Comunicato stampa
Rafforzata la tutela dei consumatori: nuove garanzie sulla qualità del gas naturale fornito ai clienti finali
Milano, 7 settembre 2005
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito nuove norme generali
a garanzia della qualità del gas naturale, rafforzando la tutela dei clienti
finali. Il provvedimento è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.
Le disposizioni dell'Autorità obbligano le imprese coinvolte nella gestione
fisica del gas (attività di trasporto, di importazione, di Gnl, di produzione,
di stoccaggio, nonché i proprietari degli apparati di misura della qualità del
gas utilizzati dal servizio di trasporto) a rispettare più severi criteri sulla
qualità del gas. Le nuove disposizioni generali rafforzano le norme di garanzia
già in vigore, che sono presenti nei codici di trasporto; le nuove garanzie sono
predisposte in previsione dall'aumento della variabilità della qualità del gas
naturale, derivante nell'immediato futuro dall'avvio di nuovi terminali Gnl e
dall'importazione di gas naturale dall'estero attraverso nuovi gasdotti.
Il provvedimento prescrive la misura del potere calorifico superiore (PCS),
che rappresenta il contenuto energetico del gas venduto ai clienti finali. Il
suo rispetto fa sì che il consumatore paghi sempre il vero valore dell'energia
che consuma. L'Autorità ha anche definito altri 9 parametri di qualità del gas,
misurabili sia nei punti di importazione sia all'interno delle reti di
trasporto, tramite apparati di misura dotati di gascromatografo.
Viene inoltre sancito il divieto di immissione nella rete di trasporto di gas
fuori specifica o comunque in grado di arrecare danni agli utenti del servizio;
per i soggetti che non rispettassero tale divieto, oltre all'eventuale
irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità, sono previsti obblighi di
informazione tempestiva agli utenti del servizio coinvolti.
All'impresa di trasporto è attribuita la responsabilità della misura e del
controllo dei parametri di qualità del gas, in modo che la misura sia affidabile
e tempestiva; inoltre gli apparati di misura devono essere resi accessibili per
eventuali controlli da parte dell'Autorità. Ciò vale anche per i proprietari dei
sistemi di misura, nel caso essi siano diversi da un'impresa di trasporto.
Le disposizioni generali emanate dall'Autorità fissano livelli generali di
disponibilità della misura del PCS e metodi di stima della misura nel caso in
cui essa sia indisponibile; i clienti devono essere informati delle misure
stimate, fermo restando l'obbligo dell'impresa di trasporto di ripristinare la
misura entro il tempo massimo di 15 giorni successivi all'inizio della
indisponibilità della misura.
L'Autorità ha attribuito fin dall'inizio della sua attività grande importanza
alla corretta misura del potere calorifico superiore (PCS) e dei parametri di
qualità del gas fornito ai clienti finali, imponendo a tutti i soggetti (imprese
di trasporto, di stoccaggio, di distribuzione, di vendita all'ingrosso e al
dettaglio del gas) di fatturare il gas in modo proporzionale al valore effettivo
del PCS.
L'Autorità ha anche disposto nel periodo 2004-2006 controlli in campo per
verificare l'effettiva qualità del gas venduto ai clienti finali.