantitative ai valori limite ordinari di emissioni in atmosfera per alcune centrali termoelettriche.


I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 23 luglio 2006, al fine di consentire l'assunzione delle necessarie decisioni entro la pausa estiva.

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