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Comunicato operatori

Chiarimenti in ordine all'attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 e alla disciplina di accesso alle reti di trasporto di gas naturale

18 settembre 2001

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Con riferimento alle richieste degli operatori in ordine a

profili applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e della

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)

30 maggio 2001, n. 120, precisa quanto segue:

  1. L'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ( di seguito denominato: decreto legislativo n. 164/00) prevede che entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità che determina, tra l'altro, i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, le imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema adottano il proprio codice di rete.
  2. Il medesimo articolo prevede che l'Autorità verifica la conformità dei codici di rete ai criteri stabiliti nella sopraddetta delibera; l'Autorità intende offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte sui sopraddetti codici di rete.
  3. L'Autorità con delibera 3 agosto 2000, n. 146/00, ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete.
  4. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito: deliberazione n. 120/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001, prevede criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, nonché disposizioni urgenti in materia di conferimento di capacità e corrispettivi per il bilanciamento del sistema.
  5. La deliberazione n. 120/01 stabilisce modalità semplificate e flessibili di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, nelle more dell'adozione dei codici di rete di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 ed in esito agli elementi acquisiti a seguito della diffusione del documento per la consultazione "Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività", approvato dall'Autorità in data 13 marzo 2001.
  6. Sono in corso di definizione da parte dell'Autorità provvedimenti per la determinazione dei criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl.
  7. Sino all'esito del procedimento di cui al punto precedente, i soggetti interessati possono definire rapporti commerciali aventi ad oggetto le attività di trasporto e dispacciamento del gas e di utilizzo dei terminali di Gnl in osservanza delle disposizioni della deliberazione n. 120/01 e, più in generale, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e del decreto legislativo n. 164/00;
  8. La società Rete Gas Italia Spa (di seguito: Rete Gas Italia) ha predisposto e pubblicato nel proprio sito internet in data 10 settembre 2001 una proposta contrattuale recante Condizioni di accesso per l'anno termico 2000-2001.
  9. L'Autorità intende valutare i contenuti della sopraddetta proposta in relazione alla coerenza con il quadro normativo delineato e in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, della deliberazione n. 120/01, avviando, qualora siano evidenziati comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, procedimenti volti ad ordinare la cessazione di detti comportamenti.
  10. L'adozione di provvedimenti in accordo ed in esito alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 164/00 determina, stanti le funzioni dell'Autorità, l'automatica inserzione nei contratti in essere delle disposizioni contenute in tali provvedimenti.
  11. La deliberazione n. 120/01, prevedendo l'avvio del nuovo ordinamento tariffario dall'1 ottobre 2001, richiede che i conferimenti delle capacità avvengano con scadenza 15 settembre 2001.
  12. Diverse associazioni nel corso del processo di consultazione che ha preceduto l'adozione della deliberazione n. 120/01 hanno rilevato la necessità di individuare l'anno termico nel periodo che intercorre tra l'1ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo.
  13. L'accoglimento di richieste di proroga nei termini aderenti alle esigenze rappresentate dai richiedenti avrebbe determinato un ritardo nell'avvio dell'anno termico e conseguentemente sarebbero state disattese le richieste precedentemente formulate da parte degli operatori e si sarebbero modificate le regole imposte ad altre soggetti che hanno già provveduto nei termini previsti ed hanno attivato nuovi contratti di fornitura a partire dall'1 ottobre 2001.
  14. Il termine 15 settembre 2001, individuato dalla deliberazione n. 120/01 come termine per i conferimenti di capacità non costituisce un limite per future iniziative; l'articolo 14 della medesima deliberazione prevede i casi nei quali, anche dopo il 15 settembre 2001, le imprese di trasporto consentono nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite.

La presente comunicazione viene pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet

(www.autorita.energia.it) dell'Autorità ed inviata ai soggetti che abbiano

fatto richiesta di chiarimenti in ordine all'attuazione della

deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 e alla disciplina di

accesso alle reti di trasporto di gas naturale.

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