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Comunicato stampa

Rafforzata la tutela dei consumatori: nuove garanzie sulla qualità del gas naturale fornito ai clienti finali

Milano, 7 settembre 2005

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito nuove norme generali

a garanzia della qualità del gas naturale, rafforzando la tutela dei clienti

finali. Il provvedimento è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.

Le disposizioni dell'Autorità obbligano le imprese coinvolte nella gestione

fisica del gas (attività di trasporto, di importazione, di Gnl, di produzione,

di stoccaggio, nonché i proprietari degli apparati di misura della qualità del

gas utilizzati dal servizio di trasporto) a rispettare più severi criteri sulla

qualità del gas. Le nuove disposizioni generali rafforzano le norme di garanzia

già in vigore, che sono presenti nei codici di trasporto; le nuove garanzie sono

predisposte in previsione dall'aumento della variabilità della qualità del gas

naturale, derivante nell'immediato futuro dall'avvio di nuovi terminali Gnl e

dall'importazione di gas naturale dall'estero attraverso nuovi gasdotti.

Il provvedimento prescrive la misura del potere calorifico superiore (PCS),

che rappresenta il contenuto energetico del gas venduto ai clienti finali. Il

suo rispetto fa sì che il consumatore paghi sempre il vero valore dell'energia

che consuma. L'Autorità ha anche definito altri 9 parametri di qualità del gas,

misurabili sia nei punti di importazione sia all'interno delle reti di

trasporto, tramite apparati di misura dotati di gascromatografo.

Viene inoltre sancito il divieto di immissione nella rete di trasporto di gas

fuori specifica o comunque in grado di arrecare danni agli utenti del servizio;

per i soggetti che non rispettassero tale divieto, oltre all'eventuale

irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità, sono previsti obblighi di

informazione tempestiva agli utenti del servizio coinvolti.

All'impresa di trasporto è attribuita la responsabilità della misura e del

controllo dei parametri di qualità del gas, in modo che la misura sia affidabile

e tempestiva; inoltre gli apparati di misura devono essere resi accessibili per

eventuali controlli da parte dell'Autorità. Ciò vale anche per i proprietari dei

sistemi di misura, nel caso essi siano diversi da un'impresa di trasporto.

 

Le disposizioni generali emanate dall'Autorità fissano livelli generali di

disponibilità della misura del PCS e metodi di stima della misura nel caso in

cui essa sia indisponibile; i clienti devono essere informati delle misure

stimate, fermo restando l'obbligo dell'impresa di trasporto di ripristinare la

misura entro il tempo massimo di 15 giorni successivi all'inizio della

indisponibilità della misura.

L'Autorità ha attribuito fin dall'inizio della sua attività grande importanza

alla corretta misura del potere calorifico superiore (PCS) e dei parametri di

qualità del gas fornito ai clienti finali, imponendo a tutti i soggetti (imprese

di trasporto, di stoccaggio, di distribuzione, di vendita all'ingrosso e al

dettaglio del gas) di fatturare il gas in modo proporzionale al valore effettivo

del PCS.

L'Autorità ha anche disposto nel periodo 2004-2006 controlli in campo per

verificare l'effettiva qualità del gas venduto ai clienti finali.

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