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Comunicato stampa

Criteri per la definizione delle tariffe di trasporto del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di rigassificazione

Milano, 5 giugno 2001

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha

deliberato i criteri con cui le imprese di trasporto e dispacciamento del gas

naturale già attive (Snam, Edison Gas, Tmpc, Sgm) e quelle che vorranno entrare

nel mercato, calcoleranno le tariffe relative al trasporto e dispacciamento

sulla rete nazionale e sulle reti regionali.

La rete nazionale (8.200 km circa) è stata definita con

decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000 ed è composta dalle

grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti

di immissione, dagli stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le reti

regionali, sempre in alta pressione (circa 21.000 km), hanno carattere

prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti

locali di distribuzione.

Le tariffe che saranno determinate dalle imprese di trasporto

dovranno essere sottoposte all'Autorità che, prima di approvarle, ne

verificherà la rispondenza ai criteri e ai vincoli stabiliti. La tariffa di

trasporto si applica ai clienti del mercato liberalizzato, circa 11.000 di cui

3200 tra industrie e centrali termoelettriche allacciate in alta pressione che

consumano più di 200 mila metri cubi di gas all'anno, a quanti svolgeranno

attività di trasporto per conto terzi ("shippers") e ai circa 700

distributori locali. Per i clienti idonei allacciati alle reti di distribuzione

locale la tariffa di trasporto si integra con la tariffa di distribuzione già

definita dall'Autorità nel dicembre 2000.

Il provvedimento dell'Autorità completa tutta la

tariffazione relativa al trasporto su reti, siano esse in alta, media e bassa

pressione, sostituendo il precedente accordo tra Snam e Assomineraria, nonché

gli accordi di vettoriamento negoziati direttamente tra le parti. La nuova

tariffa di trasporto, che entrerà in vigore il prossimo primo ottobre (inizio

del nuovo anno termico: primo ottobre 2001-30 settembre 2002) sarà applicata

retroattivamente dal primo giugno 2000, come previsto dal decreto legislativo di

liberalizzazione del mercato del gas. I conguagli saranno applicati ai contratti

stipulati in questo periodo.

La tariffa di trasporto, definita sulla rete nazionale

"entry-exit", è basata su corrispettivi per la capacità impegnata

all'entrata dei gasdotti (alla frontiera, ai giacimenti e agli stoccaggi) e

per la capacità impegnata nei punti di interconnessione con le reti regionali

(aggregati in quindici zone) e su un corrispettivo per la capacità impegnata

sulla rete regionale, calcolato a "francobollo" con sconti per chi ha

il punto di prelievo a meno di 15 km dal nodo di uscita dalla rete regionale. A

questi corrispettivi per capacità impegnata si affianca un corripettivo

variabile a seconda dei metri cubi di gas movimentati.

Questa struttura tariffaria riconosce con più correttezza

rispetto alle tariffe basate sulla sola distanza i costi legati sia alla

capacità ("capacity"), che è prenotata alla punta ma non utilizzata

in tutte le ore del giorno, sia ai volumi effettivamente trasportati

("commodity"). Il rapporto tra corrispettivi di capacità e

corrispettivi per volumi trasportati è rispettivamente del 70% e 30%. Quest'ultimo

valore ha lo scopo di stimolare l'imprenditorialità delle aziende di

trasporto cui sono assicurati maggiori ricavi in ragione dei volumi trasportati,

ed al contempo riduce il rischio di sottoutilizzazione dei gasdotti.

Sempre con l'obiettivo di sviluppare l'attività di

trasporto, a fronte di una previsione di crescita dei consumi di gas del 3-5%

all'anno nel prossimo decennio e dei nuovi usi determinati dall'innovazione

tecnologica, la struttura tariffaria prevede meccanismi incentivanti i nuovi

investimenti infrastrutturali riconoscendo per sei anni uno specifico

corrispettivo legato alla loro effettiva realizzazione e l'esenzione dai

recuperi prefissati di produttività.

Il rendimento riconosciuto al capitale investito netto

(investimenti depurati da ammortamenti e da contributi pubblici) è stato

fissato dall'Autorità al 7,94%; nel caso dell'impresa maggiore il capitale

investito netto è stimato, sulla base dei dati di bilancio, in circa 18 mila

200 miliardi di lire. L'Autorità ha calcolato questo valore utilizzando il

criterio del costo storico rivalutato relativo alla realizzazione delle

infratrutture (gasdotti, centrali di compressione e di spinta e altre strutture

di supporto) e riconosciuto i costi operativi (2,5% del capitale lordo) e gli

ammortamenti economici-tecnici (2,2%).

La piattaforma tariffaria predisposta dall'Autorità

resterà in vigore per quattro anni (primo periodo regolatorio) e sarà

aggiornata annualmente con un price cap applicato in parte ai vincoli sui ricavi

delle imprese e in parte ai corrispettivi relativi ai volumi trasportati. Il

price cap determinerà una riduzione annua delle tariffe di trasporto, al netto

dell'inflazione, dell'ordine del 4,5%. Al termine del periodo di

regolazione, quando si provvederà a ricalcolare tutti costi del servizio di

trasporto e dispacciamento (ribassamento tariffario), il 50% delle eventuali

maggiori riduzioni dei costi saranno lasciate alle imprese, l'altro 50% metà

andrà a riduzione delle tariffe.

 

Rigassificazione. Per la definizione della tariffa per l'utilizzo

degli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasportato con

metaniere, oggi l'unico impianto funzionante è quello di Panigaglia, è stata

seguita la stessa metodologia di calcolo utilizzata per le tariffe di trasporto,

prevedendo una remunerazione degli investimenti del 9,15%. Il maggiore tasso di

rendimento applicato all'attività di rigassificazione rispetto a quello per l'attività

di trasporto è motivato dal maggior rischio che tale attività comporta. Per lo

stesso motivo, ma anche per incentivare in Italia la realizzazione di nuovi

impianti di rigassificazione, il price cap è stato fissato al 2%.

 

Accesso alle reti. L'Autorità ha definito anche le

modalità transitorie di accesso al servizio, che nell'attesa di una più

precisa definizione mediante i codici di rete, garantiscono l'accesso in

condizioni eque e non discriminatorie, prevenendo abusi di posizione dominate

nell'allocazione delle capacità e garantendo lo sviluppo della concorrenza. I

fornitori saranno tenuti al bilanciamento giornaliero del gas immesso e

prelevato dalle reti, con un'ampia tolleranza (15%) liquidabile su base

mensile.

 

Trasparenza tariffaria. La definizione delle tariffe di

trasporto e rigassificazione dà trasparenza al mercato del gas e permette agli

operatori di compiere le proprie scelte imprenditoriali in base a dati certi di

costo. Prima dell'avvio della riforma delle tariffe era noto solo il costo

finale per gli utenti vincolati mentre per le singole attività, come quella del

trasporto in alta pressione, il prezzo era lasciato alla contrattazione tra le

parti, una delle quali operava in posizione di sostanziale monopolio. In questi

anni l'Autorità ha definito il costo della materia prima (aggiornato ogni due

mesi sulla base dell'andamento dei prezzi internazionali), la tariffa per l'attività

di distribuzione sulle reti locali e per la fornitura agli utenti vincolati.

Restano ancora da definire le tariffe per l'attività di stoccaggio e per l'attività

di commercializzazione per i clienti allacciati ai gasdotti in alta pressione.

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