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Comunicato stampa

Nuove procedure e modalità di accertamento per la sicurezza degli impianti del gas nelle case. Previsti 6 milioni di controlli nei prossimi 5 anni sulla documentazione già disponibile

Previsti 6 milioni di controlli nei prossimi 5 anni sulla documentazione già disponibile

Milano, 19 marzo 2004

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato

un regolamento che dispone nuove procedure e modalità per gli accertamenti

sulla sicurezza degli impianti domestici di gas (tubazioni, canne fumarie, fori

di aerazione) che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani

cottura e altre apparecchiature di utilizzo. Il regolamento, che riguarda gli

impianti funzionanti con tutti i gas distribuiti a mezzo di reti

(prevalentemente metano e gas di petrolio liquefatto, gpl), è disponibile sul

sito dell'Autorità www.autorita.energia.it

La prima fase di attuazione del regolamento porterà gradualmente, nell'arco

dei prossimi 5 anni, all'accertamento della corretta installazione e

funzionamento degli impianti per più di 6 milioni di famiglie attraverso

l'acquisizione e l'analisi della documentazione redatta dagli installatori in

base alle leggi vigenti, valorizzando le informazioni già disponibili ed

evitando la produzione di ulteriore documentazione. In alcuni casi (circa il 5

per mille del totale) all'analisi della documentazione seguiranno verifiche in

loco degli impianti, senza però introdurre duplicazioni rispetto alle verifiche

oggi già previste. Infatti, anche queste verifiche sono affidate dal

regolamento dell'Autorità ai Comuni, che insieme alle Province sono già

investite per legge di compiti connessi. Il provvedimento dell'Autorità

costituisce quindi anche una opportunità per gli Enti locali ai fini della

razionalizzazione dei propri compiti e lo sviluppo di sinergie in materia di

sicurezza, risparmio energetico e controllo dell'inquinamento. I Comuni saranno

dotati delle necessarie risorse economiche per lo svolgimento di quanto previsto

dal provvedimento dell'Autorità.

L'Autorità ha attribuito alle società di distribuzione del gas il compito

dello svolgimento dei controlli sulla documentazione relativa agli impianti. Per

ogni impianto nuovo o modificato il distributore di gas verificherà, con

proprio personale o con professionisti esterni, che la documentazione

(dichiarazione di conformità) di cui deve essere dotato per legge l'impianto

sia esistente e conforme alla normativa in tema di sicurezza. Per gli impianti

già in servizio, che potenzialmente presentano i maggiori problemi dal punto di

vista della sicurezza e attualmente non sono sottoposti a controlli sistematici

dello stato di sicuro funzionamento, dal primo ottobre 2006 sarà attivata dal

distributore una progressiva acquisizione da parte del consumatore finale della

documentazione attestante la sicurezza; la richiesta interesserà ogni anno a

rotazione circa il 5% delle famiglie. Il regolamento individua i criteri

essenziali per definire sicuri, ai fini della pubblica incolumità, gli impianti

già in funzione, confermando ed estendendo ruolo e responsabilità degli

installatori.

Il provvedimento dell'Autorità si pone l'obiettivo di garantire e promuovere

la sicurezza del servizio del gas: infatti, sia pur in costante calo dal 1995,

gli incidenti direttamente riconducibili a malfunzionamenti degli impianti

costituiscono ancora un fenomeno che richiede una stretta sorveglianza. Negli

ultimi 5 anni per cui sono disponibili i dati gli incidenti sono stati 191 con

33 vittime nel 1998, 142 con 32 vittime nel 1999, 113 con 22 vittime nel 2000,

105 con 41 vittime nel 2001, 120 con 19 vittime nel 2002.

L'analisi ha evidenziato che le cause più ricorrenti degli incidenti negli

ultimi anni sono state: l'inefficienza delle canne fumarie; la ventilazione non

idonea dei locali; lo stato di manutenzione di apparecchi precario o non

conforme alle norme di legge; l'insufficiente cubatura o la non idoneità dei

locali dove sono installati gli apparecchi.

Il regolamento ha tenuto ampiamente conto delle osservazioni pervenute sul

documento per la consultazione dalle associazioni dei consumatori, dalle

associazioni di categoria (in particolare distributori, installatori,

manutentori), dalle associazioni tecniche, dagli enti normatori e altri soggetti

interessati. L'Autorità ha anche condiviso l'esigenza di attribuire ai

distributori di gas compiti tali da evitare lo sfruttamento dei vantaggi ad essi

derivanti dallo svolgimento di attività di servizio pubblico in regime di

esclusiva.

Ai fini di una eguale tutela di tutti i clienti finali del gas, secondo

quanto previsto dalla legge n. 481/95, l'Autorità ha stabilito che il

regolamento si applica a tutti i tipi di gas distribuiti a rete e a tutti gli

impianti di utenza (con esclusione di quelli destinati esclusivamente per usi

industriali ed artigianali), compresi gli impianti di utenza in servizio, che

potenzialmente presentano i maggiori problemi dal punto di vista della

sicurezza. La nuova disciplina entrerà in vigore gradualmente in modo da

assicurare a tutti i soggetti i tempi necessari per una adeguata preparazione,

condizione necessaria per la sua piena attuazione; il regolamento prevede

quindi: dall'1 ottobre 2004 accertamenti per i nuovi allacci, dall'1 ottobre

2005 accertamenti per impianti di utenza riattivati e modificati, dall'1 ottobre

2006 accertamenti sugli impianti in servizio.

Il costo degli accertamenti su impianti modificati e in servizio e delle

verifiche effettuate dai Comuni verranno remunerati nella tariffa di

distribuzione del gas a partire dal 2006 con un costo massimo di poco più di 2

euro all'anno per cliente finale.

L'Autorità pubblicherà annualmente un rapporto sullo stato di attuazione

del regolamento dando conto del numero delle verifiche e delle ispezioni

effettuate e dei suoi risultati.

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