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Comunicato stampa

Tariffa gas naturale: ricorso dell'Autorità contro la sospensione della tariffa 1° trimestre 2006, ordinata dal T.A.R.

Milano, 3 febbraio 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fatto ricorso

contro l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (del

31 gennaio 2006, n. 275/06) che ha sospeso "a termine" gli effetti della

deliberazione dell'Autorità (del 29 dicembre 2005,

n. 298/05) recante

l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il

primo trimestre 2006. Il provvedimento è disponibile sul sito

www.autorita.energia.it

L'ordinanza di

sospensiva del T.A.R. Lombardia interviene in pendenza della sospensione della

propria sentenza di annullamento della delibera del 29 dicembre 2004

n. 248/04 da parte del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di

Stato aveva infatti sospeso tale sentenza considerato "il danno" "anche per

l'interesse generale" che tale annullamento avrebbe generato, comportando in

particolare per i consumatori un significativo aumento della tariffa del gas a

decorrere dal 1° gennaio di quest'anno.

La delibera n.298/05,

infatti, aggiorna le condizioni economiche di fornitura sulla base della

precedente delibera dell'Autorità n. 248/04 che modificava il precedente

meccanismo di indicizzazione della componente "materia prima gas", integrando la

formula di aggiornamento trimestrale in modo da attenuare l'incidenza delle

quotazioni dei prodotti petroliferi sui prezzi di riferimento del gas per i

clienti finali.

Il Tar

Lombardia, in particolare, ha disposto la sospensione degli effetti della

deliberazione n. 298/05 "sino alla prima camera di consiglio utile, successiva

alla pubblicazione del dispositivo emesso sulla decisione che il Consiglio di

Stato verrà a pronunciare" sull'appello, proposto dall'Autorità, avverso la

sentenza di annullamento della deliberazione n. 248/04.

Peraltro, la

discussione del citato appello al Consiglio di Stato è stata fissata per il 14

febbraio p.v., con la conseguenza che la relativa decisione dovrebbe intervenire

prima delle prossime fatturazioni delle società di vendita, previste a fine

mese.

Per tale data,

pertanto, qualora l'appello dell'Autorità venga accolto, si consoliderà un

quadro certo e definitivo, costituito dalla deliberazione n. 248/04 e dai

provvedimenti adottati in attuazione delle previsioni in essa contenute,

compresa la delibera 298/05.

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