Seguici su:






Comunicato stampa

Chiarimenti dell'Autorità sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale comunicate da Rete Gas Italia

Milano, 21 settembre 2001

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, rispondendo

a numerose richieste di chiarimento degli operatori, ha inserito nel sito

internet www.autorita.energia.it un

comunicato, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che chiarisce

il valore giuridico della proposta contrattuale formulata dalla società Rete

Gas Italia del gruppo Eni per l'accesso alle reti di trasporto del gas. Il

comunicato riassume la disciplina in vigore e delinea i prossimi interventi dell'Autorità

per dare un quadro certo di regole nella fase di avvio della liberalizzazione

del mercato. L'Autorità precisa che le disposizioni contenute nei prossimi

provvedimenti dovranno essere automaticamente inserite nei contratti in essere.

L'adozione dei provvedimenti dell'Autorità è preceduta da una ampia

consultazione pubblica oggi in corso. La proposta della società Rete Gas Italia

ha dunque un valore temporaneo.

Testo del comunicato: "L'articolo 24, comma 5, del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ( di seguito denominato: decreto

legislativo n. 164/00) prevede che entro tre mesi dalla pubblicazione della

delibera dell'Autorità che determina, tra l'altro, i criteri atti a garantire a

tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, le

imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema adottano il

proprio codice di rete.

Il medesimo articolo prevede che l'Autorità verifica la

conformità dei codici di rete ai criteri stabiliti nella sopraddetta delibera;

l'Autorità intende offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di

formulare osservazioni e proposte sui sopraddetti codici di rete.

L'Autorità con delibera 3 agosto 2000, n. 146/00, ha

disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui

all'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24,

comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo delle

attività di trasporto e dispacciamento, e dei terminali di Gnl, delle relative

tariffe e obblighi di definizione di criteri per la predisposizione del codice

di rete.

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il

gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito: deliberazione

n. 120/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del

27 giugno 2001, prevede criteri per la determinazione delle tariffe per il

trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali

di Gnl, nonché disposizioni urgenti in materia di conferimento di capacità e

corrispettivi per il bilanciamento del sistema.

La deliberazione n. 120/01 stabilisce modalità semplificate

e flessibili di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e di

rigassificazione di Gnl, nelle more dell'adozione dei codici di rete di cui

all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 ed in esito agli

elementi acquisiti a seguito della diffusione del documento per la consultazione

"Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento:

criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che

svolgono tali attività", approvato dall'Autorità in data 13 marzo 2001.

Sono in corso di definizione da parte dell'Autorità

provvedimenti per la determinazione dei criteri atti a garantire a tutti gli

utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima

imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo

dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei

soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che

detengono terminali di Gnl.

Sino all'esito del procedimento di cui al punto precedente, i

soggetti interessati possono definire rapporti commerciali aventi ad oggetto le

attività di trasporto e dispacciamento del gas e di utilizzo dei terminali di

Gnl in osservanza delle disposizioni della deliberazione n. 120/01 e, più in

generale, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e del decreto legislativo n.

164/00;

La società Rete Gas Italia Spa (di seguito: Rete Gas Italia)

ha predisposto e pubblicato nel proprio sito internet in data 10 settembre 2001

una proposta contrattuale recante Condizioni di accesso per l'anno termico

2000-2001.

L'Autorità intende valutare i contenuti della sopraddetta

proposta in relazione alla coerenza con il quadro normativo delineato e in

relazione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, della

deliberazione n. 120/01, avviando, qualora siano evidenziati comportamenti

lesivi dei diritti degli utenti, procedimenti volti ad ordinare la cessazione di

detti comportamenti.

L'adozione di provvedimenti in accordo ed in esito alla

procedura prevista dal decreto legislativo n. 164/00 determina, stanti le

funzioni dell'Autorità, l'automatica inserzione nei contratti in essere delle

disposizioni contenute in tali provvedimenti.

La deliberazione n. 120/01, prevedendo l'avvio del nuovo

ordinamento tariffario dall'1 ottobre 2001, richiede che i conferimenti delle

capacità avvengano con scadenza 15 settembre 2001.

Diverse associazioni nel corso del processo di consultazione

che ha preceduto l'adozione della deliberazione n. 120/01 hanno rilevato la

necessità di individuare l'anno termico nel periodo che intercorre tra

l'1ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo.

L'accoglimento di richieste di proroga nei termini aderenti

alle esigenze rappresentate dai richiedenti avrebbe determinato un ritardo

nell'avvio dell'anno termico e conseguentemente sarebbero state disattese le

richieste precedentemente formulate da parte degli operatori e si sarebbero

modificate le regole imposte ad altre soggetti che hanno già provveduto nei

termini previsti ed hanno attivato nuovi contratti di fornitura a partire dall'1

ottobre 2001.

Il termine 15 settembre 2001, individuato dalla deliberazione

n. 120/01 come termine per i conferimenti di capacità non costituisce un limite

per future iniziative; l'articolo 14 della medesima deliberazione prevede i casi

nei quali, anche dopo il 15 settembre 2001, le imprese di trasporto consentono

nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite."

Documenti collegati