Comunicato stampa
Varata la riforma dei contratti del gas
Milano, 5 dicembre 2001
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha riformato i contratti di
vendita del gas stabilendo condizioni minime non derogabili valide sull'intero
territorio nazionale. Con questo intervento l'Autorità uniforma a favore dei 15
milioni di consumatori del gas la miriade di condizioni contrattuali attualmente
in vigore, definite unilateralmente dai 730 distributori o concessionari
comunali. I nuovi diritti vengono automaticamente inseriti nei contratti
preesistenti e saranno tutti in vigore entro marzo prossimo. La
delibera dell'Autorità è disponibile sul sito www.autorita.energia.it e sarà
pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
La direttiva dell'Autorità si applica a tutti i clienti vincolati, che non
hanno la possibilità di scegliere il proprio fornitore e ai clienti liberi che,
pur potendo, non scelgono di accedere al mercato libero. Esse dovranno inoltre
essere obbligatoriamente proposte dai venditori ai clienti del mercato libero,
che restano comunque liberi di concordare altre clausole; quelle stabilite
dall'Autorità costituiscono condizioni minime che possono sempre essere
migliorate da parte del gestore del servizio. Le principali innovazioni
riguardano:
Depositi cauzionali: all'atto della stipulazione del contratto non
può più essere richiesto il versamento di un anticipo ma esclusivamente un
deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. L'Autorità ha
inoltre stabilito il valore massimo del deposito cauzionale, differenziato sulla
base del consumo del cliente. Al cliente saranno corrisposti gli interessi
relativi al deposito cauzionale e dovrà essere restituito il deposito stesso
entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di fornitura. Per i
clienti con consumi fino a 5000 mc/anno il deposito cauzionale non è dovuto in
caso di domiciliazione bancaria o postale delle bollette; sarà quindi
restituito a quanti lo hanno già versato.
Lettura del contatore: la frequenza minima di lettura dei contatori
viene fissata dall'Autorità e varia a seconda dei consumi medi annui del
cliente: da un minimo di una volta l'anno ad un massimo di una volta al mese per
consumi molto alti. Le imprese dovranno inoltre mettere a disposizione del
cliente un sistema di autolettura oppure leggere più frequentemente i consumi.
In caso di mancata lettura di contatori collocati in luoghi pienamente
accessibili sono previsti indennizzi a favore dei clienti interessati.
Rateizzazioni e interessi di mora: per bollette di conguaglio
particolarmente elevate, gli utenti potranno pagare a rate invece che in
un'unica soluzione; tale possibilità fino ad oggi era concessa solo da alcuni
fornitori. In caso di ritardato pagamento della bolletta verranno applicati
interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti
percentuali. Non sono ammesse altre forme di penali. Per i clienti abitualmente
"buoni pagatori", per i primi dieci giorni di ritardo nel pagamento è
previsto che venga applicato il solo interesse legale.
Distacco dei clienti morosi: i distacchi non possono essere effettuati nei
giorni festivi e prefestivi e in base a clausole contrattuali generiche; i
clienti morosi non possono essere distaccati quando il debito è uguale o
inferiore al deposito cauzionale versato. Gli esercenti multiservizio non
possono sospendere la fornitura agli utenti che non abbiano pagato altri
servizi. Prima della sospensione è comunque obbligatoria una comunicazione
scritta di preavviso.
Fatturazione e pagamento della bolletta: tra l'emissione della bolletta e la
scadenza ultima del pagamento dovranno sempre trascorrere almeno 20 giorni.