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Comunicato stampa

Avviata la nuova campagna di controllo della sicurezza sugli impianti a gas decisa dall'Autorità.

Milano, 15 ottobre 2004

Avviata la nuova campagna per controllare la sicurezza degli impianti a gas

nelle case, in conformità al regolamento emanato lo scorso 18 marzo

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Dal 1° ottobre è iniziata la

prima fase di attuazione della campagna: riguarda gli allacci di impianti di

utenza nuovi e i distributori con più di 5.000 clienti finali. Dal 1° ottobre

2005 il regolamento si applicherà anche agli impianti modificati e riattivati,

e dal 1° ottobre 2006 a tutti i restanti impianti a gas.

Il regolamento prevede che il distributore di gas (sia esso un'azienda

pubblica o privata o il Comune che gestisce direttamente la rete di

distribuzione) attivi la fornitura di gas soltanto dietro presentazione di una

dettagliata documentazione rilasciata dall'installatore che comprovi la

realizzazione dell'impianto di utenza in conformità alla legislazione e alle

norme tecniche vigenti. Il controllo sulla documentazione da parte del

distributore non era richiesto dalla precedente normativa, e costituisce quindi

una garanzia aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legislazione

vigente in tema di sicurezza, che rimane pertanto confermata; in particolare,

rimangono confermati tutti gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza in

capo al distributore, definito dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

come gestore di un pubblico servizio.

Nel caso in cui l'accertamento della documentazione abbia esito negativo, il

distributore non potrà fornire il gas al nuovo cliente fintanto che perdurerà

la non-conformità riscontrata. Al fine di evitare potenziali situazioni di

conflitto di interesse, l'accertatore incaricato dal distributore per la

verifica della documentazione non può essere stato progettista, installatore,

proprietario o conduttore dell'impianto di utenza, né amministratore

dell'immobile in cui è ubicato l'impianto.

Fino al 31 marzo 2005 é possibile adottare una procedura semplificata, in

base alla quale l'attivazione della fornitura di gas potrà essere effettuata

dopo la presentazione, da parte del cliente che richiede la fornitura, di uno

specifico modulo (Allegato E al regolamento), compilato e sottoscritto

dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza. I distributori di gas,

nel caso in cui non intendano adottare la procedura semplificata, sono tenuti a

comunicarlo nel proprio sito internet o in un sito ad esso collegato; in tal

caso devono rendere disponibili in tale sito, con un anticipo di almeno 30

giorni, i moduli da compilare per gli accertamenti e il recapito a cui il

cliente che richiede la fornitura deve fare pervenire la documentazione da

sottoporre ad accertamento.

I venditori di gas pubblicano nel proprio sito internet un'informativa sulle

modalità applicative del regolamento emanato dall'Autorità; inoltre dovranno

fornire almeno una volta all'anno ai propri clienti, in accompagnamento alle

bollette, informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi agli

impianti di utenza.

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