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Comunicato stampa

Varata la riforma dei contratti del gas

Milano, 5 dicembre 2001

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha riformato i contratti di

vendita del gas stabilendo condizioni minime non derogabili valide sull'intero

territorio nazionale. Con questo intervento l'Autorità uniforma a favore dei 15

milioni di consumatori del gas la miriade di condizioni contrattuali attualmente

in vigore, definite unilateralmente dai 730 distributori o concessionari

comunali. I nuovi diritti vengono automaticamente inseriti nei contratti

preesistenti e saranno tutti in vigore entro marzo prossimo. La

delibera dell'Autorità è disponibile sul sito www.autorita.energia.it e sarà

pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

La direttiva dell'Autorità si applica a tutti i clienti vincolati, che non

hanno la possibilità di scegliere il proprio fornitore e ai clienti liberi che,

pur potendo, non scelgono di accedere al mercato libero. Esse dovranno inoltre

essere obbligatoriamente proposte dai venditori ai clienti del mercato libero,

che restano comunque liberi di concordare altre clausole; quelle stabilite

dall'Autorità costituiscono condizioni minime che possono sempre essere

migliorate da parte del gestore del servizio. Le principali innovazioni

riguardano:

Depositi cauzionali: all'atto della stipulazione del contratto non

può più essere richiesto il versamento di un anticipo ma esclusivamente un

deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. L'Autorità ha

inoltre stabilito il valore massimo del deposito cauzionale, differenziato sulla

base del consumo del cliente. Al cliente saranno corrisposti gli interessi

relativi al deposito cauzionale e dovrà essere restituito il deposito stesso

entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di fornitura. Per i

clienti con consumi fino a 5000 mc/anno il deposito cauzionale non è dovuto in

caso di domiciliazione bancaria o postale delle bollette; sarà quindi

restituito a quanti lo hanno già versato.

Lettura del contatore: la frequenza minima di lettura dei contatori

viene fissata dall'Autorità e varia a seconda dei consumi medi annui del

cliente: da un minimo di una volta l'anno ad un massimo di una volta al mese per

consumi molto alti. Le imprese dovranno inoltre mettere a disposizione del

cliente un sistema di autolettura oppure leggere più frequentemente i consumi.

In caso di mancata lettura di contatori collocati in luoghi pienamente

accessibili sono previsti indennizzi a favore dei clienti interessati.

Rateizzazioni e interessi di mora: per bollette di conguaglio

particolarmente elevate, gli utenti potranno pagare a rate invece che in

un'unica soluzione; tale possibilità fino ad oggi era concessa solo da alcuni

fornitori. In caso di ritardato pagamento della bolletta verranno applicati

interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti

percentuali. Non sono ammesse altre forme di penali. Per i clienti abitualmente

"buoni pagatori", per i primi dieci giorni di ritardo nel pagamento è

previsto che venga applicato il solo interesse legale.

Distacco dei clienti morosi: i distacchi non possono essere effettuati nei

giorni festivi e prefestivi e in base a clausole contrattuali generiche; i

clienti morosi non possono essere distaccati quando il debito è uguale o

inferiore al deposito cauzionale versato. Gli esercenti multiservizio non

possono sospendere la fornitura agli utenti che non abbiano pagato altri

servizi. Prima della sospensione è comunque obbligatoria una comunicazione

scritta di preavviso.

Fatturazione e pagamento della bolletta: tra l'emissione della bolletta e la

scadenza ultima del pagamento dovranno sempre trascorrere almeno 20 giorni.

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