Comunicato stampa
Gas naturale: approvati i criteri per la definizione delle tariffe di stoccaggio per il periodo apr. 2006 - mar. 2010
Milano, 4 marzo 2006
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato i criteri per la
definizione delle tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il
secondo periodo regolatorio (1 aprile 2006 - 31 marzo 2010), in un quadro di
armonizzazione della regolazione tariffaria dei servizi di pubblica utilità. Il
provvedimento è disponibile sul sito www.autorita.energia.it
Stogit Spa ed Edison Stoccaggio Spa dovranno ora definire le prestazioni che
saranno in grado di assicurare, nonché i costi ad esse sottostanti. Sulla base
dei dati trasmessi l'Autorità provvederà a pubblicare i corrispettivi tariffari
unici definiti a livello nazionale.
Le decisioni dell'Autorità sono conseguenti alle esigenze di modifica e
integrazione emerse nel primo periodo di regolazione, e agli esiti delle
consultazioni svolte sui documenti di proposta pubblicati il 14 dicembre 2005 e
il 22 febbraio 2006.
Per la determinazione dei livelli tariffari sono sostanzialmente confermati i
meccanismi già in vigore negli scorsi 4 anni, ed è stato definito un tasso di
remunerazione del capitale investito pari al 7,1 % reale pre-tasse.
Aspetti significativi del provvedimento sono finalizzati alla realizzazione di
nuova capacità di stoccaggio, soprattutto di capacità di punta di erogazione, in
modo che tali investimenti diventino prioritari nei piani di sviluppo delle
società di stoccaggio e favoriscano l'ampliamento, nel più breve tempo
possibile, delle disponibilità di stoccaggio a garanzia della sicurezza del
sistema nazionale del gas.
I nuovi investimenti vengono infatti incentivati prevedendo il riconoscimento di
un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale
esistente al termine dell'esercizio 2005, e per una durata superiore al periodo
di regolazione. Sia l'incremento del tasso di remunerazione sia la durata sono
differenziati in funzione delle diverse tipologie di investimento: per gli
investimenti strutturali, mirati alla realizzazione di nuovi giacimenti di
stoccaggio, la maggiorazione del tasso è pari al 4% per 16 anni; per quelli
destinati al potenziamento ed allo sviluppo degli stoccaggi già in esercizio, la
maggiorazione del tasso è pari al 4% per 8 anni. La remunerazione, e la relativa
quota ammortamento, dei nuovi investimenti effettuati è prevista
indipendentemente dai volumi movimentati.
La nuova disciplina regola i servizi di stoccaggio, ed inoltre introduce:
- una tariffa unica nazionale per favorire l'incontro di domanda e offerta anche per i servizi più onerosi;
- un meccanismo di perequazione per il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa in modo da fornire adeguati incentivi al potenziamento delle infrastrutture esistenti e allo sviluppo dei nuovi giacimenti di stoccaggio;
- l'introduzione di un conferimento della capacità di punta di iniezione per favorire una più efficiente gestione;
- la revisione delle modalità di conferimento delle disponibilità di punta di erogazione al fine di incentivare comportamenti più rispettosi delle esigenze dei clienti finali, soprattutto del settore domestico.
Con riferimento alla struttura tariffaria, alla luce dell'esperienza
maturata, si è proceduto alla ripartizione dei ricavi in due quote, una relativa
ai corrispettivi di impegno di capacità di stoccaggio, soggetta a garanzia, e
l'altra relativa ai corrispettivi variabili applicati all'energia movimentata
nel periodo. Tale ripartizione consente:
- la copertura all'impresa di stoccaggio di una quota prevalente dei ricavi;
- di incentivare il più elevato utilizzo delle infrastrutture lasciando alle imprese di stoccaggio i maggiori ricavi derivanti dall'espansione dei quantitativi movimentati.
La piattaforma tariffaria predisposta dall'Autorità sarà aggiornata
annualmente applicando il recupero di produttività (price cap) al corrispettivo
unitario variabile ed alla quota ammortamento; si procederà pure al ricalcolo
annuale della quota riferita alla remunerazione del capitale investito netto,
tenuto conto del deflatore degli investimenti fissi lordi e delle durate
convenzionali relative alle categorie di cespiti.