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Comunicato stampa

Gas naturale: approvati i criteri per la definizione delle tariffe di stoccaggio per il periodo apr. 2006 - mar. 2010

Milano, 4 marzo 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato i criteri per la

definizione delle tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il

secondo periodo regolatorio (1 aprile 2006 - 31 marzo 2010), in un quadro di

armonizzazione della regolazione tariffaria dei servizi di pubblica utilità. Il

provvedimento è disponibile sul sito www.autorita.energia.it


Stogit Spa ed Edison Stoccaggio Spa dovranno ora definire le prestazioni che

saranno in grado di assicurare, nonché i costi ad esse sottostanti. Sulla base

dei dati trasmessi l'Autorità provvederà a pubblicare i corrispettivi tariffari

unici definiti a livello nazionale.


Le decisioni dell'Autorità sono conseguenti alle esigenze di modifica e

integrazione emerse nel primo periodo di regolazione, e agli esiti delle

consultazioni svolte sui documenti di proposta pubblicati il 14 dicembre 2005 e

il 22 febbraio 2006.

Per la determinazione dei livelli tariffari sono sostanzialmente confermati i

meccanismi già in vigore negli scorsi 4 anni, ed è stato definito un tasso di

remunerazione del capitale investito pari al 7,1 % reale pre-tasse.

Aspetti significativi del provvedimento sono finalizzati alla realizzazione di

nuova capacità di stoccaggio, soprattutto di capacità di punta di erogazione, in

modo che tali investimenti diventino prioritari nei piani di sviluppo delle

società di stoccaggio e favoriscano l'ampliamento, nel più breve tempo

possibile, delle disponibilità di stoccaggio a garanzia della sicurezza del

sistema nazionale del gas.

I nuovi investimenti vengono infatti incentivati prevedendo il riconoscimento di

un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale

esistente al termine dell'esercizio 2005, e per una durata superiore al periodo

di regolazione. Sia l'incremento del tasso di remunerazione sia la durata sono

differenziati in funzione delle diverse tipologie di investimento: per gli

investimenti strutturali, mirati alla realizzazione di nuovi giacimenti di

stoccaggio, la maggiorazione del tasso è pari al 4% per 16 anni; per quelli

destinati al potenziamento ed allo sviluppo degli stoccaggi già in esercizio, la

maggiorazione del tasso è pari al 4% per 8 anni. La remunerazione, e la relativa

quota ammortamento, dei nuovi investimenti effettuati è prevista

indipendentemente dai volumi movimentati.


La nuova disciplina regola i servizi di stoccaggio, ed inoltre introduce:

  • una tariffa unica nazionale per favorire l'incontro di domanda e offerta anche per i servizi più onerosi;
  • un meccanismo di perequazione per il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa in modo da fornire adeguati incentivi al potenziamento delle infrastrutture esistenti e allo sviluppo dei nuovi giacimenti di stoccaggio;
  • l'introduzione di un conferimento della capacità di punta di iniezione per favorire una più efficiente gestione;
  • la revisione delle modalità di conferimento delle disponibilità di punta di erogazione al fine di incentivare comportamenti più rispettosi delle esigenze dei clienti finali, soprattutto del settore domestico.

Con riferimento alla struttura tariffaria, alla luce dell'esperienza

maturata, si è proceduto alla ripartizione dei ricavi in due quote, una relativa

ai corrispettivi di impegno di capacità di stoccaggio, soggetta a garanzia, e

l'altra relativa ai corrispettivi variabili applicati all'energia movimentata

nel periodo. Tale ripartizione consente:

  • la copertura all'impresa di stoccaggio di una quota prevalente dei ricavi;
  • di incentivare il più elevato utilizzo delle infrastrutture lasciando alle imprese di stoccaggio i maggiori ricavi derivanti dall'espansione dei quantitativi movimentati.

La piattaforma tariffaria predisposta dall'Autorità sarà aggiornata

annualmente applicando il recupero di produttività (price cap) al corrispettivo

unitario variabile ed alla quota ammortamento; si procederà pure al ricalcolo

annuale della quota riferita alla remunerazione del capitale investito netto,

tenuto conto del deflatore degli investimenti fissi lordi e delle durate

convenzionali relative alle categorie di cespiti.

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